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Decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni di atti e per il rilascio di atti o estratti

Ticino · 175.100 · decree

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1

Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazione o rilascio di atti, certificati o estratti sono stabilite come segue: 1. per la legalizzazione di atti di stato civile fr. 18.-- 2. per la legalizzazione di atti pubblici notarili fr. 35.-- 3. per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico fr. 30.-- 4. per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi dell’Amministrazione cantonale fr. 30.-- 5. per il rilascio di un certificato o dichiarazione fr. 30.-- 6. per l’estratto di protocollo e per ogni pagina fr. 13.--

Art. 2

Il decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per le legalizzazioni di atti, per il rilascio di atti, documenti o estratti e per prestazioni diverse, del 16 dicembre 1991, è abrogato.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013, 592.

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