Art. 1
Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazione o rilascio di atti, certificati o estratti sono stabilite come segue: 1. per la legalizzazione di atti di stato civile fr. 18.-- 2. per la legalizzazione di atti pubblici notarili fr. 35.-- 3. per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico fr. 30.-- 4. per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi dell’Amministrazione cantonale fr. 30.-- 5. per il rilascio di un certificato o dichiarazione fr. 30.-- 6. per l’estratto di protocollo e per ogni pagina fr. 13.--