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24 provisions
Art. 1 Natura giuridica e iscrizione nel registro di commercio
1L’Azienda elettrica ticinese è un istituto cantonale di diritto pubblico indipendente
dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona1, iscritto
nel registro di commercio con la ragione sociale «Azienda elettrica ticinese».
2L’Azienda è autonoma a livello di organizzazione e gestione; essa tiene una contabilità propria ed
è gestita in base a principi economico-aziendali.
3Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia non si estende agli impegni di società affiliate.
Art. 2 Scopi e indirizzi
1L’Azienda ha per scopi principali la produzione, il trasporto e il commercio di energia
elettrica.
2L’Azienda, conformemente alle norme della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (LEn)
e al Piano energetico cantonale (PEC), concorre all’attuazione e al coordinamento delle scelte di
politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas
naturale e di energie da fonti rinnovabili; promuove l’uso razionale dell’energia e il contenimento dei
consumi, la differenziazione nell’uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni
in materia di energie da fonti rinnovabili.
3L’Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a
carbone - in Svizzera e all’estero - né direttamente né indirettamente.
4Sul totale dell’energia fornita, l’Azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota
minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali.
Art. 3 Mezzi
Per adempiere i suoi compiti l’Azienda dispone:
a) del capitale di dotazione fornitole dallo Stato, sul quale essa dovrà corrispondere annualmente
allo Stato un interesse pari all’interesse medio pagato dallo Stato nell’anno corrente per la
provvista del suo capitale;
b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale
e federale, di altri impianti, nonché delle quote di energia provenienti da partecipazioni del
Cantone;
c) dei mezzi e degli impianti propri, come pure delle quote di energia provenienti da partecipazioni
dell’Azienda.
Capitolo secondo
Strategia del proprietario e vigilanza
Art. 4 Strategia del proprietario
1Il Consiglio di Stato definisce in un documento apposito, d’intesa con il consiglio di
amministrazione dell’azienda, almeno ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende
perseguire, in coerenza con il Piano energetico cantonale, come proprietario dell’Azienda. Su
questa base il consiglio di amministrazione dell’azienda sviluppa e implementa la strategia
aziendale, precisando e predisponendo le necessarie risorse finanziarie.
2Nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi strategici il Gran Consiglio:
1 Sede modificata a seguito dell’aggregazione del Comune di Monte Carasso nel nuovo Comune
denominato Bellinzona - BU 2016, 227.
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a) si informa, mediante i rapporti che gli sottopone il Consiglio di Stato, sulla realizzazione di detti
obiettivi;
b) dà al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo
scopo dell’Azienda e prende decisioni genericamente programmatiche.
3Il consiglio di amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio
di Stato in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la
relativa verifica.
4Il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio, in sede di approvazione dei conti aziendali, sul
raggiungimento degli obiettivi strategici fissati d’intesa con l’Azienda.
Art. 5 Vigilanza
1L’Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza
diretta.
2Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza mediante l’esercizio del più ampio diritto d’informazione
su tutte le tematiche inerenti alla strategia aziendale e alla gestione dei rischi, nonché di rilevanza
per l’attività dell’Azienda, come pure per il tramite del controlling finanziario e di un sistema
standardizzato di reporting da parte del consiglio di amministrazione. Questi diritti d’informazione si
estendono anche alle società affiliate e partecipate dall’Azienda, purché non pregiudichino gli
interessi di altre imprese partecipanti.
3Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli
esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita
richiesta. La Commissione del controllo del mandato pubblico può chiedere al Consiglio di Stato, su
una situazione specifica, di essere informata direttamente da AET.
Art. 6 Alta vigilanza
1Il Gran Consiglio, per il tramite della Commissione speciale dell’energia2 e per essa
della Commissione del controllo del mandato pubblico, esercita l’alta vigilanza sull’Azienda.
2La Commissione del controllo del mandato pubblico è composta da un membro per ogni gruppo
parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale dell’energia3
per la durata della legislatura. Il regolamento disciplina la rieleggibilità, la decadenza della nomina,
le incompatibilità della carica.
3La Commissione del controllo del mandato pubblico prende conoscenza dei rapporti del Consiglio
di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, nella misura compatibile con
gli interessi dell’Azienda, riservato l’obbligo al segreto d’affari e d’ufficio dei suoi membri. Alla
Commissione è pure data la facoltà di consultare la documentazione integrale consegnata
dall’Ufficio di revisione al CdA ai sensi dell’art. 14 della presente legge.
4Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende
atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il conto annuale,
esso si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell’utile e sul discarico agli organi
dell’Azienda.
5Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell’Azienda sono soggetti, previa adesione
scritta del Consiglio di Stato, all’approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo
non soggetto a referendum.
Capitolo terzo
Organi, personale e responsabilità
Art. 7 Organi
Gli organi dell’Azienda sono il consiglio di amministrazione, la direzione e l’ufficio di
revisione.
Consiglio di amministrazione: autorità di nomina, composizione, ineleggibilità, durata in carica,
Art. 8 capacità di deliberare
1Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri
domiciliati nel Cantone; è nominato dal Consiglio di Stato e l’intero consiglio o ogni suo singolo
membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione
della Commissione del controllo del mandato pubblico.
2I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono
eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i
membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari dello Stato, i dipendenti dell’Azienda,
2 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
3 Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.
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i magistrati dell’ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti e i congiunti in linea diretta, i
coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di
amministrazione o di membri del Consiglio di direzione dell’Azienda e le persone condannate per
crimini o delitti contrari alla dignità della carica.4
3Non sono di principio eleggibili nel consiglio di amministrazione, o devono rinunciare
immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del consiglio di
amministrazione o dipendenti di società o imprese che esercitano attività nei settori della
produzione, trasporto o del commercio di energia ovvero di società o imprese che svolgono o
appartengono a gruppi con attività in concorrenza con l’AET o con una società da essa affiliata o
partecipata. Il Consiglio di Stato può derogare eccezionalmente a questi criteri se l’elezione è
sorretta da un interesse assolutamente preminente dell’Azienda; in caso di conflitto di interessi il
membro del consiglio di amministrazione si astiene dalla discussione e dal voto.
4Il Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell’economia può partecipare a titolo
informativo e consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.
5I membri del consiglio di amministrazione stanno in carica per la durata di tre anni con scadenza
al 31 agosto; i membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.
Art. 9 Criteri di nomina
1I criteri determinanti per la nomina nel consiglio di amministrazione sono i seguenti: la
formazione, le competenze e le esperienze professionali specifiche nel campo energetico o in
materia di gestione economico-aziendale, la disponibilità nonché un’attività irreprensibile.
2La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire la presenza di competenze ed
esperienze interdisciplinari e complementari.
Art. 10 Convocazioni, sedute, capacità di deliberare e conflitti d’interesse
1Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni
qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di un membro del
medesimo o del direttore.
2Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare quando sono presenti almeno 4 membri.
3Un membro del consiglio di amministrazione non può partecipare alle discussioni e al voto su
oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge
organica comunale, o quello di persone giuridiche o imprese di cui è beneficiario economico,
amministratore o dipendente, ovvero con le quali è in relazione d’affari.
4Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti, fatte salve contrarie
disposizioni del regolamento di organizzazione dell’Azienda; in caso di parità dei voti decide il
presidente.
Art. 11 Attribuzioni
1Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’art.
716a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, sempreché questa legge non disponga altrimenti.
2Il consiglio di amministrazione svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) emana il regolamento per la gestione e l’organizzazione dell’Azienda, soggetto a ratifica da
parte del Consiglio di Stato;
b) emana le direttive interne necessarie all’attuazione dello scopo;
c) nomina, sospende e revoca il direttore nonché i membri della direzione e ne stabilisce la
retribuzione;
d) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l’azienda verso terzi;
e) nomina un revisore interno;
f) approva i conti preventivi e accorda i crediti nei limiti delle sue competenze;
g) propone alle autorità superiori gli impegni sorpassanti le sue competenze;
h) approva i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni, riservato
quanto prescritto all’art. 6 cpv. 5;
i) approva i contratti di acquisto e di vendita dell’energia, in quanto non sono delegati ad altri
organi;
l) delibera sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all’attenzione del Consiglio di Stato,
il quale, previa approvazione, riferisce al Gran Consiglio.
Art. 12 Emolumenti
Gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono
fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei criteri invalsi in Svizzera per la remunerazione degli
organi superiori delle imprese statali autonome.
4 Cpv. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 24.1.2020 - BU 2020, 17.
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Art. 13 Direzione
1La direzione quale principale organo operativo dell’Azienda ne cura la gestione
conformemente al regolamento per la gestione e l’organizzazione e alle direttive interne.
2La direzione istruisce le pratiche di competenza del consiglio di amministrazione e formula il suo
preavviso.
Art. 14 Ufficio di revisione
1Il consiglio di amministrazione, in accordo con il Consiglio di Stato, nomina una società
di revisione abilitata ad analizzare e verificare un conto di gruppo ai sensi dell’art. 963 seg. del
Codice delle obbligazioni.
2I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni,
applicabili per analogia. Esso in particolare verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la
rispondenza di questa con le decisioni degli organi dell’azienda, il conto economico e il bilancio, e
presenta annualmente il suo rapporto al consiglio di amministrazione e per suo tramite al Consiglio
di Stato. I membri di questo ufficio hanno in ogni tempo il diritto di accedere a ogni documento
aziendale.
Art. 15 Rapporti d’impiego
Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato nella forma di una convenzione collettiva di
lavoro.
Art. 16 Precedenze nelle assunzioni
Nell’assunzione del personale, la direzione dell’Azienda elettrica ticinese, a parità di
requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, deve dare la precedenza alle persone
residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione
candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
Art. 17 Rapporti giuridici e responsabilità
1I rapporti giuridici dell’Azienda sono retti dalle disposizioni del diritto privato, quando le
leggi federali applicabili non li assoggettano imperativamente al diritto pubblico.
2La responsabilità dell’Azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del
diritto privato. Sono in particolare applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo gli articoli 752-760
del Codice delle obbligazioni.
3I membri del consiglio d’amministrazione devono prestare una copertura adeguata per la
responsabilità civile professionale; il Consiglio di Stato per regolamento fissa la copertura minima e
le modalità della stessa.
Capitolo quarto
Principi di gestione aziendale e assoggettamento fiscale
Art. 18 Rendiconto, tenuta della contabilità e destinazione dell’utile
1L’esercizio dell’Azienda si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2Entro cinque mesi dalla chiusura il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere
trasmessi al Consiglio di Stato, previa approvazione del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di
revisione. Entro fine settembre il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere sottoposti
al Gran Consiglio, previa approvazione del Consiglio di Stato che si esprimerà al riguardo con
relativo messaggio all’indirizzo del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio dovrà esprimersi entro fine
febbraio del secondo anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
3L’Azienda è tenuta ad allestire un conto consolidato annuale secondo i principi degli articoli 963 e
seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Il conto annuale è allestito
conformemente a raccomandazioni contabili adeguate secondo regolamento aziendale.
4Il consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento
degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli, secondo criteri di economia
aziendale.
5Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo
scioglimento delle riserve.
6L’utile rimanente dell’Azienda, risultante dopo l’assegnazione alle riserve, è devoluto allo Stato.
Esonero dalle imposte, compenso e riparto
5 Art. modificato dalla L 11.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 - BU 2019, 35.
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Art. 19
1L’azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse cantonali e comunali che non siano
quelle di concessione e di esercizio, riservato il diritto a un’indennità di compenso per la perdita delle
imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall’azienda.
2L’indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali è fissata in fr. 13.60 all’anno per kW
lordo.
3Il Consiglio di Stato determina nel regolamento i criteri per la fissazione di questa indennità in base
alla produzione massima teorica, alla popolazione residente permanente del Comune al 31
dicembre dell’anno precedente, alle stime immobiliari degli impianti di proprietà dell’Azienda, ai salti
teorici dei corsi d’acqua, ai deflussi naturali misurati alla captazione e alle lunghezze di sponda dei
corsi d’acqua.
Capitolo quinto
Rimedi di diritto
Art. 20 Diritto di ricorso
Contro le decisioni di diritto amministrativo cantonale dell’Azienda è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione della decisione. Rimane riservata
la tutela giurisdizionale disciplinata dalle leggi federali.
Capitolo sesto
Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.
Art. 22 Abrogazione
La legge istituente l’Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è abrogata.
Art. 23 Norme transitorie
1Quale interesse medio pagato dall’Azienda allo Stato per la provvista del suo capitale
di dotazione (art. 3 lett. a) fa stato l’interesse pagato al 31 dicembre dell’esercizio concluso nell’anno
dell’entrata in vigore di questa legge.
2Il computo della durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione in funzione al
giorno dell’entrata in vigore di questa legge (art. 8 cpv. 5) è effettuato dal giorno dell’entrata effettiva
in carica.
3I revisori nominati dal Gran Consiglio secondo la legge abrogata rimangono in carica fino al giorno
dell’entrata in vigore di questa legge.
Art. 24 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.6
Pubblicata nel BU 2016, 329.
6 Entrata in vigore: 8 luglio 2016 - BU 2016, 329.