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18 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 22 giugno
2005 (OTRif) nel settore del traffico e della consegna dei rifiuti alle imprese di smaltimento, nella
misura in cui essa compete ad autorità o altri enti del Cantone.
Capitolo secondo
Autorità competenti
Art. 2 Dipartimento
Il Dipartimento del territorio:
a) coordina i rapporti con l’Autorità federale (art. 10 cpv. 4, 19 cpv. 3, 25 cpv. 2 OTRif);
b) emette i pareri richiesti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in merito alla compatibilità
ambientale dello smaltimento di rifiuti edili esportati verso paesi limitrofi (art. 17 cpv. 3 OTRif) e
in merito all’importazione di rifiuti (art. 23 cpv. 2 OTRif).1
Art. 3 Divisione dell’ambiente
La Divisione dell’ambiente rilascia le autorizzazioni alle imprese di smaltimento che
ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo (art. 8 OTRif).
Art. 4 Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS):
a) esamina la domanda di rilascio di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali e di altri rifiuti
soggetti a controllo, cura la relativa procedura istruttoria e formula all’indirizzo della Divisione la
relativa proposta di decisione;
b) attribuisce il numero di esercizio alle aziende fornitrici di rifiuti speciali e alle imprese che
smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo (art. 40 cpv. 1 OTRif);
c) abilita gli utenti della banca dati elettronica messa a disposizione dalla Confederazione a
seguito della registrazione personale;2
d) esegue, direttamente oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche presso le
aziende che chiedono il rilascio di un’autorizzazione o che ne sono già in possesso, come pure
presso le aziende fornitrici;
e) riceve, tramite iscrizione nell’apposita banca dati elettronica della Confederazione, le notifiche
dei rifiuti speciali e dei rifiuti soggetti a controllo, nonché le altre informazioni di cui all’art. 12
OTRif, le controlla, sollecita quelle eventualmente mancanti e provvede affinché esse vengano
trasmesse all’UFAM (art. 40 cpv. 2 OTRif);3
1 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
2 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
3 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
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f) verifica l’adempimento dell’obbligo di notifica delle imprese di smaltimento che gestiscono unità
locali nel Cantone (art. 40 cpv. 2 OTRif);
g) riceve copia dei moduli di notifica dei rifiuti notificati al fine dell’esportazione (art. 16 cpv. 2 OTRif);
h) assicura il sostegno agli uffici doganali per il prelievo e l’analisi di campioni di rifiuti (art. 40 cpv. 4
OTRif);
i) autorizza le aziende fornitrici a miscelare o diluire rifiuti speciali (art. 5 cpv. 2 OTRif);
j) riceve le comunicazioni da parte delle imprese di smaltimento quando l’ambiente è in pericolo,
qualora il trasportatore non può consegnare i rifiuti importati all’impresa di smaltimento o se il loro
smaltimento non può essere eseguito conformemente alla notifica o solo con notevole ritardo, ed
ordina i provvedimenti necessari (art. 11 cpv. 3 e 27 OTRif);
k) nell’ambito del campo di applicazione del presente regolamento, adotta i provvedimenti e prende
le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
l) rilascia le autorizzazioni all’esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato
nella regione di confine (art. 15 cpv. 1bis OTRif).4
Art. 5 Municipi
I Municipi collaborano con l’Autorità cantonale nella vigilanza sulla consegna, sul traffico e
sullo smaltimento dei rifiuti e segnalano alla stessa gli eventuali abusi.
Capitolo terzo
Autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento
Art. 6 Principio
Possono ricevere rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo soltanto le imprese che
beneficiano di un’autorizzazione cantonale ai sensi dell’art. 8 OTRif e rilasciata conformemente agli
art. 7 e seguenti del presente regolamento. A tal fine fa stato l’elenco pubblicato dalla
Confederazione sul proprio portale online.
Art. 7 Domanda di autorizzazione
1La domanda di autorizzazione per la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti
speciali o soggetti a controllo dev’essere inoltrata alla SPAAS, accompagnata da una relazione tecnica
che indichi:
a) i rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento con i relativi codici;
b) le modalità di controllo previste al momento della ricezione dei rifiuti;
c) il quantitativo massimo di materiale in deposito;
d) il tipo di smaltimento previsto e il codice di procedura di trattamento secondo l’OTRif;
e) il personale specializzato di cui dispone l’impresa e il relativo regolamento di esercizio;
f) l’esatta ubicazione e la descrizione delle zone di deposito e delle zone di trattamento del
materiale, su una planimetria con le relative sezioni;
g) un piano di rilievo delle canalizzazioni comprendente tutte le opere di smaltimento e ritenzione
delle acque (esistenti e nuove);
h) la destinazione finale dei rifiuti trattati.
2Qualora l’oggetto della domanda di autorizzazione non richieda l’avvio di una procedura edilizia (ad
esempio nei casi in cui l’impresa intenda unicamente proseguire un’attività di smaltimento esistente
facendo capo a costruzioni o impianti già realizzati), alla domanda di autorizzazione dovrà pure essere
allegata:
a) una copia delle licenze edilizie rilasciate per tutte le costruzioni e gli impianti utilizzati dall’impresa,
oppure
b) un’attestazione municipale sulla conformità delle costruzioni e degli impianti alle prescrizioni del
diritto edilizio e pianificatorio.
3Negli altri casi, la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata quando la licenza edilizia è
cresciuta in giudicato.6
4La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari.
Art. 8 Contenuto e durata dell’autorizzazione
1L’autorizzazione definisce in particolare:
a) i rifiuti che possono essere ricevuti con i relativi codici ai sensi dell’ordinanza del DATEC sulle
liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif);
4 Lett. introdotta dal R 11.12.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 345.
5 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
6 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
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b) la quantità massima, per ogni categoria di rifiuti, autorizzata in deposito;
c) le modalità di smaltimento di ogni categoria di rifiuti;
d) le condizioni da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, in particolare per
quanto riguarda le limitazioni delle quantità, l’impiego di determinati impianti e infrastrutture
nonché il ricorso a personale specializzato;
e) l’importo della garanzia prevista dall’art. 11;
f) ogni altra condizione o onere necessari per garantire uno smaltimento conforme alle esigenze
ecologiche.
2L’autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
3Essa è personale e non trasferibile.
Art. 9
…7
Art. 10 Obblighi del beneficiario dell’autorizzazione
1Il beneficiario dell’autorizzazione è tenuto in particolare:
a) a tollerare i controlli, le indagini e le ispezioni operati dalle Autorità cantonali e comunali e dei loro
ausiliari;
b) a notificare immediatamente alla SPAAS ogni modifica avvenuta nell’impresa, in particolare
relativa ai metodi di trattamenti, ai macchinari, al personale, ecc.;
c) ad informare immediatamente la SPAAS quando l’ambiente è in pericolo e la Polizia cantonale in
caso di incidente chimico;
d) a trasmettere alla SPAAS le notifiche di cui all’art. 12 del presente regolamento, nonché le altre
informazioni previste dall’art. 12 OTRif;
e) a sostenere i costi d’esecuzione dei controlli dell’autorità o dei suoi ausiliari;
f) a prestare la massima diligenza imposta dalle circostanze nelle attività di ricezione, stoccaggio e
trattamento dei rifiuti, tenendo conto, in particolare, della compatibilità chimica degli stessi.
2Il beneficiario è inoltre soggetto alle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti
rilevanti (OPIR) nella misura in cui siano superati i quantitativi soglia di rifiuti speciali previsti
dall’allegato 1.1. OPIR oppure se, in base al suo potenziale di pericoli, esso può danneggiare
seriamente la popolazione o l’ambiente.
3Restano in ogni caso riservate le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione
dell’ambiente e segnatamente quelle previste dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
dall’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), dall’ordinanza sul traffico dei
rifiuti (OTRif), come pure quelle della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e del relativo
regolamento di applicazione.
Art. 11 Garanzia
1A garanzia della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti in caso di cessazione
dell’attività o di estinzione dell’autorizzazione, l’impresa di smaltimento è tenuta a costituire a favore
dello Stato delle adeguate garanzie sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta,
oppure tramite versamento dell’importo su un conto del Cantone.8
2L’importo della somma garantita è fissato nell’atto di autorizzazione tenuto conto del tipo e della
quantità dei rifiuti smaltiti e stoccati.
Art. 12 Responsabilità
Il beneficiario dell’autorizzazione è responsabile a titolo esclusivo per ogni danno provocato
a terzi o all’ambiente derivante dalla ricezione, dal trattamento o dallo stoccaggio dei rifiuti speciali o
soggetti a controllo.
Art. 13 Notifiche di ricezione e di consegna a terzi
1Le imprese di smaltimento trasmettono alla SPAAS entro trenta giorni lavorativi dalla fine
di ogni trimestre le notifiche di ricezione dei rifiuti speciali ed entro trenta giorni lavorativi dalla fine di
un anno di esercizio le notifiche di ricezione e di consegna a terzi degli altri rifiuti soggetti a controllo.
2Le notifiche devono essere inoltrate tramite iscrizione diretta nell’apposita banca dati elettronica
della Confederazione.9
7 Art. abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 453; precedente modifica: BU 2014,
120.
8 Cpv. modificato dal R 2.9.2026; in vigore dal 4.9.2026 - BU 2026, 299; precedente modifica: BU 2023,
315.
9 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
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Art. 14 Rinnovo dell’autorizzazione
1La domanda di rinnovo dell’autorizzazione va inoltrata alla SPAAS almeno tre mesi prima
della scadenza.
2La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica aggiornata e stilata conformemente
all’art. 7 cpv. 1 nonché da un’attestazione municipale sulla conformità delle costruzioni e degli impianti
alle prescrizioni del diritto edilizio e pianificatorio.
Art. 15 Conseguenze in caso di mancato rispetto dell’autorizzazione
1L’autorizzazione di gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali o soggetti a
controllo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora:
a) il beneficiario ha commesso delle gravi infrazioni alla legislazione ambientale o ha violato una o
più condizioni dell’atto di autorizzazione;
b) i rifiuti speciali o soggetti a controllo sono stati trattati o eliminati in modo non conforme ai metodi
stabiliti o consegnati a imprese di smaltimento non autorizzate;
c) sono stati miscelati o diluiti rifiuti speciali senza l’apposita autorizzazione;
d) il beneficiario ha accettato rifiuti speciali o soggetti a controllo non contemplati nell’atto di
autorizzazione;
e) le quantità limite di rifiuti speciali o soggetti a controllo in deposito stabilite dall’autorizzazione
sono state superate;
f) il beneficiario ha omesso ripetutamente di inoltrare tempestivamente le necessarie notifiche.
2La revoca dell’autorizzazione è immediatamente esecutiva e non conferisce al beneficiario alcun
diritto di risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura.
3Restano riservate le sanzioni penali previste dalla LPAmb e dalla LPAc.
Capitolo quarto
Disposizioni varie e finali
Art. 16 Miscelazione e diluizione di rifiuti speciali
La domanda di autorizzazione a miscelare o diluire rifiuti speciali deve essere
accompagnata da:
a) una descrizione dei vantaggi derivanti dalla miscelazione o diluizione;
b) il consenso scritto dell’impresa che smaltirà i rifiuti speciali miscelati o diluiti.
Art. 17
…10
Art. 18 Entrata in vigore
Ottenuta l’approvazione federale11, il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.12
Pubblicato nel BU 2007, 591.
10 Art. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
11 Approvazione federale: 20 agosto 2007 - BU 2007, 595.
12 Entrata in vigore: 28 agosto 2007 - BU 2007, 595.