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9 provisions
Art. 1 Scopo e campo di applicazione4
1La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di
armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.
2Essa persegue lo scopo:
a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali
di persone;
b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;
c) di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei
registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di
terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).
3Essa si applica:
a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;
b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);
c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto
rientrino nella fattispecie del cpv. 2.
Art. 2 Autorità competenti6
Il Consiglio di Stato designa:
a) il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità
dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);
b) il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).
Capitolo secondo8
Armonizzazione dei registri
Consiglio di Stato
Art. 2a9 1Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o
utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.
2Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei
Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi
legali.
1 Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
2 Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
3 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
4 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
5 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
6 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
7 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
8 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
9 Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
144.100
Servizio
Art. 2b10 Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità
dell’armonizzazione, in particolare:
a) coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte
informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda
l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica
e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);
b) organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;
c) è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto
dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.
Comuni
Art. 2c11 Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione
delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:
a) adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e
trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il
Servizio, in applicazione delle normative federali;
b) mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;
c) collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli
indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).
Capitolo terzo12
Banca dati Movimento della popolazione
Art. 3 Consiglio di Stato13
Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:14
a) il catalogo dei dati di Movpop;
b) ...;15
c) le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;
d) le modalità d’accesso a Movpop;
e) la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo
dell’amministrazione cantonale;
f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi
ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la
facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.16
Proprietà dei dati17
Art. 4 1... 18
2I dati sono proprietà del Comune.
3L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite
per legge.
Origine, aggiornamento e scambio dei dati19
Art. 520 1I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti
amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il
consenso del Comune proprietario dei dati.
2Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di
cui i Comuni non sono in possesso.
10 Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
11 Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
12 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
13 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
14 Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
15 Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
16 Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.
17 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
18 Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
19 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
20 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
144.100
3I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni
giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e
dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.
4In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati
di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
5Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.
Autorizzazione d’accesso:
1. ai Comuni
Art. 621 1Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.
2I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e
che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.
2. all’amministrazione cantonale
Art. 7
1Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti
all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.
2I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi
possono accedere tramite Movpop.
3. a terzi
Art. 8
1Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a
Movpop.
2L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un
interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.
3Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni
patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.
4L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità
dei dati.
Art. 9 Autorizzazione tecnica
Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono
essere autorizzate dal Consiglio di Stato.
Art. 10 Rimedi giuridici23
Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo.
Capitolo quarto25
Disposizioni finali
Art. 11 Protezione dei dati26
Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati
personali.
Disposizioni esecutive
Art. 11a28 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie
all’applicazione della presente legge.
Art. 12 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
21 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
22 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
23 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
24 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
25 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
26 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
27 Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
28 Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
144.100
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.29
Pubblicata nel BU 2001, 281.
29 Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.