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13 provisions
Art. 1 Dipartimento competente
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per
l’applicazione della legge sullo sport e l’attività fisica del 17 febbraio 2014 e del presente
regolamento.
Capitolo secondo
Inventario degli impianti sportivi
Art. 2 Estensione e consultazione
1L’inventario degli impianti sportivi cataloga tutti gli impianti sportivi situati sul territorio
cantonale, sia di proprietà pubblica sia privata, tramite una piattaforma informatizzata online.
2L’inventario è consultabile sul sito Internet del Cantone.
Art. 3 Allestimento e aggiornamento
1L’allestimento dell’inventario è di competenza dell’Ufficio fondi Swisslos in
collaborazione con l’Ufficio dello sport.2
2L’inventario è aggiornato costantemente sulla scorta delle segnalazioni fornite dai Comuni e dagli
enti titolari. Di regola il Dipartimento provvede, con scadenza quadriennale, a una verifica puntuale
dei dati con il coinvolgimento diretto dei Comuni.
Art. 4 Utilizzo degli impianti
L’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Cantone è disciplinato dal regolamento
per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009.
Capitolo terzo
Contributi agli investimenti
Art. 5 Disciplinamento dei contributi
La concessione di contributi per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di
impianti sportivi tramite il Fondo Sport è disciplinata dal regolamento del Fondo Sport del 18 gennaio
2011.
Capitolo quarto
Educazione fisica nella scuola
Art. 6 Strumenti pedagogici di riferimento
Il piano di studio della scuola dell’obbligo, il piano quadro degli studi per le scuole di
maturità e il programma quadro d’insegnamento dell’educazione fisica durante la formazione
1 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.
2 Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249; precedente modifica: BU 2024,
23.
3 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.
4 Art. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249.
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professionale di base rappresentano gli strumenti pedagogici di riferimento per l’insegnamento
dell’educazione fisica scolastica.
Capitolo quinto
Gioventù e sport
Art. 7 Organizzazione e competenze
1L’Ufficio dello sport organizza il programma Gioventù e Sport in Ticino e ad esso sono
attribuiti i compiti di applicazione della legislazione federale in materia.5
2All’Ufficio sono assegnate le necessarie risorse umane e le infrastrutture logistiche e didattiche per
la realizzazione del programma di formazione e aggiornamento dei quadri e di promozione sportiva
per i giovani.
3L’Ufficio assicura i contatti con le organizzazioni partner federali e cantonali (Swiss Olympic,
federazioni sportive e associazioni similari) e la realizzazione di programmi comuni nell’ambito della
formazione e della promozione sportiva durante il tempo libero.
4L’Ufficio gestisce i Centri sportivi cantonali di Bellinzona e Olivone.
5Le competenze decisionali sugli importi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per rimporti superiori a 10’000 franchi fino a 30’000 franchi;
c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a
100’000 franchi.6
6Il Dipartimento definisce il tariffario delle prestazioni di formazione e dei servizi erogati all’utenza.7
Capitolo sesto
Sport giovanile di competizione e sport di punta
Art. 8 Principio
1Il Dipartimento sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta attraverso
la creazione di condizioni quadro adeguate e la realizzazione di programmi o progetti specifici. A tal
fine definisce le competenze all’interno dei propri servizi.
2Il sostegno avviene in collaborazione con gli enti pubblici (Confederazione, Comuni) e con gli enti
privati che operano in questo ambito (Swiss Olympic, federazioni sportive). Le collaborazioni di
regola sono rette da convenzioni sottoscritte dal Dipartimento.
Art. 9 Modalità di sostegno
Il Dipartimento:
a) definisce unitamente al Fondo Sport il sostegno finanziario per la partecipazione di atleti ticinesi
a campionati europei e mondiali, giochi olimpici e paraolimpici;8
b) decide dell’autorizzazione alla frequenza da parte degli sportivi d’élite ticinesi delle scuole che
offrono formazioni specifiche agli allievi superdotati con rimborso della tassa di scolarizzazione,
secondo l’accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi
superdotati del 20 febbraio 2003;9
c) organizza programmi finalizzati a rendere compatibile la scolarizzazione di talenti con l’attività
sportiva mediante misure come le sezioni per sportivi/artisti, le deroghe all’orario scolastico, gli
esoneri da lezioni, l’assenza controllata, le convenzioni fra scuole e federazioni sportive, i
percorsi scolastici specializzati, la consulenza e l’accompagnamento agli attori che operano in
questo ambito;10
d) mette a disposizione gli impianti sportivi di proprietà del Cantone.
Capitolo settimo
Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione
Autorità competente per l’autorizzazione
5 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.
6 Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.
7 Cpv. introdotto dal R 22.11.2017; in vigore dal 24.11.2017 - BU 2017, 416.
8 Lett. modificata dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 23.
9 Lett. modificata dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199.
10 Lett. modificata dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 118.
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Art. 10
1Le autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e
l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010 e dalle relative disposizioni esecutive sono
rilasciate, sospese e/o revocate dall’Ufficio dello sport.11
2Le tasse sono quelle massime previste dalle norme federali.
3I controlli sulle attività sottoposte ad autorizzazione sono di competenza della Polizia cantonale.
Art. 11 Limitazione di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici
1Sono vietate tutte le attività a rischio definite dalla legislazione federale in materia, lungo
l’alveo dei fiumi a valle degli impianti idroelettrici tra l’imbrunire ma al massimo alle 22.00 e le 08.00.
2Prima di entrare nell’alveo, i praticanti di attività a rischio si annunciano telefonicamente al gestore
dell’impianto idroelettrico e si attengono alle indicazioni impartite. Essi agiscono conformemente alle
indicazioni ricevute e nel pieno rispetto della segnaletica esposta.
3Il gestore dell’impianto idroelettrico può emanare in qualsiasi momento un divieto di praticare ogni
tipo di attività lungo l’alveo del fiume a valle dell’impianto, in caso di spurghi o evidenti rischi
idrologici. Il divieto è emanato per il tempo in cui vi è pericolo.
4Il divieto di cui al cpv. 3 è immediatamente comunicato all’Ufficio dello sport, alla Polizia cantonale
e alla Polizia comunale del luogo. Per divieti di più giorni, esso è accompagnato da adeguate
comunicazioni da parte del gestore dell’impianto ai media e sul proprio sito internet.
5La Polizia cantonale o comunale ingiungono l’ordine di abbandonare immediatamente l’alveo agli
avventori presenti che non rispettano i divieti di cui ai cpv. 1 e 3. I contravventori sono denunciati
all’Ufficio dello Sport.
Capitolo ottavo
Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione
Il regolamento sulle limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per
motivi di sicurezza del 7 settembre 2011 è abrogato.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° maggio 2014.
Pubblicato nel BU 2014, 167.
11 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 473.
12 Art. modificato dal R 27.3.2019; in vigore dal 29.3.2019 - BU 2019, 108; precedente modifica: BU 2014,
473.