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18 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
Campo d'applicazione e scopo
La presente Ordinanza si applica alla piscina coperta comunale (in seguito:
piscina coperta), al Lido di Lugano, al Lido San Domenico e al Lido Riva
Caccia. La stessa ne disciplina l'accesso e l'utilizzazione da parte del
pubblico, nonché l'insegnamento del nuoto e le altre attività di sport
aquatico.
Propose a changeArt. 2
Accesso
I bagnanti possono accedere ai bagni pubblici pagando la singola entrata
oppure presentando l'abbonamento. I prezzi delle singole entrate e degli
abbonamenti sono stabiliti dal Municipio per ogni bagno pubblico.
I bambini di età inferiore a 10 anni non possono accedere ai bagni
pubblici senza un accompagnatore di maggiore età.
Propose a changeArt. 3
Orari di apertura
Gli orari di apertura al pubblico sono definiti dal Municipio e vengono affissi
all'entrata di ogni bagno pubblico.
Propose a changeArt. 4
Norme di comportamento generali
1 Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento prudente, corretto
ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri bagnanti e delle comuni
norme di igiene.
2 Allnterno degli stabilimenti è obbligatorio indossare il costume da
bagno. Tale obbligo si estende anche a bambini e neonati.
3 Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle
direttive esposte.
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4 Gli utenti sono tenuti a lasciare le infrastrutture 30 minuti prima della
chiusura degli stabilimenti.
5 Dove presenti, gli armadietti e le cabine locate per un giorno devono
essere liberati entro la chiusura dello stabilimento.
Propose a changeArt. 5
Norme igienico-sanitarie
È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle piscine e nelle vasche.
2 Dove presenti, prima e dopo il bagno, gli utenti sono tenuti a disinfettare i
piedi utilizzando gli apposti apparecchi.
3 Laccesso alle piscine e alle vasche è vietato a persone affette da malattie
della pelle, nella misura in cui infettive o contagiose.
Propose a changeArt. 6
Norme di sicurezza
I bambini di età inferiore a 8 anni, nonché tutti coloro che non sono in grado
di nuotare o che necessitano di assistenza, devono rimanere costantemente
sotto la sorveglianza di persone di maggiore età.
Propose a changeArt. 7
Responsabilità
11 Comune di Lugano non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di
terzi.
CAPITOLO 11
Propose a changeArt. 8 Divieti
Divieti generali
All'interno di tutti i bagni pubblici comunali vigono i seguenti divieti:
a. spingere gli altri utenti, praticare giochi o azioni violente, correre nei
pressi degli specchi d'acqua;
b. i giochi con la palla all'infuori delle aree appositamente delimitate;
c. l'utilizzo di apparecchi di riproduzione del suono è di principio vietato, il
loro uso è unicamente ammesso all'esterno e nella misura in cui è
moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella
pubblica;
d. l'accesso agli stabilimenti agli animali domestici;
e. accedere alle doccie, alle piscine e alle vasche con le scarpe ai piedi;
f. effettuare operazioni di toilette personale.
Propose a changeArt. 9
Divieti per piscine e vasche
All'interno delle piscine del Lido di Lugano e della piscina coperta è in
particolare vietato:
a. tuffarsi, ad eccezione che dalle postazioni destinate a tale scopo;
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b. l'uso di pinne, oggetti gonfiabili ingombranti quali materassini o simili e
palette a mano ad eccezione che nelle aree delimitate;
c. il consumo di cibi e bevande.
Propose a changeArt. 10
Divieti per la zona lago del Lido di Lugano, del Lido San
Domenico e del Lido Riva Caccia
All'interno di questi stabilimenti vigono i seguenti divieti:
a. uscire dall'area delimitata nel lago dalle boe gialle;
b. accedere o attraccare alla zona delimitata con un natante.
CAPITOLO Ili
Propose a changeArt. 11 Attività di sport acquatici
Attività di sport acquatici
1 L'organizzazione di corsi di nuoto, nonché di altre attività di sport
acquatico, compete al Municipio.
2 L'organizzazione di tali attività può essere conferita in eslusiva ad un ente
esterno.
3 Allinterno delle strutture non è consentito impartire corsi o lezioni a titolo
oneroso di ogni genere.
Propose a changeArt. 12
Gruppi
11 Lido di Lugano e la piscina coperta sono messi a disposizione di gruppi,
tra cui le scolaresche, alle condizioni indicate di seguito.
2 11 docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo
durante l'intera permanenza nelle strutture. Essi sono tenuti a far
rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza.
3 Per ogni 12 allievi vi deve essere la presenza di almeno un monitore o
accompagnatore responsabile.
4 Almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un
brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.
5 Lentrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza di un
responsabile.
Propose a changeArt. 13
Riservazione delle infrastrutture
La riservazione delle infrastrutture compete al Municipio.
La riservazione annuale va presentata per iscritto al Municipio entro 1
mese dall'inizio dell'anno scolastico.
3 La riservazione giornaliera va presentata al responsabile della struttura.
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Norme particolari durante gli orari di apertura al pubblico
1 Alle scolaresche possono essere riservate al massimo 3 corsie.
Agli altri gruppi possono essere riservate al massimo 3 corsie.
3 Il resonsabile della struttura può eccezionalmente ammettere deroghe.
Propose a changeArt. 15
Norme di comportamento speciali
Oltre alle norme di comportamento generali, valgono le seguenti
disposizioni:
a. è vietato uscire dagli spazi assegnati e disturbare gli altri utenti;
b. il responsabile deve costantemente sorvegliare il gruppo;
c. al termine delle lezioni o degli allenamenti vi è l'obbligo di riordinare il
materiale utilizzato, in particolar modo quello di proprietà del Comune;
d. qualora del materiale di proprietà del Comune venisse rotto o rovinato,
l'utente o il responsabile del gruppo è tenuto a comunicarlo al
responsabile della struttura.
CAPITOLO IV
Propose a changeArt. 16 Infrazioni e disposizioni finali
Infrazioni
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importo massimo di CHF 10'000.-- ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
2 Nei casi di infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunicare il
divieto di accesso agli stabilimenti per una durata determinata.
Propose a changeArt. 17
Rinvii
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle
disposizioni cantonali e federali, nonché alle direttive delle associazioni
professionali di categoria.
Propose a changeArt. 18
Abrogazione ed entrata in vigore
1 La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul Lido del 17
aprile 2003 e l'Ordinanza municipale che disciplina l'accesso del pubblico,
delle scolaresche e delle società sportive alla piscina coperta comunale
del 31 marzo 2003.
2 La stessa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli
albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.
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Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Michele Foletti Robert Bregy
Risoluzione municipale del 1° dicembre 2022.
Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023.
Propose a change