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2.5.7 Ordinanza municipale sui bagni pubblici comunali del 1° dicembre 2022

Lugano · 17058978 · communal act

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Divieti
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Attività di sport acquatici
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 y
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Infrazioni e disposizioni finali
  17. Art. 17
  18. Art. 18

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18 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Campo d'applicazione e scopo La presente Ordinanza si applica alla piscina coperta comunale (in seguito: piscina coperta), al Lido di Lugano, al Lido San Domenico e al Lido Riva Caccia. La stessa ne disciplina l'accesso e l'utilizzazione da parte del pubblico, nonché l'insegnamento del nuoto e le altre attività di sport aquatico.

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Art. 2

Accesso I bagnanti possono accedere ai bagni pubblici pagando la singola entrata oppure presentando l'abbonamento. I prezzi delle singole entrate e degli abbonamenti sono stabiliti dal Municipio per ogni bagno pubblico. I bambini di età inferiore a 10 anni non possono accedere ai bagni pubblici senza un accompagnatore di maggiore età.

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Art. 3

Orari di apertura Gli orari di apertura al pubblico sono definiti dal Municipio e vengono affissi all'entrata di ogni bagno pubblico.

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Art. 4

Norme di comportamento generali 1 Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento prudente, corretto ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri bagnanti e delle comuni norme di igiene. 2 Allnterno degli stabilimenti è obbligatorio indossare il costume da bagno. Tale obbligo si estende anche a bambini e neonati. 3 Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle direttive esposte. P. 2 di 5 - L l u g c h Città di Lugano Ordinanza 2.5.7 y 4 Gli utenti sono tenuti a lasciare le infrastrutture 30 minuti prima della chiusura degli stabilimenti. 5 Dove presenti, gli armadietti e le cabine locate per un giorno devono essere liberati entro la chiusura dello stabilimento.

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Art. 5

Norme igienico-sanitarie È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle piscine e nelle vasche. 2 Dove presenti, prima e dopo il bagno, gli utenti sono tenuti a disinfettare i piedi utilizzando gli apposti apparecchi. 3 Laccesso alle piscine e alle vasche è vietato a persone affette da malattie della pelle, nella misura in cui infettive o contagiose.

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Art. 6

Norme di sicurezza I bambini di età inferiore a 8 anni, nonché tutti coloro che non sono in grado di nuotare o che necessitano di assistenza, devono rimanere costantemente sotto la sorveglianza di persone di maggiore età.

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Art. 7

Responsabilità 11 Comune di Lugano non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di terzi. CAPITOLO 11

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Art. 8 Divieti

Divieti generali All'interno di tutti i bagni pubblici comunali vigono i seguenti divieti: a. spingere gli altri utenti, praticare giochi o azioni violente, correre nei pressi degli specchi d'acqua; b. i giochi con la palla all'infuori delle aree appositamente delimitate; c. l'utilizzo di apparecchi di riproduzione del suono è di principio vietato, il loro uso è unicamente ammesso all'esterno e nella misura in cui è moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella pubblica; d. l'accesso agli stabilimenti agli animali domestici; e. accedere alle doccie, alle piscine e alle vasche con le scarpe ai piedi; f. effettuare operazioni di toilette personale.

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Art. 9

Divieti per piscine e vasche All'interno delle piscine del Lido di Lugano e della piscina coperta è in particolare vietato: a. tuffarsi, ad eccezione che dalle postazioni destinate a tale scopo; P. 3 di 5 - L l u g c h Città di Lugano Ordinanza 2.5.7 y b. l'uso di pinne, oggetti gonfiabili ingombranti quali materassini o simili e palette a mano ad eccezione che nelle aree delimitate; c. il consumo di cibi e bevande.

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Art. 10

Divieti per la zona lago del Lido di Lugano, del Lido San Domenico e del Lido Riva Caccia All'interno di questi stabilimenti vigono i seguenti divieti: a. uscire dall'area delimitata nel lago dalle boe gialle; b. accedere o attraccare alla zona delimitata con un natante. CAPITOLO Ili

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Art. 11 Attività di sport acquatici

Attività di sport acquatici 1 L'organizzazione di corsi di nuoto, nonché di altre attività di sport acquatico, compete al Municipio. 2 L'organizzazione di tali attività può essere conferita in eslusiva ad un ente esterno. 3 Allinterno delle strutture non è consentito impartire corsi o lezioni a titolo oneroso di ogni genere.

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Art. 12

Gruppi 11 Lido di Lugano e la piscina coperta sono messi a disposizione di gruppi, tra cui le scolaresche, alle condizioni indicate di seguito. 2 11 docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo durante l'intera permanenza nelle strutture. Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza. 3 Per ogni 12 allievi vi deve essere la presenza di almeno un monitore o accompagnatore responsabile. 4 Almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto. 5 Lentrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza di un responsabile.

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Art. 13

Riservazione delle infrastrutture La riservazione delle infrastrutture compete al Municipio. La riservazione annuale va presentata per iscritto al Municipio entro 1 mese dall'inizio dell'anno scolastico. 3 La riservazione giornaliera va presentata al responsabile della struttura. P. 4 di 5 - L l u g c h Città di Lugano Ordinanza 2.5.7

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Art. 14 y

Norme particolari durante gli orari di apertura al pubblico 1 Alle scolaresche possono essere riservate al massimo 3 corsie. Agli altri gruppi possono essere riservate al massimo 3 corsie. 3 Il resonsabile della struttura può eccezionalmente ammettere deroghe.

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Art. 15

Norme di comportamento speciali Oltre alle norme di comportamento generali, valgono le seguenti disposizioni: a. è vietato uscire dagli spazi assegnati e disturbare gli altri utenti; b. il responsabile deve costantemente sorvegliare il gruppo; c. al termine delle lezioni o degli allenamenti vi è l'obbligo di riordinare il materiale utilizzato, in particolar modo quello di proprietà del Comune; d. qualora del materiale di proprietà del Comune venisse rotto o rovinato, l'utente o il responsabile del gruppo è tenuto a comunicarlo al responsabile della struttura. CAPITOLO IV

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Art. 16 Infrazioni e disposizioni finali

Infrazioni L e i f r z i i al l p re se t e O r di na z s on p un i t e c l m u l t f i d u importo massimo di CHF 10'000.-- ai sensi degli art. 145 e segg. LOC. 2 Nei casi di infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunicare il divieto di accesso agli stabilimenti per una durata determinata.

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Art. 17

Rinvii Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni cantonali e federali, nonché alle direttive delle associazioni professionali di categoria.

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Art. 18

Abrogazione ed entrata in vigore 1 La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul Lido del 17 aprile 2003 e l'Ordinanza municipale che disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive alla piscina coperta comunale del 31 marzo 2003. 2 La stessa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC. P. 5 di 5 - L l u g c h Città di Lugano Ordinanza 2.5.7 y Per il Municipio 11 Sindaco 1[ Segretario Michele Foletti Robert Bregy Risoluzione municipale del 1° dicembre 2022. Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023.

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