Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 59064058f236af6f08cba51b200b1aceb1d130014016f040c1c950d9d539d99f
19 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
1La presente legge disciplina la protezione delle persone, degli animali e delle cose dai
pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni.
2Gli interventi in caso di incendio sono regolati dalla legislazione sui pompieri. Restano inoltre
riservate le norme in materia di pianificazione territoriale e edilizia, di protezione dell’ambiente e
sulla protezione dei lavoratori.
Art. 2 Obiettivi di protezione e prescrizioni applicabili
1Gli edifici e gli impianti sono costruiti, tenuti in esercizio e mantenuti in modo da:
a) garantire la sicurezza di persone e animali da incendi ed esplosioni;
b) prevenire la formazione di incendi ed esplosioni;
c) limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo all’interno delle costruzioni e verso le
costruzioni vicine;
d) mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;
e) consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di soccorso.
2Il Consiglio di Stato precisa le prescrizioni antincendio applicabili.
Capitolo secondo
Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni
Concetto di protezione antincendio e attestato di conformità antincendio
Art. 3
1In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono
essere allestiti un concetto di protezione antincendio e un attestato di conformità antincendio. Il
Consiglio di Stato può stabilire delle eccezioni.
2Il concetto di protezione antincendio indica le misure di protezione antincendio a livello costruttivo,
tecnico, organizzativo e difensivo; esso è allestito dal responsabile della garanzia della qualità.
3L’attestato di conformità è rilasciato dal tecnico riconosciuto e certifica la completezza, la
plausibilità e la tracciabilità del concetto di protezione antincendio.
4Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità devono essere presentati con la
domanda di autorizzazione edilizia.
5L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione edilizia prende atto dell’attestato di conformità
antincendio e lo menziona nella sua decisione.
Art. 4 Esecuzione dei lavori
1Durante l’esecuzione dei lavori, il responsabile della garanzia della qualità cura e
controlla l’attuazione del concetto di protezione antincendio.
2Al termine dei lavori, il responsabile rilascia una dichiarazione di concordanza con la quale attesta
che tutte le misure di garanzia della qualità affidategli dalle prescrizioni antincendio sono state
attuate correttamente.
Art. 5 Certificato di collaudo e autorizzazione d’uso
1Sulla base della dichiarazione di concordanza, il tecnico riconosciuto certifica l’avvenuto
collaudo delle misure di protezione antincendio.
2L’autorizzazione d’uso della costruzione può essere concessa solo se il certificato di collaudo
antincendio è stato rilasciato.
705.200
Capitolo terzo
Protezione delle costruzioni esistenti
Art. 6 Manutenzione
1Il proprietario di costruzioni è tenuto a mantenere in efficienza le misure di protezione
antincendio.
2In particolare il proprietario provvede ad assicurare il funzionamento costante degli impianti per la
prevenzione e la protezione dagli incendi.
Art. 7 Controlli periodici
1Le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dal profilo della
protezione antincendio.
2Il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze
e modalità.
3I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, i
quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che
comportano un rischio di incendio non accettabile.
Art. 8 Obbligo di collaborare
1Il proprietario o il detentore di edifici o impianti sono tenuti a garantire che ogni persona
incaricata di svolgere compiti stabiliti dalla presente legge possa accedere ai medesimi per i
necessari controlli.
2Essi sono inoltre tenuti, su richiesta, a fornire le informazioni necessarie.
Art. 9 Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione
1Il proprietario di ogni edificio o impianto è tenuto a provvedere al controllo visivo e alla
pulizia degli impianti calorici a combustione secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.
2Il controllo visivo e la pulizia ai sensi del cpv. 1 sono eseguiti da operatori in possesso dei requisiti
stabiliti dal Consiglio di Stato e che rispettano le sue prescrizioni organizzative.
3...1
Art. 10 Sistema informatico cantonale
…2
Capitolo quarto
Organizzazione della protezione antincendio
Art. 11 Proprietario
Il proprietario di edifici o impianti è responsabile del rispetto delle prescrizioni
antincendio.
Art. 12 Responsabile della garanzia della qualità
1Il responsabile della garanzia della qualità, su incarico del proprietario, assicura la
qualità dei lavori durante la progettazione, il concorso d’appalto e la realizzazione di tutte le misure
della protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo.
2Esso deve disporre dei requisiti professionali indicati dal Consiglio di Stato.
3In ogni procedura il ruolo del responsabile della garanzia della qualità può essere svolto dal tecnico
riconosciuto chiamato a rilasciare l’attestato ai sensi dell’art. 3 cpv. 3.
Art. 13 Tecnico riconosciuto
1Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio.
2In particolare il tecnico:
a) verifica il concetto di protezione antincendio;
b) rilascia l’attestato di conformità;
c) rilascia il certificato di collaudo;
d) esegue i controlli ai sensi dell’art. 7;
e) segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività;
f) elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;
1 Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 347.
2 Art. non ancora in vigore - BU 2023, 347.
705.200
g) fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio;
h) svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all’autorità antincendio.
3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti professionali del tecnico riconosciuto e gestisce un elenco
pubblico dei possessori degli stessi.
4Per ogni intervento su edifici e impianti con un rischio accresciuto d’incendio, il tecnico riconosciuto
deve disporre di requisiti superiori. I titolari degli stessi sono inseriti in un’apposita categoria
dell’elenco pubblico.3
Art. 14 Municipio
1Il municipio vigila sull’attuazione delle procedure stabilite dalla presente legge e,
avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull’applicazione delle
prescrizioni antincendio.
2In particolare il municipio:
a) nell’ambito della costruzione di edifici e impianti, prende atto dell’attestato di conformità
antincendio, esegue un controllo formale e lo menziona nella licenza edilizia;
b) prende atto del certificato di collaudo ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’uso;
c) prende atto dei controlli richiesti dall’art. 7;
d) per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio
residuo d’incendio, può chiedere quest’ultimo documento al proprietario;
e) in qualità di organo responsabile della protezione antincendio, ordina l’adozione dei
provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio.
Art. 15 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato:
a) disciplina l’applicazione di questa legge ed emana le disposizioni di attuazione;
b) può emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi;
c) può emanare tariffari indicativi per il rilascio degli attestati di confromità, dei certificati di collaudo
e delle perizie sul rischio residuo;
d) provvede, direttamente o tramite terzi, alla formazione nell’ambito della protezione antincendio;
e) può istitituire organi o enti responsabili dell’attuazione dei compiti cantonali di protezione
antincendio come pure della consulenza;
f) gestisce gli elenchi di cui all’art. 13;
g) può delegare a terzi il compito di assicurare un’adeguata formazione degli operatori di cui all’art.
9 cpv. 2 come pure quello di predisporre uno strumento di notifica degli avvenuti controlli degli
impianti a comubustione;
h) esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni antincendio;
i) esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all’applicazione della
presente legge;
j) persegue e giudica le contravvenzioni stabilite all’art. 16.
Capitolo quinto
Disposizioni varie e finali
Art. 16 Contravvenzioni
1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, ai suoi
regolamenti o a decisioni su di essi fondate, e segnatamente:
a) elabora attestati, concetti di protezione antincendio o perizie, oppure esegue controlli
disciplinati dalla presente legge senza essere in possesso dei necessari requisiti;
b) omette l’esecuzione di controlli periodici, controlli visivi e pulizie degli impianti oppure la loro
notifica ai municipi;
c) viene meno al suo obbligo di collaborare previsto dall’art. 8, è punibile con una multa sino a
50'000 franchi.
2Restano riservate le disposizioni del Codice penale svizzero e quelle previste da altre leggi. Sono
inoltre applicabili gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo
1974.
3Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato in base alla legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Tasse e spese
3 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 347.
705.200
Art. 17
Per tutti gli atti richiesti nel secondo capitolo, le tasse e le spese sono a carico dell’istante.
Per quelli contemplati nel capitolo terzo esse sono poste a carico del proprietario o di chi le ha rese
necessarie.
Art. 18 Abrogazione
Gli art. 41a-41g della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 sono abrogati.
Art. 19 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente
all’allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.4
3L’art. 13 cpv. 4 entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Pubblicata nel BU 2023, 347.
4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 347.