Art. 1
1Per l’anno scolastico 2026/2027 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è l’anno 2023. 2Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva. 3Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale 2026 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall’applicazione del capoverso 1, gli eventuali prestiti concessi e versati, per un importo massimo di 10'000 franchi, sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo. 4Il calcolo del prestito di cui al capoverso 3 è eseguito, per studi terziari, su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo trasmesso dall’Ufficio. 5La richiesta di cui al capoverso 4 deve essere inoltrata di regola entro il termine di 15 giorni concesso per il reclamo previsto dall’articolo 39 capoverso 1 LASt.