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Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

Ticino · 402.185 · other

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati. Ordine di scuola Caso Medico ● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori. Certificato rilasciato dal medico curante. ● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell’assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l’ammissione e l’esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive. Certificato rilasciato dal medico curante. ● Scuola elementare, media, speciale, scuole postobbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria. Certificato del medico curante, secondo l’apposito modulo del Medico cantonale. Certificato (e visita) del medico scolastico se l’incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese. ● Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute. Certificato del medico curante. ● Scuola dell’infanzia. Ammissione quale nuovo allievo alla scuola. Certificato del medico curante secondo l’apposito modulo del Medico cantonale.

Art. 2

In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

Art. 3

Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

Art. 4

La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007. 402.185 Pubblicata nel BU 2007, 484.

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