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29 provisions
Art. 1 Scopo
1È istituita la scuola media obbligatoria, ordinata e diretta dallo Stato.
2I Comuni collaborano ai sensi dell’art. 24 della presente legge.
3La scuola media obbligatoria ha lo scopo:
a) di creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento conformi alle caratteristiche
intellettuali, fisiche ed affettive del preadolescente;
b) di assicurare all’allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di
scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi.
Art. 2 Nuovo ordinamento scolastico
La scuola media sostituirà in maniera graduale, secondo le decisioni del Consiglio di Stato:
a) le scuole maggiori;
b) i ginnasi;
c) le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale;
d) le scuole di economia domestica;
e) i corsi preparatori alle scuole medie superiori e alle scuole professionali.
Art. 3 Gratuità dell’insegnamento
1Nella scuola media pubblica l’insegnamento e il materiale scolastico sono gratuiti.1
2I trasporti organizzati secondo il Regolamento sono a carico del Cantone, riservata la possibilità di
chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli allievi.2
3...3
Art. 4 Età degli allievi
1La scuola media è destinata ai ragazzi dagli undici ai quindici anni.
2Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti, rispettivamente
diciotto per chi avesse cominciato la scuola a sette anni.
Insegnamento
1. Durata
Art. 5
La scuola media comprende 4 classi di un anno ciascuna e si suddivide:
a) in un ciclo di osservazione, per le prime due classi;
b) in un ciclo di orientamento, per le due classi successive.
2. Cicli
Art. 6 a) d’osservazione
Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli
orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l’orientamento scolastico.
b) d’orientamento
1 Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
2 Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.7.1997 - BU 1997, 402.
3 Cpv. abrogato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2012 - BU 2011, 238; precedente modifica: BU 1997,
402.
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Art. 7
1Il ciclo d’orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro
capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.
2A tal fine l’insegnamento comprende:
a) una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie;
b) una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie, di opzioni
d’approfondimento e di opzioni d’orientamento.
La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico; le opzioni e i livelli ivi
compresi sono soggetti a scelte individuali tra loro indipendenti.
3Durante il ciclo d’orientamento è possibile modificare le scelte iniziali.
4Ogni allievo riceve l’aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.
3. Programmi e metodi d’insegnamento
Art. 8
1I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare
particolarmente:
a) a conferire all’allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare
con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;5
b) a educare l’allievo a partecipare con spirito d’iniziativa e responsabilità all’evoluzione della
società;
c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto
delle altre culture;
d) a stimolare nell’allievo l’interesse per la cultura e il lavoro, l’impegno intellettuale e lo spirito
critico;
e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
f) a favorire lo sviluppo dell’autonomia morale di ogni allievo.
2I programmi tengono conto degli standard nazionali di formazione.6
4. Sperimentazione
Art. 9 a) programmi e metodi
La sperimentazione di programmi e metodi è incoraggiata per permettere alla scuola di
aggiornarsi e di rinnovarsi continuamente.
Essa deve essere impostata con criteri scientifici, coordinata e vigilata dalle Autorità competenti.
Art. 10 ...7
Servizio di sostegno pedagogico
Struttura del servizio
Art. 118 1Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è
costituito da:
a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
b) docenti di sostegno pedagogico;
c) operatori della differenziazione curricolare;
d) educatori;
e) logopedisti;
f) altre figure professionali, secondo necessità.
2Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d’attività.
Differenziazione curricolare9
4 Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall’anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato
il sistema di cui al nuovo art. 7 dall’anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
5 Lett. modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
6 Cpv. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 654.
7 Art. abrogato dalla L 18.3.1986; in vigore dall’anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato
il sistema di cui al nuovo art. 7 dall’anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
8 Art. modificato dalla L 19.10.2011; a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 581; precedenti
modifiche: BU 1985, 5; BU 1991, 287; BU 1993, 397; BU 2004, 452.
9 Nota marginale modificata dalla L 19.10.2011; a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 581.
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3Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono
predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe:
a) misure di differenziazione curricolare attuate con l’esonero da una o più materie;
oppure
b) la parziale sostituzione del programma scolastico.
4Gli interventi di cui al cpv. 3 hanno lo scopo di favorire l’orientamento e un futuro inserimento
professionale e avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni
scolastiche.
5Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l’attribuzione del
personale all’istituto scolastico, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno
pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio
degli allievi da una classe all’altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.
Art. 12 Passaggio dalla scuola elementare alla scuola media
Ogni allievo licenziato dalla scuola elementare passa al ciclo di osservazione della scuola
media.
Art. 13 Obbligatorietà
Gli allievi residenti in un comprensorio di scuola media sono obbligati a frequentarla
quando siano licenziati dalla scuola elementare.
Passaggio.
Art. 14 a) in generale
1Nella scuola media, al termine di ogni anno, gli allievi passano, di regola, all’anno
successivo. La ripetizione di classi è ammessa, quando sussistono fondati motivi per ritenerla misura
pedagogicamente valida. Essa è decisa dal Consiglio di classe, presieduto dal direttore della scuola,
previo colloquio con la famiglia e l’allievo.
2Gli allievi che incontrano difficoltà scolastiche fruiscono degli interventi compensativi previsti dall’art.
11.
Art. 15 b) da un ciclo all’altro
L’allievo promosso dal ciclo d’osservazione è iscritto nel ciclo d’orientamento; le scelte
concernenti la parte differenziata dall’insegnamento spettano all’allievo e ai genitori, sentito il parere
del Consiglio di classe, salvo i casi previsti dal regolamento di applicazione.
Art. 16 c) prove orientative
Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove orientative cantonali.
Art. 17 Licenza
1L’allievo promosso alla fine della quarta classe ottiene la licenza dalla scuola media.
2La licenza dalla scuola media consente l’iscrizione alle scuole professionali, riservate le prescrizioni
relative alle singole scuole.
3L’iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d’ammissione è vincolata alla frequenza di
determinati corsi a livelli e a opzione, nonché al profitto conseguitovi.
Gli allievi che non soddisfano tali requisiti possono iscriversi alle scuole medie superiori previo esame
d’ammissione.
4La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.
Art. 18 Comprensori e sedi
1Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.
10 Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall’anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato
il sistema di cui al nuovo art. 7 dall’anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
11 Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall’anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato
il sistema di cui al nuovo art. 7 dall’anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
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2Un comprensorio deve avere un minimo di 400 allievi. Deroghe sono ammesse in via eccezionale,
segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando
eccessivamente il comprensorio.
3Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può sussidiare le spese di vitto e
alloggio.
Art. 19 Edilizia scolastica
1Il Consiglio di Stato fissa le direttive per la costruzione delle sedi scolastiche.
2Ogni sede deve comprendere:
a) i servizi amministrativi e parascolastici;
b) le aule di classe e le aule per l’insegnamento delle materie scientifiche e per gli insegnamenti
speciali;
c) i locali per le attività tecnico-manuali e artistiche e per l’economia domestica;
d) le attrezzature sportive interne e esterne;
e) la biblioteca e spazi a usi multipli;
f) la mensa e i locali di soggiorno se la sede è frequentata da allievi che non possono rientrare in
famiglia a mezzogiorno.
Art. 20 ...12
Composizione delle sezioni13
Art. 2114 Le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22
allievi; per le scuole private parificate questo limite è fissato a 25 allievi.
Art. 22 ...15
Art. 23 ...16
Art. 24 Commissione scolastica
1I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica che collabora con
la direzione per:
a) il controllo della frequenza degli allievi in età d’obbligo scolastico;
b) la determinazione dell’orario giornaliero;
c) l’organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell’arredamento;
e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.
2Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal Municipio
o da una Commissione da esso designata.
Art. 25 Pubblica utilità
L’acquisizione delle aree destinate alla costruzione delle sedi della scuola media è
considerata di pubblica utilità, secondo la vigente legge cantonale di espropriazione.
Art. 26 Centrale del materiale
Il Consiglio di Stato istituisce una centrale per il materiale scolastico.
Art. 27 Attuazione della scuola media
Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l’attuazione graduale della scuola media, che
dovrà essere realizzato entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Insegnamento privato
12 Art. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
13 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.
14 Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.
15 Art. abrogato in conformità - BU 1991, 307.
16 Art. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
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Art. 28 1...17
2Le scuole medie private devono avere almeno un ciclo completo di studio.
3...18
Doposcuola
Art. 28a19 1Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole medie
al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.
2Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, la direzione dell’istituto organizza
il doposcuola.
3Le spese sono a carico del Cantone; può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.
Refezione scolastica
Art. 28b20 1Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincasare a
mezzogiorno.
2Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico
delle famiglie.
Art. 29 Disposizioni abrogate
Sono abrogate con l’attuazione della presente legge, le disposizioni della legge della
scuola contrarie e incompatibili con essa, in particolare gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 126, 127,
128, 135, 170, 185.
Art. 30 Decreti e regolamenti
Il Consiglio di Stato provvede a promulgare i programmi, i decreti e i regolamenti di
applicazione della presente legge. Il corpo insegnante partecipa alla loro elaborazione per il tramite
del Dipartimento competente.
Norme transitorie
Art. 31 a) convenzioni con i Comuni e i Consorzi
Per la cessione o l’assunzione di aule o di edifici scolastici da parte del Cantone, il
Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare convenzioni particolari con i Comuni e i Consorzi
interessati.
Art. 32 b) scuole medie superiori e scuole professionali
1La licenza di scuola media abilita a frequentare i corsi corrispondenti al decimo anno
dell’ordinamento scolastico previsto dalla legge della scuola.
2…21
Art. 33 c) docenti
1I docenti delle scuole maggiori, delle scuole di avviamento e di economia domestica e dei
ginnasi, in carica prima della completa attuazione della presente legge, sono abilitati e assunti,
secondo le necessità e dopo la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, quali docenti della scuola
media.
2Le funzioni di ispettore delle scuole medie obbligatorie, di direttore e di esperto dei ginnasi sono
mantenute fino all’estinzione totale delle rispettive scuole.
Rimedi di diritto
a) in generale
17 Cpv. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
18 Cpv. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
19 Art. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2011, 654.
20 Art. introdotto dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2011, 654.
21 Cpv. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
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Art. 34
Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge della scuola del
1° febbraio 1990.
Art. 35 b) in materia di licenza di scuola media per privatisti
Contro le decisioni della commissione d’esame per l’ottenimento della licenza di scuola
media per privatisti è dato ricorso al Dipartimento, le cui decisioni sono impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 36 Pubblicazione ed entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.24
Norma transitoria
BU 2011, 238 (22 febbraio 2011)
Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 3 cpv. 3 è compensato
con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34 della legge sugli
stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2013 e per gli anni seguenti.
Norma transitoria
BU 2020, 348 (22 settembre 2020)
Il numero di allievi per sezione di cui all’art. 21 si applica alle classi I e III nell’anno scolastico
2021/2022 e in tutte le classi l’anno successivo.
Pubblicata nel BU 1976, 95.
22 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedenti modifiche: BU 1981,
151; BU 1991, 287.
23 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedente modifica: BU 1991,
287.
24 Entrata in vigore: 1° luglio 1976 - BU 1976, 95.