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4 provisions
Art. 1
1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione consultiva dei Comuni e ne
designa il Presidente ed il Segretario.
2Sono membri della Commissione:
– 3 rappresentanti del Cantone
– 4 rappresentanti dei Comuni, membri di un Municipio.
3Nella designazione dei rappresentanti dei Comuni si tiene conto di un’equa distribuzione
regionale.
4Il Presidente ha la facoltà di convocare la Commissione quando se ne presenti l’opportunità e, a
titolo consultivo, di invitare anche altre persone.
Art. 2
1La Commissione assume i seguenti compiti:
a) discutere i parametri alla base dei contributi globali e dei contributi fissi, nell’ottica del
razionale utilizzo delle risorse;
b) esprimersi sull’ammontare dei contributi globali e dei contributi fissi, a livello di aggregati
cantonali;
c) esprimersi circa gli elementi costitutivi del contratto di prestazione.
2La Commissione è informata circa l’esito delle trattative e della chiusura dei contratti.
3I preavvisi della Commissione sono trasmessi dal Presidente all’istanza decisionale competente.
Art. 3
1La Commissione si riunisce su invito del Presidente almeno due volte all’anno. La
maggioranza dei membri può chiedere la convocazione della Commissione.
2La Commissione può validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei
membri.
3Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti
è determinante il voto del Presidente.
Art. 4
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2013, 435.
1 Entrata in vigore: 25 ottobre 2013 - BU 2013, 435.