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27 provisions
Art. 1 Definizione
1A norma del presente regolamento è considerata impresa di pompe funebri ogni
persona fisica o giuridica che s’incarica di organizzare direttamente o indirettamente:
a) la preparazione, il trasporto e tutta o parte della sepoltura o della cremazione della salma;
b) la messa a disposizione del personale e del materiale necessario per la camera ardente, il
corteo e la cerimonia funebre;
c) l’evasione di tutte le pratiche amministrative in relazione al decesso.
2Per preparazione della salma si intende la toilette, la vestizione del defunto e tutti gli altri atti
necessari per la presentazione della salma.
Capitolo secondo
Autorizzazione
Art. 2 Obbligo di autorizzazione
1Per l’esercizio di un’impresa di pompe funebri è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio
di sanità.
2Se una persona fisica o giuridica gestisce più di un’impresa di pompe funebri, ogni singola impresa
dovrà disporre di un’autorizzazione.
3Il titolare dell’impresa è tenuto a dare seguito, nel termine fissatogli, alle richieste dell’autorità
competente.
4Il titolare dell’impresa ha l’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante all’Ufficio di sanità;
dovrà segnatamente segnalare ogni cambiamento del titolare dell’impresa, della sede dei locali, dei
recapiti, del carro funebre ecc.
Obbligo di dichiarazione
Art. 3 I. Prestatori di servizi transfrontalieri
1Ai prestatori di servizi legalmente stabiliti in uno Stato che rientra nel campo
d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l’Unione
europea si applica la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche
professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012.
2Laddove la competenza spetta al Cantone, l’Ufficio di sanità verifica le qualifiche professionali delle
persone di cui al cpv. 1. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale
rispetto ai requisiti per l’esercizio della professione validi nel Cantone, al prestatore di servizi è data
la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le
conoscenze e le competenze mancanti.
Art. 4 II. Prestatori di servizi residenti in altri Cantoni
1I prestatori di servizio che dispongono di un’autorizzazione al libero esercizio della
propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al
massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.
2Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.
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3Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta
corredata da una copia autenticata dell’autorizzazione di esercizio rilasciata dal Cantone di
residenza.
Requisiti
Art. 5 I. Diploma
È considerato diploma riconosciuto ai sensi della legge l’attestato professionale federale
o un diploma equivalente riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI) di Berna.
II. Sede
1. Principio
Art. 6
1La sede professionale dell’impresa deve essere stabile e disporre di locali idonei e del
personale necessario per accogliere i familiari del defunto, come definito dal Dipartimento della
sanità e della socialità.
2Essa deve rispondere ai requisiti strutturali richiesti per il rilascio dell’agibilità per spazi collettivi.
2. Deposito cofani
Art. 7
Ogni impresa deve disporre di un deposito di cofani adeguato all’attività, riservato
unicamente a tale scopo.
3. Agibilità
Art. 8
1Il titolare dell’impresa deve assicurarsi preventivamente che sia stata rilasciata
dall’Ufficio di sanità l’agibilità dei locali.
2Per ottenere l’agibilità dei locali è necessario un sopralluogo da parte dell’ispettore dell’Ufficio di
sanità. Accertata l’idoneità dei locali, il titolare dell’impresa deve compilare e sottoscrivere lo
specifico formulario.
III. Attrezzatura
1. Carro funebre
Art. 9
Il carro funebre deve disporre delle seguenti caratteristiche:
a) essere carrozzato in modo fisso e non trasformabile a doppio uso;
b) avere l’abitacolo nettamente separato dalla parte riservata al feretro;
c) avere la carrozzeria dipinta in modo adeguato allo scopo dell’impresa;
d) aver superato il collaudo dell’Ufficio cantonale della circolazione, che stabilisce anche il numero
massimo degli accompagnatori.
2. Trasporto delle salme durante il servizio di picchetto
Art. 10
Durante i picchetti e in caso di eventi straordinari che lo richiedono, le aziende che vi
partecipano dovranno essere in grado di provvedere al trasporto di almeno quattro corpi
contemporaneamente.
3. Altro
Art. 11
L’impresa deve inoltre disporre:
a) di un cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza;
b) di almeno quattro sacchi standard in PVC per il recupero di salme;
c) del necessario per una camera ardente;
d) del materiale disinfettante;
e) di un frigorifero per salme.
Art. 12 Documentazione da inoltrare con l’istanza
1Al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 3 occorre corredare l’istanza della
seguente documentazione:
a) attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri in originale o diploma
equivalente con il relativo riconoscimento;
b) copia di un documento di legittimazione valido;
c) estratto del casellario giudiziale originale non più vecchio di tre mesi;
d) autocertificazione completa e sottoscritta;
e) estratto del certificato di solvibilità originale non più vecchio di tre mesi;
f) copia della polizza assicurazione responsabilità civile RC estesa anche ai dipendenti con un
massimale di almeno fr. 3’000’000.--;
g) modulo dell’Ufficio di sanità compiutamente compilato.
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2Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio di sanità, che può chiedere ulteriori
documenti.
Art. 13 Revoca dell’autorizzazione
1Nei casi in cui le condizioni per la sua apertura vengono meno, l’autorizzazione è
revocata dal Dipartimento della sanità e della socialità.
2L’autorizzazione può essere revocata a tempo determinato o indeterminato se il titolare o i suoi
collaboratori violano in maniera grave o ripetuta le disposizioni della Legge sanitaria o del presente
regolamento.
Albo
Art. 14 I. Iscrizione
1Le aziende di pompe funebri autorizzate sono iscritte d’ufficio nell’albo tenuto dall’Ufficio
di sanità e periodicamente aggiornato.
2L’albo è pubblicato in extenso periodicamente sul sito web dell’Amministrazione cantonale.
Art. 15 II. Cancellazione di iscrizioni dal registro
1Le aziende di pompe funebri che hanno cessato la loro attività sono cancellate dall’albo.
2Le aziende di pompe funebri alle quali è stata revocata l’autorizzazione o che hanno subito una
revoca temporanea dell’autorizzazione vengono cancellate dall’albo per il periodo di revoca.
Capitolo terzo
Obblighi professionali
Art. 16 In generale
1Il titolare e i dipendenti dell’impresa sono tenuti all’obbligo di discrezione. Essi non
possono quindi rivelare in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o
profili della personalità, dei quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro professione. In
caso di violazione, saranno passibili della multa prevista al riguardo dalla legge federale sulla
protezione dei dati del 19 giugno 1992.
2L’impresa è tenuta a informare preventivamente e in maniera precisa e chiara i familiari sui costi
delle singole prestazioni e sul costo complessivo del servizio.
Art. 17 Preparazione della salma
1Il titolare dell’impresa assicura che il lavoro venga eseguito nel rispetto della dignità del
defunto e delle volontà dei familiari.
2L’impresa di pompe funebri è autorizzata alla rimozione di dispositivi cardiaci impiantabili
(pacemaker e dispositivi defibrillanti impiantabili) esclusivamente se:
a) la rimozione è stata delegata per iscritto dal medico che ha constatato il decesso; e
b) l’espianto è eseguito da personale che ha completato con esito favorevole la formazione
specifica prevista dalle direttive emanate dal Medico cantonale.1
3La vestizione del defunto può essere eseguita dai familiari.
4Nel caso in cui la preparazione completa della salma è delegata all’impresa di pompe funebri,
quest’ultima deve eseguire il lavoro nel rispetto e nella dignità della persona deceduta e dei suoi
prossimi.
Art. 18 Sepolture
1Il titolare dell’impresa assicura che la sepoltura o la cremazione della persona deceduta
sia eseguita al più presto dopo 24 ore ma non oltre le 96 ore dopo la morte. Il termine di 96 ore può
essere prorogato a 120 ore nel caso in cui la salma è conservata in un’apposita cella frigorifera.
2In casi motivati e se non vi si oppongono rischi per l’igiene e la salute pubblica, previo preavviso
del Medico cantonale, l’Ufficio di sanità può eccezionalmente prorogare il termine di cui sopra.
3Restano riservate le decisioni dell’autorità penale.
Art. 19 Comparaggio
È vietata ogni forma di contratto o accordo tra l’impresa e le strutture sanitarie o i Comuni,
che limiti la libertà di scelta dei familiari del defunto o che li esponga a uno stato di dipendenza.
Pubblicità
1 Cpv. modificato dal R 7.10.2026; in vigore dal 9.10.2026 - BU 2026, 324.
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Art. 20
1Le imprese possono divulgare pubblicità relativa alla loro attività. La pubblicità deve
essere fatta in modo corretto e misurato e avere per scopo un’oggettiva informazione dell’utenza.
È vietato l’uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.
2È fatto divieto al personale dell’impresa e ai suoi rappresentanti, di propagandare l’attività o di
acquisire la clientela sulle vie pubbliche, nelle strutture sanitarie o presso gli uffici
dell’amministrazione pubblica.
3Le aziende non possono segnatamente:
a) inviare volantini pubblicitari al domicilio dei familiari del defunto;
b) inviare volantini pubblicitari o e-mail in maniera sistematica a tutti i fuochi;
c) utilizzare gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei
Distretti e dei Comuni, nonché i segni confondibili con essi;
d) corredare l’annuncio funebre del logo dell’impresa incaricata di svolgere la funzione, senza il
consenso scritto dei familiari.
TITOLO II
Esumazione e trasporto salme
Art. 21 Autorizzazione per l’esumazione
1L’autorizzazione per l’esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla
sepoltura dev’essere chiesta all’Ufficio di sanità dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente
autorizzati.
2Resta riservata l’esumazione di cadaveri presentanti pericolo di contagio, la cui autorizzazione è
rilasciata dal Medico cantonale.
Art. 22 Autorizzazione per il trasporto di salme
1Autorità competente per l’autorizzazione a trasportare un cadavere è il Municipio.
2Resta riservato il trasporto di cadaveri presentanti pericolo di contagio, che deve essere autorizzato
dal Medico cantonale.
3Il Municipio autorizza senza particolari formalità il trasporto di cadaveri dal luogo dove è avvenuto
il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni.
4Il trasporto all’estero viene per contro autorizzato utilizzando il modulo ufficiale denominato «carta
di passo per cadavere», elaborato dall’Ufficio di sanità. Per il resto, le condizioni di trasporto sono
fissate dalla legislazione federale vigente e dalle convenzioni a cui la Svizzera ha aderito.
Art. 23 Compiti dei Municipi
1Il Municipio provvede ad inviare al Dipartimento tempestivamente la copia di ogni
autorizzazione rilasciata e ogni «carta di passo per cadavere» rilasciata.
2Le tasse incassate devono essere riversate dal Municipio alla Cassa cantonale.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 24 Contravvenzioni
1Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dell’art. 95 della Legge
sanitaria e secondo le competenze ivi stabilite.
2Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Art. 25 Norma abrogativa e transitoria
1Il regolamento sull’esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 e il
decreto esecutivo concernente l’autorizzazione per l’esumazione e il trasporto di salme del 16
gennaio 1961 sono abrogati.
2Le imprese di pompe funebri già autorizzate, devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro un termine
di 6 mesi, riservato l’art. 102c della legge.
Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 7 ottobre 20262
Le imprese già autorizzate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 ottobre
2026 devono adeguarsi al requisito di cui all’art. 17 cpv. 2 entro tre anni. Fino a tale data le imprese
possono continuare a eseguire la rimozione su delega scritta del medico anche tramite personale
2 Disposizione transitoria introdotta dal R 7.10.2026; in vigore dal 9.10.2026 - BU 2026, 324.
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non ancora in possesso della formazione di cui all’art. 17 cpv. 2 lett. b a condizione che siano
rispettate le istruzioni tecniche emanate dal Medico cantonale.
Art. 26 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° maggio 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 129.