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Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 Generalità
  2. Art. 2 Disciplina del notariato
  3. Art. 3 Esercizio della professione
  4. Art. 4 Comportamento
  5. Art. 5 Esecuzione degli incarichi
  6. Art. 6 Pubblicità
  7. Art. 7 Insegne, annunci, iscrizioni
  8. Art. 8 Autorità
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Valori e atti
  11. Art. 11 Locale notarile
  12. Art. 12 Informazione
  13. Art. 13 Equidistanza, imparzialità
  14. Art. 14 Cessazione dell’attività
  15. Art. 15 Sostituzione di notaio
  16. Art. 16 Controversie tra colleghi
  17. Art. 17 Mandati contro colleghi
  18. Art. 18 Entrata in vigore

18 provisions

Art. 1 Generalità

Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che servono a precisare e a interpretare i doveri e gli obblighi professionali stabiliti dal diritto cantonale e dallo statuto, come pure a regolare l’attività e il comportamento dei notai.

Art. 2 Disciplina del notariato

L’attività notarile è disciplinata dalla legge e dal regolamento sul notariato, dallo statuto, dalle presenti norme, dalle direttive del Consiglio dell’Ordine, dagli usi e dalle consuetudini della professione, purché abbiano una valenza generalmente riconosciuta. B. Doveri del notaio in generale

Art. 3 Esercizio della professione

Il notaio deve esercitare la professione in modo autonomo e sotto la propria responsabilità.

Art. 4 Comportamento

Il notaio deve comportarsi in modo tale da meritare la piena fiducia da parte del pubblico e dell’autorità.

Art. 5 Esecuzione degli incarichi

1Il notaio esegue i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine. 2Il notaio formula gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.

Art. 6 Pubblicità

Al notaio è vietata qualsiasi forma di pubblicità, come pure l’accaparramento di clientela, in particolare la concessione di provvigioni o di altre prestazioni per l’ottenimento degli incarichi.

Art. 7 Insegne, annunci, iscrizioni

1Le insegne e ogni altra presentazione dello studio devono avere dimensioni modeste e aspetto dignitoso. 2L’annuncio per l’apertura o il trasferimento dello studio deve limitarsi allo stretto necessario. 3Le iscrizioni in elenchi telefonici, annuari e simili possono apparire solo a caratteri normali, senza particolare risalto.

Art. 8 Autorità

Il notaio mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità. C. Doveri nei confronti dei clienti Segreto professionale 952.205

Art. 9

1Il notaio è tenuto senza limiti di tempo e nei confronti di tutti al segreto professionale su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio del suo ministero, nell’espletazione delle attività connesse e sugli affari conclusi con il suo intervento. 2Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale. 3Il fatto di essere liberato dal segreto professionale non obbliga il notaio a divulgare quanto a sua conoscenza.

Art. 10 Valori e atti

Il notaio custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati e deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle tasse e delle imposte anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di cui sia stato incaricato previo deposito, restituendo le cose fungibili alla prima richiesta, riservati i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge.

Art. 11 Locale notarile

Il notaio riceve di regola nel proprio studio.

Art. 12 Informazione

Il notaio cura specialmente l’informazione alle parti sulla natura, il contenuto e la portata giuridica dell’atto, fornendo ogni necessaria spiegazione.

Art. 13 Equidistanza, imparzialità

Il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l’incarico.

Art. 14 Cessazione dell’attività

Il notaio dispone affinché venga designato un depositario dei suoi rogiti in caso di cessazione dell’attività, salvaguardando il segreto professionale e gli interessi delle parti in caso di decesso. D. Doveri verso i colleghi

Art. 15 Sostituzione di notaio

Riservate le regole sul segreto professionale, il notaio che assume un incarico già affidato ad altro collega informa il suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire delle relazioni chiare e cerca di favorire la liquidazione della parcella notarile del collega.

Art. 16 Controversie tra colleghi

1Accertata la violazione di una regola professionale da parte di un collega, il notaio si rivolge, prima di intraprendere passo alcuno, al presidente dell’Ordine. 2Il notaio che ha una controversia personale con un collega deve rivolgersi al presidente dell’Ordine prima di procedere giudizialmente.

Art. 17 Mandati contro colleghi

Le norme del CAvv valgono per analogia anche fra notai, ritenuto che vanno ritenuti colleghi anche i notai di altri cantoni o stranieri, per i quali ci si deve rivolgere al presidente dell’Ordine al quale appartiene il collega. E. Disposizioni finali

Art. 18 Entrata in vigore

1Il presente codice, adottato dall’assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore1 dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Stato e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Codice professione dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino del 21 novembre 1970 è abrogato. 1 Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 463. 952.205 Pubblicato nel BU 2015, 462.

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