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18 provisions
Art. 1 Generalità
Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che servono a precisare
e a interpretare i doveri e gli obblighi professionali stabiliti dal diritto cantonale e dallo statuto,
come pure a regolare l’attività e il comportamento dei notai.
Art. 2 Disciplina del notariato
L’attività notarile è disciplinata dalla legge e dal regolamento sul notariato, dallo statuto,
dalle presenti norme, dalle direttive del Consiglio dell’Ordine, dagli usi e dalle consuetudini della
professione, purché abbiano una valenza generalmente riconosciuta.
B. Doveri del notaio in generale
Art. 3 Esercizio della professione
Il notaio deve esercitare la professione in modo autonomo e sotto la propria
responsabilità.
Art. 4 Comportamento
Il notaio deve comportarsi in modo tale da meritare la piena fiducia da parte del
pubblico e dell’autorità.
Art. 5 Esecuzione degli incarichi
1Il notaio esegue i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e
con sollecitudine.
2Il notaio formula gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.
Art. 6 Pubblicità
Al notaio è vietata qualsiasi forma di pubblicità, come pure l’accaparramento di
clientela, in particolare la concessione di provvigioni o di altre prestazioni per l’ottenimento degli
incarichi.
Art. 7 Insegne, annunci, iscrizioni
1Le insegne e ogni altra presentazione dello studio devono avere dimensioni modeste
e aspetto dignitoso.
2L’annuncio per l’apertura o il trasferimento dello studio deve limitarsi allo stretto necessario.
3Le iscrizioni in elenchi telefonici, annuari e simili possono apparire solo a caratteri normali, senza
particolare risalto.
Art. 8 Autorità
Il notaio mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità.
C. Doveri nei confronti dei clienti
Segreto professionale
952.205
Art. 9
1Il notaio è tenuto senza limiti di tempo e nei confronti di tutti al segreto professionale
su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio del suo ministero, nell’espletazione delle
attività connesse e sugli affari conclusi con il suo intervento.
2Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
3Il fatto di essere liberato dal segreto professionale non obbliga il notaio a divulgare quanto a sua
conoscenza.
Art. 10 Valori e atti
Il notaio custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati
e deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle tasse e delle imposte
anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di cui sia stato incaricato previo deposito,
restituendo le cose fungibili alla prima richiesta, riservati i diritti di compensazione e di ritenzione
previsti dalla legge.
Art. 11 Locale notarile
Il notaio riceve di regola nel proprio studio.
Art. 12 Informazione
Il notaio cura specialmente l’informazione alle parti sulla natura, il contenuto e la
portata giuridica dell’atto, fornendo ogni necessaria spiegazione.
Art. 13 Equidistanza, imparzialità
Il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo
remuneri o da chi gli abbia conferito l’incarico.
Art. 14 Cessazione dell’attività
Il notaio dispone affinché venga designato un depositario dei suoi rogiti in caso di
cessazione dell’attività, salvaguardando il segreto professionale e gli interessi delle parti in caso di
decesso.
D. Doveri verso i colleghi
Art. 15 Sostituzione di notaio
Riservate le regole sul segreto professionale, il notaio che assume un incarico già
affidato ad altro collega informa il suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire
delle relazioni chiare e cerca di favorire la liquidazione della parcella notarile del collega.
Art. 16 Controversie tra colleghi
1Accertata la violazione di una regola professionale da parte di un collega, il notaio si
rivolge, prima di intraprendere passo alcuno, al presidente dell’Ordine.
2Il notaio che ha una controversia personale con un collega deve rivolgersi al presidente
dell’Ordine prima di procedere giudizialmente.
Art. 17 Mandati contro colleghi
Le norme del CAvv valgono per analogia anche fra notai, ritenuto che vanno ritenuti
colleghi anche i notai di altri cantoni o stranieri, per i quali ci si deve rivolgere al presidente
dell’Ordine al quale appartiene il collega.
E. Disposizioni finali
Art. 18 Entrata in vigore
1Il presente codice, adottato dall’assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore1 dopo
l’approvazione da parte del Consiglio di Stato e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi.
2Il Codice professione dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino del 21 novembre 1970 è abrogato.
1 Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 463.
952.205
Pubblicato nel BU 2015, 462.