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15 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
1Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 75%)
destinata al Fondo Swisslos degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa
Swisslos Lotteria intercantonale.
2Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per il tramite
dell’Ufficio fondi Swisslos.
Art. 2
1Il Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d’interesse generale.3
2Per opere di pubblica utilità e opere d’interesse generale s’intendono:
a) i progetti e le attività culturali d’importanza regionale e cantonale;
b) i progetti e le attività sociali d’interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola,
d’importanza regionale e cantonale;
c) i progetti e le attività d’importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.
3La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori di cui al cpv. 2 è determinata annualmente
in sede di preventivo tenendo conto della disponibilità della riserva del Fondo.4
4Una quota parte del Fondo può essere assegnata annualmente al Fondo Sport per l’erogazione di
contributi previsti dallo specifico regolamento.5
Art. 2a6 1Le disposizioni del presente regolamento sono coordinate con le norme della legge sul
sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e del suo regolamento d’applicazione.
2La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il suo regolamento d’applicazione sono
preminenti e le norme del presente regolamento si applicano a titolo suppletorio.
Art. 3
1I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti
o con sede in Ticino.
2Non sussiste alcun diritto all’ottenimento di contributi dal Fondo.
Capitolo secondo
Art. 4 Attività e progetti soggetti a contributi8
1I contributi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta
attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni.
1 Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
2 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
3 Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
4 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21.
5 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,
561.
6 Art. introdotto dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
7 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
8 Capitolo modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
9 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
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2I contributi possono inoltre essere accordati in termini complementari, ma non sostitutivi, a favore
di oggetti per i quali sono previsti interventi dello Stato sotto altra forma.
3Per progetti o attività a dimensione nazionale il contributo può essere accordato solo nella misura
in cui sussiste la partecipazione finanziaria di un importante numero di Cantoni.
4Non possono essere concessi contributi dal Fondo per l’adempimento di obbligazioni legali di diritto
pubblico.
5Non sono soggetti a contributi i progetti e le attività con scopo di lucro, quelli promossi direttamente
da società commerciali, le fiere campionarie o similari, come pure i progetti e le attività che hanno
un carattere politico, sindacale o religioso predominante. Di regola, non sono inoltre soggetti a
contributi i progetti e le attività per la raccolta di fondi, quelli nell’ambito della formazione continua e
della formazione professionale e quelli legati all’attività di istituti scolastici o universitari.
Art. 5
Contributi speciali possono essere concessi se interessi pubblici particolari lo
giustificano.
Art. 6
Gli interventi a favore di progetti o attività culturali sono coordinati ai sensi dell’articolo
2a.
Art. 7
Gli interventi a favore di progetti e attività sociali sono destinati al sostegno di iniziative
promosse da organizzazioni, segnatamente volte alla prevenzione, all’integrazione (lotta
all’esclusione) e alla promozione del benessere sociale.
Art. 8
Gli interventi a favore di progetti e attività d’importanza regionale e cantonale con una
forte valenza di utilità pubblica sono destinati in particolare alla promozione di iniziative a sostegno
della collettività, alla tutela dei diritti delle persone, alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente.
Art. 9
I contributi sono assegnati nel rispetto delle norme del presente regolamento e sulla base
dei seguenti criteri di valutazione:
a) impostazione professionale, obiettivi e qualità del progetto;
b) contenuti innovativi rispetto al contesto cantonale, regionale o locale;
c) pertinenza del preventivo finanziario e solidità del piano di finanziamento.
Capitolo terzo
Art. 10 Procedure e competenze
1Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto,
secondo le direttive stabilite dal Dipartimento o dall’Ufficio.
2La richiesta deve in particolare contenere:
a) le informazioni sui richiedenti (statuti, organigramma, ecc.);
b) la descrizione dettagliata del progetto con indicazioni degli obiettivi perseguiti e dei destinatari;
c) il preventivo dei costi dettagliato nonché il piano di finanziamento con le indicazioni relative a
tutti i sostegni di terzi secondo le aspettative e i contributi già assicurati.
3I contributi sono versati di regola dopo l’esecuzione del progetto o dell’attività in base a un rapporto
e a un consuntivo finali. A giudizio dell’Ufficio possono essere versati acconti sull’ammontare dei
contributi stabiliti.
4I contributi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono
essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni
nonché a prestazioni proprie adeguate.
5I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all’adempimento di oneri e termini. Se
manca un’indicazione esplicita del termine, la decisione di contributo vale al massimo tre anni.
Art. 11
Per l’esame delle richieste di contributo l’Ufficio si avvale, di regola, del preavviso delle
Commissioni consultive preposte o dei Dipartimenti competenti.
10 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
11 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
12 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
13 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,
561.
14 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,
561.
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Art. 12
I beneficiari di contributi sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le forme di
comunicazione il sostegno del Fondo secondo le direttive stabilite dall’Ufficio.
Art. 13
1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a 10'000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a
100'000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la
decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate
è dato ricorso al Consiglio di Stato.17
Capitolo quarto
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
1I contributi decisi sino al 31 dicembre 2012 sono disciplinati dalla risoluzione governativa
n. 8968 del 6 novembre 1979 che disciplina la destinazione dei proventi della Lotteria intercantonale.
2Le richieste pendenti al 31 dicembre 2012 sono disciplinate dal presente regolamento.
Art. 15
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra il vigore il 1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012, 517.
15 Art. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 21; precedente modifica: BU 2014,
561.
16 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.
17 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.
18 Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 561.