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20 provisions
Art. 1 Autorità competente (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1)
I Municipi sono l’autorità competente ad applicare la Legge sui campeggi.
Capitolo I1
Norme generali
«Bungalow»
Art. 1a2 Per «bungalow» si intende un alloggio di vacanza di piccole dimensioni caratterizzato
da una struttura leggera o prefabbricata, con possibilità di veranda esterna aperta e un massimo di
6 posti letto. Il bungalow non deve di principio superare 3.2 m di altezza, misurati alla gronda, e 30
mq di superficie. Laddove le condizioni territoriali lo consentono ed è giustificato dal tipo di
campeggio, possono essere ammesse dimensioni maggiori fino ad un massimo di 3.60 m di
altezza, misurati alla gronda, e 45 mq di superficie.
Capitolo II3
Condizioni e norme di sistemazione
Art. 2 Piano globale (art. 7)
1Il piano globale, da inoltrare in 5 copie come documento base con la domanda per la
formazione o l’ampliamento di un campeggio, si compone di una rappresentazione grafica in scala
1:500, e di un rapporto tecnico esplicativo.
2La rappresentazione grafica deve indicare in particolare:
- il perimetro e la superficie globale del campeggio;
- l’ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa temporanea di tende, «roulottes» o
«motorhomes»;
- l’ubicazione e il numero dei posti destinati alla posa di installazioni mobili a permanenza
prolungata, nonché di «bungalows», con indicazioni sull’infrastrutturazione della relativa
area;4
- l’area destinata al deposito di «roulottes» o «motorhomes» durante i periodi in cui gli stessi
non vengono utilizzati;
- le aree libere comuni destinate all’attività di svago e riposo;
- le aree verdi con le piantagioni esistenti e previste ed eventuali zone pregiate oggetto di
particolari misure di protezione;
- le costruzioni e impianti permanenti necessari per l’esercizio del campeggio (con indicazione
della loro destinazione);
- gli impianti igienici e sanitari nonché quelli per la difesa contro incendi;
- le strade d’accesso, i sentieri per la circolazione interna e i posteggi raggruppati per gli ospiti
e il personale;
- le canalizzazioni e gli impianti per l’evacuazione e la depurazione delle acque luride;
- gli acquedotti;
- i contenitori per i rifiuti;
- i sentieri o le aree con diritti di passo o d’uso a favore di terzi;
- le opere di cinta;
1 Capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
2 Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
3 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
4 Enumerazione modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
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- le sistemazioni del terreno mediante scavi o riempimenti.
3Il rapporto tecnico espone e completa, in forma descrittiva, i contenuti della rappresentazione
grafica informando in particolare sui tempi di realizzazione delle singole opere. Il rapporto indica
pure il numero massimo ammissibile di campeggiatori.
Art. 3 Superficie globale (art. 7)
1La superficie globale del campeggio, comprende tutte le aree che, per un titolo
qualsiasi, sono riservate esclusivamente al campeggio e destinate a questo scopo dal piano di
utilizzazione.
2Nel caso di convenzioni che prevedono un diritto d’uso accresciuto a favore del campeggio di
aree situate fuori della zona di campeggio, la superficie viene proporzionalmente aumentata;
viceversa, se convenzioni prevedono un diritto d’uso a favore di terzi di superficie situate
all’interno del perimetro del campeggio, la superficie computabile viene proporzionalmente ridotta.
3Il posto tenda è destinato ad accogliere una tenda o «roulotte» o «motorhome». Su questa
superficie è ammessa anche la posa di una ulteriore tendina di ridotte dimensioni se destinata ad
accogliere familiari o altri compagni di viaggio di età inferiore ai 16 anni.
Art. 4 Capienza massima (art. 10)
La capienza massima in posti tenda, «roulottes», «motorhomes» e «bungalows» viene
determinata sulla base della superficie globale del campeggio divisa, nei campeggi a lago per 125,
nei campeggi dell’entroterra per 100.
Art. 5 Aree libere comuni (art. 11)
L’area libera comune per l’attività di svago e di riposo degli ospiti deve essere di
almeno 15 mq per posto tenda «roulotte», «motorhome», «bungalows» nei campeggi a lago e di 8
mq nei campeggi dell’entroterra.
Art. 6 Aree di svago (art. 11)
1Sono computabili come area di svago di un campeggio solo quelle superfici che sono
riservate agli ospiti del campeggio.
2Qualora accordi particolari garantissero l’accesso dei campeggiatori ad altre aree di svago
ubicate nelle adiacenze del campeggio, è consentito il computo di una superficie proporzionale
alle possibilità di uso.
Condizioni particolari per i «bungalows»
Art. 6a7 1La delimitazione della superficie riservata ai «bungalows», come pure la loro
disposizione e realizzazione, deve avvenire con particolare riguardo agli aspetti ambientali,
naturalistici e paesaggistici (inserimento armonioso), oltre che energetici, di protezione dai pericoli
naturali e di sicurezza antincendio. Nel limite del possibile, gli stessi sono da prevedere in
prossimità delle altre strutture fisse esistenti.
2Ritenuta la quota massima di installazioni fisse stabilita all’articolo 8 della legge sui campeggi del
26 gennaio 2004, il numero di «bungalows» ammessi viene definito caso per caso, tenendo conto
delle caratteristiche geografiche, climatiche, paesaggistiche e delle attrattività turistiche del
comprensorio, nonché della dimensione, dell’equipaggiamento e delle caratteristiche ambientali
del campeggio.
3Per la costruzione dei «bungalows», è escluso l’impiego di rivestimenti di aspetto plastico o
metallico (laminati). Possono essere ammesse unicamente recinzioni di tipo leggero (tipo
staccato) di altezza massima di 1 m.
4Per favorire la rotazione dei turisti, i «bungalows» devono essere di proprietà dei campeggi e non
possono essere affittati consecutivamente ai medesimi ospiti per più di 3 mesi.
Capitolo III8
Autorizzazione di polizia
Domanda (art. 13)
5 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
6 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
7 Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
8 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
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Art. 7
1La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di un
campeggio deve contenere le generalità complete del titolare e indicazioni sul genere, ubicazione,
durata, denominazione del campeggio e fornire ogni altro dato utile per l’esame della stessa.
2In particolare deve essere fornita una dichiarazione ufficiale attestante che il titolare è proprietario
dell’area destinata a campeggio, oppure copia di un contratto d’affitto o di un altro titolo
equivalente.
Art. 8 Documentazione per la persona fisica (art. 13)
1Quando il titolare è persona fisica che intenda gerire personalmente il campeggio, la
domanda deve essere corredata dall’estratto del casellario giudiziale e dalla dichiarazione
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti.
2Quando il titolare intende affidare la gerenza dell’esercizio a un terzo, la domanda deve essere
corredata dai documenti di cui al precedente capoverso e dal contratto di lavoro.
Art. 9 Documentazione per la persona giuridica (art. 13)
Quando il titolare è una persona giuridica, la domanda deve essere corredata
dall’estratto del registro di commercio, la dichiarazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti e la
dichiarazione per il gerente di cui al cpv. 2 dell’art. 12.
Art. 10 Campeggio occasionale (art. 13)
La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di un campeggio occasionale deve
contenere: le generalità complete del responsabile, del proprietario del terreno, indicazioni precise
sull’ubicazione del campeggio, sul numero massimo delle tende, «roulottes», «motorhomes» e
delle persone ospitate, sul numero e il genere degli impianti igienici.
Art. 11 Assicurazione responsabilità civile (art. 15)
1La stipulazione del contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla
responsabilità civile va comprovata da una dichiarazione dell’assicuratore; il Municipio ne deve
essere in possesso prima di autorizzare l’apertura del campeggio.
2Tale dichiarazione deve indicare non solo le prestazioni stipulate, ma anche l’impegno per
l’assicuratore di tempestivamente notificare al Municipio la sospensione o la cessazione
dell’assicurazione.
3Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr.
3'000'000.-- per caso di sinistro.
Capitolo IV9
Prescrizioni di polizia, di igiene e di sicurezza
Art. 12 Gerente (art. 20)
1Il gerente assicura, con la propria presenza, il buon funzionamento del campeggio
sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela,
l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia, la moralità, ecc.).
2Il gerente deve notificare al Municipio la cessazione della sua gerenza per conto di terzi.
Art. 13 Piano del campeggio (art. 20 cpv. 2 lett. b)
Il gerente deve tenere in ogni tempo un piano aggiornato dell’area occupata dai
campeggiatori da cui risulti l’ubicazione di ogni tenda, «roulotte» e «motorhome».
Art. 14 Requisiti igienici per i campeggi di vacanza (art. 22)
1I gabinetti (WC) devono essere ubicati all’interno del campeggio. Per una capacità
ricettiva fino a 17 posti-tenda sono necessari almeno due WC separati per sesso; da 18 a 34
posti-tenda sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 34 posti-tenda in
più si devono aggiungere due WC uomini (oppure un WC e un pissoir) e due WC donne.
2Le caratteristiche dei servizi igienici di cui al capoverso precedente, devono essere conformi a quanto
prescritto dal Regolamento della legge sugli esercizi pubblici ritenuto che:
- l’atrio di disimpegno dei WC può essere sostituito da lavabi collettivi;
- porte e pareti dei WC possono anche essere non completamente chiuse da pavimento a
soffitto.
9 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
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Art. 15 Lavabi; docce (art. 22)
I campeggi di vacanza devono avere installazioni idonee e sufficienti per la pulizia
personale, nella misura minima di un rubinetto per ogni 8 posti-tenda e di una doccia per ogni 17
posti-tenda (sono computate anche le docce esterne). I lavabi possono essere del tipo da campo
e, in tal caso, impermeabilizzati e muniti di scarico; il terreno circostante deve avere una platea
solida, antisdrucciolevole.
Capitolo V10
Tasse
Art. 16 Genere di tasse (art. 24 e 25)
Il Municipio percepisce una tassa di rilascio rispettivamente una tassa di esercizio.
Art. 17 Tasse di rilascio (art. 24)
1Il Municipio percepisce le seguenti tasse:
a) tassa base campeggi a lago: fr. 400.--
b) tassa base campeggi entroterra: fr. 200.--
2Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per
ogni altro posto tenda.
Art. 18 Tasse di esercizio (art. 25)
1Il Municipio percepisce le seguenti tasse:
a) tassa base campeggi a lago: fr. 600.--
b) tassa base campeggi entroterra: fr. 400.--
2Alla tassa base sono aggiunti fr. 5.-- per ogni posto tenda a permanenza prolungata e fr. 2.-- per
ogni altro posto tenda.
3La tassa d’esercizio è computata in dodicesimi sulla durata dell’effettiva apertura del campeggio.
La frazione di mese è calcolata come mese intero.
Capitolo VI11
Norme abrogative e finali
Art. 19 Norma abrogativa
È abrogato il Regolamento di applicazione alla legge sui campeggi del 21 marzo 2000.
Art. 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed
entra in vigore il 1° giugno 2004.
Pubblicato nel BU 2004, 203.
10 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.
11 Numero del capitolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 399.