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12 provisions
Art. 1 Onorario dei magistrati
1L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito:
1. Giudici del Tribunale di appello: fr. 214’908.00
2. Procuratore generale: fr. 213’242.00
3. Procuratori generali sostituti: fr. 208’244.00
4. Giudici dei provvedimenti coercitivi: fr. 208’244.00
5. Procuratori pubblici: fr. 204’912.00
6. Sostituti Procuratori pubblici: fr. 166’595.00
7. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato
dei minorenni: fr. 197’415.00
8. Sostituto magistrato dei minorenni e pretore aggiunto: fr. 166'595.00
9. …3
2Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 della LStip.
3È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell’art. 18 della LStip.
Art. 1a4 I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i
dipendenti dello Stato, con diritto, per l’indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia
e in battello.
Art. 2 Indennità5
Il Procuratore generale sostituto ha diritto all’onorario del Procuratore generale se
supplisce quest’ultimo per un periodo di tempo continuo superiore a un mese.
Art. 3 Indennità ai supplenti
1I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i
membri e i loro supplenti del Tribunale dei minorenni hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di
trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata.8.
2Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni mezza
giornata.
3La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di Ia classe.
4Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di
disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e di notariato, ai membri
del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, nonché ai membri della
1 Titolo modificato dalla L 17.11.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 45.
2 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973,
105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006,
280; BU 2007, 12; BU 2010, 252 e 318.
3 Cpv. modificato dalla L 17.11.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 45; precedente modifica: BU 2025,
338.
4 Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU
1987, 376.
5 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
6 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
7 Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.
8 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU 2007,
12.
177.200
Commissione di esperti indipendenti, preposta all’esame e al preavviso delle candidature per
l’elezione dei magistrati di nomina parlamentare. 9
Art. 4 Compenso ai giudici di pace
I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti
del proprio circolo, secondo i risultati dell’ultimo censimento federale della popolazione:
fino a 5 000 abitanti fr. 7 500.-
5 001 - 10 000 abitanti fr. 9 500.-
10 001 - 15 000 abitanti fr. 13 000.-
15 001 - 20 000 abitanti fr. 18 500.-
oltre 20 000 abitanti fr. 23 500.-
I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10 000 abitanti ricevono
un’indennità annua di fr. 1000.-; in quelli da 10 000 a 20 000 abitanti fr. 1900.-; in quelli con oltre 20
000 fr. 2800.-. Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di
pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell’attività svolta.
Indennità di rincaro
Art. 4a11 Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da
calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell’anno.
Gratificazione per anzianità di carica
Art. 4b12 A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai
Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un
decimo dell’indennità annua.
Assessori giurati di primo grado
Art. 5 e di appello13
Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese
di trasferta, ad un’indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le
commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
Art. 6 Divieto di percepire altri emolumenti
Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o
partecipazione non prevista da una legge.
Art. 7 ...15
Art. 8 Diritto applicabile
1Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati
indicati all’art. 1 in quanto riguardano:16
a) l’orario d’ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal
relativo stipendio;
b) le indennità per i figli e le indennità ai superstiti;17
c) l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
d) le modalità di pagamento dell’onorario.
2L’epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili
ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.
9 Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’8.11.2002 - BU 2002, 374.
10 Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975,
87.
11 Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU
1975, 87.
12 Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU
1987, 105.
13 Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.
14 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU 2010,
252 e 532.
15 Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.
16 Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
17 Lett. modificata dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177; precedenti modifiche: BU
1987, 376; 1995, 237 e 297.
177.200
Art. 9
Nel corso dell’anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità per
la distribuzione delle vacanze sono fissate d’accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati
dell’ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.
Art. 10 Attribuzione di nuovi compiti
I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle
funzioni o degli oneri introdotti in forma di legge.
Indennità di uscita per mancata rielezione
Art. 10a18 1In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un’indennità di uscita.
2L’indennità corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile quanti sono gli anni interi di funzione
prestata.19
3Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle
prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2%
dell’onorario assicurato presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di funzione
prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente
al 10% della pensione d’invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all’80% della
rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell’Istituto.
4Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.
Art. 11 Norme abrogative
La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati
dell’Ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.
Art. 11a
…20
Art. 12 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1°
gennaio 1972.
Pubblicata nel BU 1973, 101.
18 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 636; precedente modifica: BU 1995,
237 e 297.
19 Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.
20 Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991,
216; BU 1995, 237.