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Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato

Ticino · 162.100 · statute

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Contents: 28 provisions
  1. Art. 1 Scopo e oggetto
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Riserva di disposizioni speciali
  4. Art. 4 Esclusione del diritto di accesso
  5. Art. 5 Principio
  6. Art. 6 Autorità giudiziarie
  7. Art. 7 Responsabile dell’informazione
  8. Art. 8 Nozione di documento ufficiale
  9. Art. 9 Diritto di accesso
  10. Art. 10 Eccezioni al diritto di accesso
  11. Art. 11 Accesso limitato, differito o condizionato
  12. Art. 12 Protezione dei dati personali
  13. Art. 13 Domanda di accesso
  14. Art. 14 Diritto di essere consultati
  15. Art. 15 Presa di posizione dell’autorità
  16. Art. 16 Costi dell’accesso ai documenti
  17. Art. 17 Commissione di mediazione
  18. Art. 18 Procedura di mediazione
  19. Art. 19 Decisione
  20. Art. 20 Ricorsi
  21. Art. 21 Classificazione
  22. Art. 22 Gestione
  23. Art. 23 Consulenza
  24. Art. 24 Valutazione
  25. Art. 25 Esecuzione
  26. Art. 26 Modifica di altre leggi
  27. Art. 27 Norma transitoria
  28. Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

28 provisions

Art. 1 Scopo e oggetto

1La presente legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali. 2Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell’opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l’organizzazione e l’attività dello Stato.

Art. 2 Campo di applicazione

1La presente legge si applica: a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi; b) al Consiglio di Stato, all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti; c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza; d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali; e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico. 2La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. 3Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione: a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.

Art. 3 Riserva di disposizioni speciali

1L’accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali. 2L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali. 3Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che: a) dichiarano segrete determinate informazioni, o b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni. 162.100

Art. 4 Esclusione del diritto di accesso

1I verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili. 2Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali. TITOLO II Informazione del pubblico

Art. 5 Principio

1Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante. 2L’informazione dev’essere adeguata, chiara e rapida. 3Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento. 4Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine Internet degli organi e delle autorità previsti dall’art. 2 cpv. 1.

Art. 6 Autorità giudiziarie

1Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l’interesse pubblico lo esige. 2Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell’istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi. 3La pubblicazione delle decisioni cresciute in giudicato è garantita secondo le modalità stabilite dalla legge sull’organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 7 Responsabile dell’informazione

1Le autorità e gli organi di altri enti, corporazioni, società o organismi di cui all’art. 2 cpv. 1 designano un responsabile dell’informazione. 2Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media. TITOLO III Accesso ai documenti ufficiali Capitolo primo Principi della trasparenza

Art. 8 Nozione di documento ufficiale

1Sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell’autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito autorità responsabile), concernenti l’adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto. 2Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciali. 3La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.

Art. 9 Diritto di accesso

1Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. 2Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all’invio di copie è riconosciuto se l’onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi. 3L’utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale. 4Se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.

Art. 10 Eccezioni al diritto di accesso

1Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità; b) perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l’ordine pubblico; 162.100 d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto. 2L’accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l’art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell’attività amministrativa ordinaria.

Art. 11 Accesso limitato, differito o condizionato

1La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall’art. 10; in questi casi, l’autorità può nondimeno rifiutare l’accesso all’intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. 2L’accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l’inaccessibilità sono temporanei. 3L’accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall’art. 10.

Art. 12 Protezione dei dati personali

1I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. 2Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge. Capitolo secondo Procedura di accesso

Art. 13 Domanda di accesso

1La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge.1 2Essa non dev’essere motivata; deve comunque fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito. 3Nella misura del possibile, l’autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una rapida identificazione del documento richiesto. 4Le autorità e gli organi previsti dall’art. 2 cpv. 1 possono designare uno o più servizi centrali preposti alla gestione e all’evasione delle domande di accesso.

Art. 14 Diritto di essere consultati

1Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni. 2L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 15 Presa di posizione dell’autorità

1L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. 2Questo termine può essere prorogato: a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire; b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l’autorità ne informa il richiedente. 1 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228. 162.100 3Se l’accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l’art. 14, la presa di posizione dell’autorità viene comunicata per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità. 4Se l’accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell’autorità dev’essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l’accesso e a quelle che sono state consultate. 5L’opposizione delle persone consultate secondo l’art. 14 sospende l’accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l’accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.

Art. 16 Costi dell’accesso ai documenti

1La consultazione di documenti ufficiali è gratuita. 2Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione. 3La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Mediazione e ricorsi

Art. 17 Commissione di mediazione

1Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente. 2La Commissione si compone di un presidente, due membri e tre supplenti. 3I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. 4La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

Art. 18 Procedura di mediazione

1La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita. 2Può presentare una domanda di mediazione ogni persona: a) il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato; b) sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato; c) che è stata consultata secondo l’art. 14, ove l’autorità abbia accordato l’accesso contro la sua volontà; d) che contesta la tassa d’accesso prevista dall’art. 16 cpv. 2. 3La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione. 4L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione. 5La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della procedura di mediazione. 6Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli. 7Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all’attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.

Art. 19 Decisione

1Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata. 2La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 15 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge.3 2 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228. 3 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228. 162.100 3La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.

Art. 20 Ricorsi

1Contro la decisione dell’autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. 2Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.5 4Le autorità di ricorso hanno accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. TITOLO IV Classificazione e gestione dei documenti

Art. 21 Classificazione

Le autorità vigilano affinché la classificazione dei documenti ufficiali permetta il loro accesso.

Art. 22 Gestione

Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 disciplinano la gestione dei loro documenti ufficiali conformemente ai principi della presente legge. TITOLO V Consulenza per la trasparenza e valutazione

Art. 23 Consulenza

Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare: a) offre consulenza alle autorità, enti, corporazioni, società e organismi che sottostanno alla presente legge; b) assicura e coordina l’informazione del pubblico e quella interna dell’amministrazione sui principi della trasparenza e promuove la formazione dei collaboratori; c) collabora all’applicazione della legge.

Art. 24 Valutazione

1Il cancelliere dello Stato valuta l’applicazione, gli effetti e i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige annualmente un rapporto all’attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. 2Un primo rapporto di valutazione dev’essere sottoposto al Consiglio di Stato entro due anni dall’entrata in vigore della legge. 3La Commissione di mediazione nonché le autorità e gli organi previsti dall’art. 2 cpv. 1 della presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione. 4I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati. TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.

Art. 26 Modifica di altre leggi

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 27 Norma transitoria

I documenti ufficiali confezionati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano. 4 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228. 5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470. 6 Art. modificato dalla L 8.11.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 428. 162.100

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.7 Pubblicata nel BU 2012, 421. 7 Entrata in vigore: 1° gennaio 2013 - BU 2012, 428.

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