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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ticino · 571.100 · statute

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Scopo e oggetto della legge
  2. Art. 2 Autorità competente
  3. Art. 3 Principio
  4. Art. 4 Requisiti personali per il rilascio
  5. Art. 5 Condizioni e oneri speciali
  6. Art. 6 Validità temporale
  7. Art. 7 Dovere d’informazione
  8. Art. 8 Obbligo d’informazione delle autorità
  9. Art. 9 Tasse
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Rimedi di diritto
  12. Art. 12 Norma abrogativa
  13. Art. 13 Entrata in vigore

13 provisions

Art. 1 Scopo e oggetto della legge

La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).

Art. 2 Autorità competente

1Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare: a) rilascia il permesso d’acquisto di armi; b) rilascia la patente per il commercio di armi; c) rilascia il permesso di porto di armi; d) funge da autorità di controllo; e) procede al sequestro ed al ritiro definitivo; f) rilascia la carta europea d’arma da fuoco; g) rilascia le patenti e le autorizzazioni cantonali; h) persegue le contravvenzioni alla LArm, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione;1 i) decide le eccezioni di cui all’art. 5 cpv. 4 della LArm. 2Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art. 31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.

Art. 3 Principio

Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare: a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm); b) coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm); c) dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, stelle da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d e art. 5 cpv. 1 lett. d LArm).

Art. 4 Requisiti personali per il rilascio

1La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm. 2Il richiedente deve: a) possedere sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi; b) possedere sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni; c) disporre di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi. 1 Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219. 571.100

Art. 5 Condizioni e oneri speciali

1Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali. 2In particolare, il regolamento può subordinare l’ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Art. 6 Validità temporale

La validità temporale è limitata: a) a cinque anni per la patente per collezionista; b) a sei mesi per le autorizzazioni eccezionali d’acquisto; il Dipartimento competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

Art. 7 Dovere d’informazione

1La persona che intende ottenere una patente o un’autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza. 2La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un’autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.

Art. 8 Obbligo d’informazione delle autorità

1Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge. 2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi. 3Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l’uso o con l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell’art. 260quater del Codice penale svizzero.

Art. 9 Tasse

Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500.--.

Art. 10 Sanzioni

1Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a 10’000.-- franchi. 2È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 11 Rimedi di diritto

1La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato. 2La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo. 3I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 12 Norma abrogativa

La Legge cantonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.4 2 Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219. 3 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479. 4 Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271. 571.100 Pubblicata nel BU 2009, 271.

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