Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 4cea64423cc157f67d8476d054d5828049a71db15ba1daa4cdb0a366cdf7e9d3
22 provisions
Art. 1 Autorità competente
L’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione è l’autorità competente per
dare l’ordine scritto di carcerazione preliminare (art. 75 della legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione del 16 dicembre 2005; LStrI), di carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStrI), di
carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a LStrI), di carcerazione in vista di rinvio
coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStrI), di carcerazione
cautelativa e di proroga della stessa (art. 78 LStrI), di divieto di abbandonare un territorio e di divieto
di accesso ad un territorio (art. 74 LStrI).
Art. 2 Polizia cantonale
La Polizia cantonale:
a) sente la persona straniera;
b) esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive;
c) decide i provvedimenti sostitutivi (art. 2 Lamc);
d) informa la persona designata dalla persona incarcerata (art. 81 cpv. 1 LStrI);
e) ordina ed esegue la perquisizione personale (art. 70 cpv. 1 LStrI);
f) collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati;
g) trasmette gli atti al Giudice delle misure coercitive;
h) ordina il fermo (art. 73 LStrI);
i) può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStrI).
Art. 3 Ufficio della migrazione
La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione:
a) cura i contatti con le preposte autorità cantonali e federali;
b) collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati;
c) informa l’Autorità regionale di protezione competente se la persona è minorenne;
d) sottopone al Giudice delle misure coercitive per esame ed approvazione gli ordini di
carcerazione e di proroga con i relativi atti.
Art. 4 Autorità competente per il carcere amministrativo
L’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo è l'autorità
preposta in merito al regime di carcerazione, anche conformemente a quanto previsto dalla
convenzione cantonale concernente il carcere amministrativo di Kloten del 1° gennaio 2023 (di
seguito convenzione cantonale).
Art. 5 Autorità regionale di protezione
1L’Autorità regionale di protezione competente per il luogo di soggiorno vaglia i
provvedimenti a favore delle persone minorenni che si trovano in Ticino.
2È applicabile la legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15
settembre 2003.
Capitolo secondo
Procedura e diritti
143.210
Art. 6 Audizione mediante videoconferenza (art. 7 Lamc)
1La Polizia cantonale e il giudice delle misure coercitive possono svolgere interrogatori
e audizioni relative a misure coercitive mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di
trasmissione audiovisiva.
2Gli interrogatori e le audizioni sono registrate in audio e video. Inoltre, deve essere redatto un
verbale. Le persone non autorizzate non possono consultare, trasmettere, modificare, memorizzare
o cancellare la registrazione.
3Una dichiarazione orale della persona interessata dalla misura coercitiva, con cui essa attesta di
aver preso conoscenza del verbale, sostituisce la firma. La dichiarazione è riportata nel verbale.
Capitolo terzo
Carcerazione, locali e regime
Art. 7 Locali (art. 14 Lamc)
1La carcerazione viene eseguita in locali adeguati allo scopo delle misure coercitive sotto
l'egida dell’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche
conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale.
2L’ordinamento del carcere amministrativo o di altre strutture è fissato da un regolamento interno
emanato dall’autorità competente del luogo in cui esse si trovano.
3In attesa di trasferimento in un’altra struttura, le persone oggetto di fermo o di altra misura coercitiva
ai sensi della LStrI possono essere temporaneamente ed eccezionalmente collocate nella struttura
La Farera conformemente al regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15
dicembre 2010. In tal caso, la struttura è da intendersi come carcere amministrativo ai sensi del
presente regolamento.
Art. 8 Informazione (art. 16 Lamc)
1Ogni persona straniera carcerata è informata sull'organizzazione e il funzionamento del
carcere amministrativo, nonché sulle regole che devono essere rispettate per il buon funzionamento
del carcere amministrativo.
2L'informazione è fatta in una lingua che la persona straniera comprende; in caso contrario, la
Direzione del carcere amministrativo può avvalersi di un interprete.
Art. 9 Colloquio d'entrata
Entro cinque giorni dall’ingresso in carcere, la persona straniera carcerata ha un
colloquio con un operatore sociale.
Art. 10 Assistenza medica (art. 17 Lamc)
La persona straniera carcerata beneficia dell'assistenza medica da parte del Servizio
medico del carcere amministrativo.
Art. 11 Assistenza sociale
La persona straniera carcerata può beneficiare dell'assistenza sociale fornita dal servizio
sociale competente per il luogo in cui si trova il carcere amministrativo.
Art. 12 Assistenza spirituale
1Ad ogni persona straniera carcerata è garantito il diritto di praticare liberamente la
propria confessione religiosa nel rispetto delle condizioni strutturali e organizzative del carcere
amministrativo.
2La persona straniera carcerata può usufruire dell'assistenza spirituale da parte dei ministri
incaricati.
Art. 13 Lavoro (art. 18 Lamc)
1La persona straniera carcerata ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa
remunerata.
2Per quanto possibile, la Direzione del carcere amministrativo fornisce un'occupazione lavorativa
alla persona straniera carcerata tenendo conto delle sue capacità, dei suoi bisogni nonché delle
esigenze del carcere amministrativo e di quelle relative all'allontanamento.
3Per l'attività lucrativa svolta è prevista una remunerazione giornaliera il cui ammontare è stabilito
dall’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo conformemente a quanto
previsto dalla convenzione cantonale.
143.210
Art. 14 Passeggio ed esercizio fisico (art. 19 Lamc)
Oltre al diritto quotidiano al passeggio, la persona straniera carcerata ha la possibilità di
praticare degli esercizi fisici all'aria aperta negli appositi spazi riservati al passeggio.
Art. 15 Corrispondenza (art. 20 Lamc)
1La corrispondenza epistolare ed elettronica in arrivo e in partenza non è di principio
limitata, nel rispetto delle condizioni legali e organizzative del carcere amministrativo.
2La corrispondenza telefonica ed elettronica, a spese della persona straniera carcerata, è regolata
da disposizioni interne.
Art. 16 Visite (art. 21 Lamc)
Gli orari e la durata delle visite sono stabiliti dal regolamento interno.
Art. 17 Disciplina
1La persona straniera carcerata osserva le norme del presente regolamento e gli altri
disposti di legge che la concernono.
2Essa è sottoposta alla disciplina del carcere amministrativo e si conforma alle disposizioni e agli
ordini che le vengono impartiti.
Art. 18 Sanzioni (art. 24 Lamc)
In caso di inosservanza delle regole disciplinari, l’autorità competente del luogo in cui si
trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione
cantonale applica le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno della struttura.
Art. 19 Reclamo (art. 25 Lamc)
1La persona straniera carcerata può rivolgere istanze o reclami all’autorità competente
del luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla
convenzione cantonale.
2Il reclamo contro le sanzioni di cui all'articolo 18 è inoltrato all’autorità competente del luogo in cui
si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione
cantonale.
3La procedura di reclamo soggiace alle norme procedurali in vigore presso il luogo in cui si trova il
carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale.
Art. 20 Scarcerazione
1Nessuna persona straniera può essere scarcerata senza un ordine scritto datato e
firmato dall'autorità competente.
2Rimangono riservati i casi in cui la data della scarcerazione fosse già stata prevista.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione
Il regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le
misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 28 maggio 1997 (RLamc) è abrogato.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
Pubblicato nel BU 2025, 378.