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Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Ticino · 143.210 · regulation

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Contents: 22 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 Polizia cantonale
  3. Art. 3 Ufficio della migrazione
  4. Art. 4 Autorità competente per il carcere amministrativo
  5. Art. 5 Autorità regionale di protezione
  6. Art. 6 Audizione mediante videoconferenza (art. 7 Lamc)
  7. Art. 7 Locali (art. 14 Lamc)
  8. Art. 8 Informazione (art. 16 Lamc)
  9. Art. 9 Colloquio d'entrata
  10. Art. 10 Assistenza medica (art. 17 Lamc)
  11. Art. 11 Assistenza sociale
  12. Art. 12 Assistenza spirituale
  13. Art. 13 Lavoro (art. 18 Lamc)
  14. Art. 14 Passeggio ed esercizio fisico (art. 19 Lamc)
  15. Art. 15 Corrispondenza (art. 20 Lamc)
  16. Art. 16 Visite (art. 21 Lamc)
  17. Art. 17 Disciplina
  18. Art. 18 Sanzioni (art. 24 Lamc)
  19. Art. 19 Reclamo (art. 25 Lamc)
  20. Art. 20 Scarcerazione
  21. Art. 21 Abrogazione
  22. Art. 22 Entrata in vigore

22 provisions

Art. 1 Autorità competente

L’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione è l’autorità competente per dare l’ordine scritto di carcerazione preliminare (art. 75 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005; LStrI), di carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStrI), di carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a LStrI), di carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStrI), di carcerazione cautelativa e di proroga della stessa (art. 78 LStrI), di divieto di abbandonare un territorio e di divieto di accesso ad un territorio (art. 74 LStrI).

Art. 2 Polizia cantonale

La Polizia cantonale: a) sente la persona straniera; b) esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive; c) decide i provvedimenti sostitutivi (art. 2 Lamc); d) informa la persona designata dalla persona incarcerata (art. 81 cpv. 1 LStrI); e) ordina ed esegue la perquisizione personale (art. 70 cpv. 1 LStrI); f) collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati; g) trasmette gli atti al Giudice delle misure coercitive; h) ordina il fermo (art. 73 LStrI); i) può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStrI).

Art. 3 Ufficio della migrazione

La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione: a) cura i contatti con le preposte autorità cantonali e federali; b) collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati; c) informa l’Autorità regionale di protezione competente se la persona è minorenne; d) sottopone al Giudice delle misure coercitive per esame ed approvazione gli ordini di carcerazione e di proroga con i relativi atti.

Art. 4 Autorità competente per il carcere amministrativo

L’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo è l'autorità preposta in merito al regime di carcerazione, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale concernente il carcere amministrativo di Kloten del 1° gennaio 2023 (di seguito convenzione cantonale).

Art. 5 Autorità regionale di protezione

1L’Autorità regionale di protezione competente per il luogo di soggiorno vaglia i provvedimenti a favore delle persone minorenni che si trovano in Ticino. 2È applicabile la legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003. Capitolo secondo Procedura e diritti 143.210

Art. 6 Audizione mediante videoconferenza (art. 7 Lamc)

1La Polizia cantonale e il giudice delle misure coercitive possono svolgere interrogatori e audizioni relative a misure coercitive mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. 2Gli interrogatori e le audizioni sono registrate in audio e video. Inoltre, deve essere redatto un verbale. Le persone non autorizzate non possono consultare, trasmettere, modificare, memorizzare o cancellare la registrazione. 3Una dichiarazione orale della persona interessata dalla misura coercitiva, con cui essa attesta di aver preso conoscenza del verbale, sostituisce la firma. La dichiarazione è riportata nel verbale. Capitolo terzo Carcerazione, locali e regime

Art. 7 Locali (art. 14 Lamc)

1La carcerazione viene eseguita in locali adeguati allo scopo delle misure coercitive sotto l'egida dell’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale. 2L’ordinamento del carcere amministrativo o di altre strutture è fissato da un regolamento interno emanato dall’autorità competente del luogo in cui esse si trovano. 3In attesa di trasferimento in un’altra struttura, le persone oggetto di fermo o di altra misura coercitiva ai sensi della LStrI possono essere temporaneamente ed eccezionalmente collocate nella struttura La Farera conformemente al regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010. In tal caso, la struttura è da intendersi come carcere amministrativo ai sensi del presente regolamento.

Art. 8 Informazione (art. 16 Lamc)

1Ogni persona straniera carcerata è informata sull'organizzazione e il funzionamento del carcere amministrativo, nonché sulle regole che devono essere rispettate per il buon funzionamento del carcere amministrativo. 2L'informazione è fatta in una lingua che la persona straniera comprende; in caso contrario, la Direzione del carcere amministrativo può avvalersi di un interprete.

Art. 9 Colloquio d'entrata

Entro cinque giorni dall’ingresso in carcere, la persona straniera carcerata ha un colloquio con un operatore sociale.

Art. 10 Assistenza medica (art. 17 Lamc)

La persona straniera carcerata beneficia dell'assistenza medica da parte del Servizio medico del carcere amministrativo.

Art. 11 Assistenza sociale

La persona straniera carcerata può beneficiare dell'assistenza sociale fornita dal servizio sociale competente per il luogo in cui si trova il carcere amministrativo.

Art. 12 Assistenza spirituale

1Ad ogni persona straniera carcerata è garantito il diritto di praticare liberamente la propria confessione religiosa nel rispetto delle condizioni strutturali e organizzative del carcere amministrativo. 2La persona straniera carcerata può usufruire dell'assistenza spirituale da parte dei ministri incaricati.

Art. 13 Lavoro (art. 18 Lamc)

1La persona straniera carcerata ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa remunerata. 2Per quanto possibile, la Direzione del carcere amministrativo fornisce un'occupazione lavorativa alla persona straniera carcerata tenendo conto delle sue capacità, dei suoi bisogni nonché delle esigenze del carcere amministrativo e di quelle relative all'allontanamento. 3Per l'attività lucrativa svolta è prevista una remunerazione giornaliera il cui ammontare è stabilito dall’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale. 143.210

Art. 14 Passeggio ed esercizio fisico (art. 19 Lamc)

Oltre al diritto quotidiano al passeggio, la persona straniera carcerata ha la possibilità di praticare degli esercizi fisici all'aria aperta negli appositi spazi riservati al passeggio.

Art. 15 Corrispondenza (art. 20 Lamc)

1La corrispondenza epistolare ed elettronica in arrivo e in partenza non è di principio limitata, nel rispetto delle condizioni legali e organizzative del carcere amministrativo. 2La corrispondenza telefonica ed elettronica, a spese della persona straniera carcerata, è regolata da disposizioni interne.

Art. 16 Visite (art. 21 Lamc)

Gli orari e la durata delle visite sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 17 Disciplina

1La persona straniera carcerata osserva le norme del presente regolamento e gli altri disposti di legge che la concernono. 2Essa è sottoposta alla disciplina del carcere amministrativo e si conforma alle disposizioni e agli ordini che le vengono impartiti.

Art. 18 Sanzioni (art. 24 Lamc)

In caso di inosservanza delle regole disciplinari, l’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale applica le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno della struttura.

Art. 19 Reclamo (art. 25 Lamc)

1La persona straniera carcerata può rivolgere istanze o reclami all’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale. 2Il reclamo contro le sanzioni di cui all'articolo 18 è inoltrato all’autorità competente del luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale. 3La procedura di reclamo soggiace alle norme procedurali in vigore presso il luogo in cui si trova il carcere amministrativo, anche conformemente a quanto previsto dalla convenzione cantonale.

Art. 20 Scarcerazione

1Nessuna persona straniera può essere scarcerata senza un ordine scritto datato e firmato dall'autorità competente. 2Rimangono riservati i casi in cui la data della scarcerazione fosse già stata prevista. Capitolo quarto Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione

Il regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 28 maggio 1997 (RLamc) è abrogato.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. Pubblicato nel BU 2025, 378.

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