Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo II Competenze e collaborazione Autorità di applicazione
Ticino · 947.100 · statute
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La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo II Competenze e collaborazione Autorità di applicazione
Il Consiglio di Stato designa il dipartimento1 competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.
1I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi. 2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.
Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità. Capitolo III Informazioni
1Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge. 2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo IV Sanzioni e rimedi di diritto Infrazioni 1 Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440. 947.100
1Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.2 2Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
1Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali
La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.4 Pubblicata nel BU 2003, 439. 2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 3 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 4 Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.