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Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

Ticino · 947.100 · statute

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 a) Consiglio di Stato
  3. Art. 3 b) Municipi
  4. Art. 4 c) Associazioni
  5. Art. 5 Informazioni dalle autorità
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Rimedi di diritto
  8. Art. 8 Norma transitoria
  9. Art. 9 Entrata in vigore

9 provisions

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo II Competenze e collaborazione Autorità di applicazione

Art. 2 a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento1 competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.

Art. 3 b) Municipi

1I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi. 2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

Art. 4 c) Associazioni

Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità. Capitolo III Informazioni

Art. 5 Informazioni dalle autorità

1Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge. 2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo IV Sanzioni e rimedi di diritto Infrazioni 1 Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440. 947.100

Art. 6

1Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.2 2Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

Art. 7 Rimedi di diritto

1Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 Norma transitoria

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

Art. 9 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.4 Pubblicata nel BU 2003, 439. 2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 3 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 4 Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.

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