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1.1.2 Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria

Lugano · 39928072 · communal act

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

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8 provisions

Art. 1

Principio 1 Il Municipio, per il tramite dei propri servizi di competenza, preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati. 2 Il rilascio di duplicati e fotocopie è pure soggetto al pagamento di un compenso. 3 Restano riservate tasse e compensi previsti dalla legislazione federale e da quella cantonale.

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Art. 2

Ammontare delle tasse 1 Vengono prelevate le seguenti tasse di cancelleria: atto / documento / estratto / certificato CHF 1 autentica di una firma o di una fotografia 25.-- 2 attestazione del godimento dei diritti civili 25.-- 3 attestazione di esistenza in vita 25.-- 4 estratto conforme di risoluzione municipale o del Consiglio comunale 25.-- 5 attestazione di copia conforme all'originale di un atto dell'amministrazione comunale 15.-- 6 certificato di capacità elettorale esente certificato di economia domestica: - semplice - con periodo - ogni copia supplementare 25.-- 30.-- 10.-- dichiarazione di domicilio / dimora * - semplice - con periodo - con periodo (dagli archivi antecedenti 25.-- 30.-- 35.-- 1- 7 y P. 2 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.1.2 al 1 960) - ogni copia supplementare 10--- 9 dichiarazioni LAFE 75.-- 10 dichiarazione di avvenuta notifica di arrivo o di partenza 15.-- 11 rilascio informazioniscritte su generalità e indirizzo 20.-- 12 rilascio o rinnovo di certificati di domicilio 25.-- 13 registrazione dei soggiornanti 25.-- 14 rapporti/preavvisi a cittadini stranieri su invito dell’Ufficio della migrazione 45.-- 15 dichiarazioni riguardanti le persone giuridiche 25.-- catalogo elettorale - cartaceo - in forma elettronica - parrocchie 400.-- 200.-- esenti 17 elaborazione e stampa etichette 20.-- 18 dichiarazione di iscrizione nel registro dei contribuenti 25.-- 19 dichiarazione pagamento imposte 25.-- 20 dichiarazioni varie e richieste di informazioni 25.-- 21 attestazioni ipoteche legali 100.-- 22 attestazioni di proprietà immobiliare 50.-- 23 altre attestazioni fiscali rilasciate a terzi 50.-- 24 rilascio compie catastrini fiscali e sommarioni 10.-- 25 prestazioni particolari, pareri e ricerche in archivio 50.--/ora *Per le persone disoccupate e coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali, il rilascio degli atti avviene a titolo gratuito, previa presentazione di un documento che attesti la rispettiva condizione.

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Art. 3

Altre tasse 1 Per le tasse relative alla stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale fanno stato le disposizioni legali in vigore. 2 Per ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla presente norma viene prelevata una tassa da CHF 5.-- a CHF r va y P. 3 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.1.2 200.--, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall’amministrazione comunale. 3 Per ricerche e consulenze fornite dall’archivio amministrativo, dall’archivio storico o dall’archivio edilizia privata viene prelevata una tassa di CHF 50.- - all’ora, esclusa la prima ora di lavoro. 4 Sono riservate le tasse previste da altri regolamenti o da ordinanze comunali.

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Art. 4

Fotocopie 1 Il rilascio di fotocopie a terzi è soggetto al pagamento di una tassa di CHF 0.50 per copia, in formato A4.

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Art. 5

Immagini e fotografie da archivi 1 Riproduzioni di immagini e fotografie provenienti dagli archivi della Città di Lugano sono soggette al prelevamento delle seguenti tasse: documento CHF 1 immagini richieste a scopo di studio o per uso privato 15.-- per immagine 2 immagini richieste a scopo di pubblicazione, esposizione o divulgazione commerciale 40.-- per immagine 3 per ogni ulteriore utilizzo pubblico dei materiali 25.-- per immagine 4 per lavori speciali (es. digitalizzazione dei materiali) 60.-- all’ora 2 Sono esenti da tasse gli enti pubblici e quelli privati che perseguono scopi d’interesse generale.

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Art. 6

Pagamento Di regola la tassa è percepita al momento del ritiro del documento. Il pagamento della tassa è attestato mediante rilascio di corrispondente ricevuta. In tutti gli altri casi la tassa è riscossa tramite fattura.

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Art. 7

Esenzione Il rilascio di attestazioni richieste da autorità per ragioni d’ufficio può essere esente da tasse.

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Art. 8

Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga quella del 1 6 febbraio 2005 ed entra in vigore il 26 gennaio 2026. r va y P. 4 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.1.2 Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy Approvata dal Municipio il 4 dicembre 2026 Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2025 al 20 gennaio 2026. r va y

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