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18 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione
1La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in
proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito
denominati dipendenti) e dei magistrati.
2Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi
e da terzi.
Art. 2 Autorità competente
1Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in
forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione
delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
2Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti
scolastici.
Art. 3 Autorizzazioni e contratti
L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo
o tramite autorizzazione.
Condizioni d’uso
Art. 4 a) In generale
1Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso
particolari.
2È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere
ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.
3L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari,
l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della
settimana.
4In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o
tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.
Art. 5 b) Veicoli elettrici
I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere
occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine
di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato
a 5 ore.
Art. 6 Revoca e decadenza dell’autorizzazione
1L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi
d’interesse pubblico, senza indennità.
2Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle
condizioni a cui è sottoposta.
3L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone
Ticino.
Art. 7 Rescissione del contratto
1Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di
un mese.
2Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
173.600
3Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il
contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.
Art. 8 Trasferimento
L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo
consenso dell’autorità competente.
Art. 9 Criteri di assegnazione dei posteggi
1Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
2I posteggi sono riservati prioritariamente:
a) ai veicoli di servizio;
b) al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.
3Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli
utenti esterni.
4I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;
b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che
svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento
prioritario;
c) ai magistrati;
d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il
posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal
domicilio alla sede di servizio;
f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio
alla sede scolastica;
g) a terzi.
5Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado
di occupazione.
Art. 10 Tasse
1Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso,
indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
2Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un
massimo secondo le seguenti categorie:
a) posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;
b) posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;
c) posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;
d) posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.
3Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata
proporzionalmente.
Art. 11 Esenzioni
È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.
Art. 12 Criteri di computo
1Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in
considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.
2Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.
Art. 13 Adeguamento delle tasse periodiche
1L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano
adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.
2L’indicizzazione compete al Dipartimento.
Art. 14 Modalità di pagamento
1Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.
2In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono
incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.
3Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere
decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.
173.600
4Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.
Art. 15 Responsabilità
1Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano
nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.
2L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei
confronti dello Stato.
Art. 16 Sanzioni
1I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità
competente per l’avvio di una procedura disciplinare.
2Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.
Art. 17 Rimedi giuridici
1Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato
secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.2
Art. 18 Norma transitoria
Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime
previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od
autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della
precedente tassa d’uso.
III (BU 2006, 28)
Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.3
Pubblicata nel BU 2006, 25.
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
3 Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.