Law

Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

Ticino · 672.140 · intercantonal agreement

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8111927f77055c3941cf9c9767562c724d68607af0e5a00c34fd3757cddf39d2

Contents: 6 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1

La reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud è convenuta in materia di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Art. 2

L’esenzione fiscale reciproca concerne le liberalità fatte a favore: a. del Cantone e dei Comuni, così come dei loro stabilimenti e delle istituzioni di diritto pubblico di carattere non commerciale o industriale; b. delle persone giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza, all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio.

Art. 3

Le autorità dei due Cantoni s’impegnano ad informarsi reciprocamente di tutte le modifiche delle loro leggi fiscali che creano un nuovo diritto così come di tutte le altre modifiche essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.

Art. 4

Per l’interpretazione della presente convenzione di reciprocità, i testi italiano e francese hanno lo stesso valore.

Art. 5

La presente convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento da ciascuno dei due Governi osservando un termine di preavviso di sei mesi.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo del 1° gennaio 2011. Pubblicato nel BU 2013, 241.

← Find another law