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14 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
1Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle
acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.
2Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.
Art. 2 Autorità competente
1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla
corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.
2Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.
Art. 3 Responsabile
1In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.3
2Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente
regolamento.
Spiagge organizzate:
Art. 4 definizione
1Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al
nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.
2In particolare sono spiagge organizzate:
a) i lidi degli stabilimenti balneari;
b) i lidi degli esercizi pubblici;
c) i lidi dei campeggi.
Art. 5 Controllo delle acque
Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri
previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il
rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali»
pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).
Art. 6
…5
Art. 7 Divieto balneazione
Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da
raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione -
Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di
balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità
pubblica (UFSP).
1 Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
2 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
3 Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
4 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
5 Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
6 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
825.150
Art. 8 Informazioni ai bagnanti7
1Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale
riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.
2Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:
a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;
b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;
c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.
Art. 9-15 …9
Spiagge libere:
definizione
Art. 1610 Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la
balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli
espressamente.
Competenza
Art. 1711 1I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i
controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.
2Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.
Art. 18 Esecuzione
1Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare
la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.
2In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare
misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.
3Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia
analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione
dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile
prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.
Art. 19 Emolumenti
1Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli
speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale
attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.
2Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei
Chimici cantonali.
Art. 20 Disposizioni penali
1È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente
alle disposizioni del presente regolamento.
2Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.
3Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può
prescindere dal procedimento penale.
Art. 21 Rimedi di diritto
1Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che
ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato.
2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile
la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Abrogazione
7 Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
8 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
9 Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
10 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
11 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
12 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
825.150
Art. 22
Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.13
Pubblicato nel BU 2011, 436.
13 Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.