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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

Ticino · 824.100 · statute

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Autorità competente
  3. Art. 3 Procedura di ricorso
  4. Art. 4 Abrogazioni
  5. Art. 5 Entrata in vigore

5 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).

Art. 2 Autorità competente

Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate.

Art. 3 Procedura di ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 4 Abrogazioni

Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.

Art. 5 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.1 Pubblicato nel BU 1996, 383. 1 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.

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