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Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

Ticino · 752.200 · decree

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1

1E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di prova di tre anni. 2Il Consiglio di Stato è competente a decidere la data d'inizio e a stipulare le convenzioni con le imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto (art. 16 e 17 LTP).

Art. 2

È approvata la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni.

Art. 3

1Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti. 2Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni. 3Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

Art. 4

1Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale. 2Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

Art. 5

Le opposizioni inoltrate dai Comuni di: - Ascona - Besazio - Capolago - Carabietta - Losone - Paradiso - Rancate - Viganello sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Art. 6

L'opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Art. 7

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 1997, 67. 1 Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.

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