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Regolamento delle Isole di Brissago

Ticino · 720.310 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Scopo e oggetto
  2. Art. 2 Organi
  3. Art. 3 Divisione dell’ambiente e unità amministrativa
  4. Art. 4 Commissione scientifica
  5. Art. 5 In generale
  6. Art. 6 Giardino botanico
  7. Art. 7 Villa Emden
  8. Art. 8 Casa sull’Isolino
  9. Art. 9 Autorizzazioni e concessioni
  10. Art. 10 Abrogazione
  11. Art. 11 Entrata in vigore

11 provisions

Art. 1 Scopo e oggetto

1Il presente regolamento definisce l’organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione. 2Le Isole di Brissago sono costituite dall’Isola di San Pancrazio (Isola grande) e dall’Isola dei Conigli (Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago. 3Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino botanico delle Isole di Brissago.

Art. 2 Organi

La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale: a) della Divisione dell’ambiente; b) di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»; c) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico. Capitolo secondo Organizzazione

Art. 3 Divisione dell’ambiente e unità amministrativa

1La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi. 2L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole. 3La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti: a) organizzare e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole; b) definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Giardino botanico; c) assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico; d) elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività scientifica e) autorizzare spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 5'000 franchi.

Art. 4 Commissione scientifica

1La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico. 2Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico. 1 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113. 2 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113. 720.310 3Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli progetti. Capitolo terzo Principi e norme di gestione e valorizzazione

Art. 5 In generale

La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a: a) promuovere il turismo e l’immagine del Cantone; b) promuovere la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico; c) mantenere l’equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell’ambiente.

Art. 6 Giardino botanico

1Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didattici e turistici. 2Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.

Art. 7 Villa Emden

1Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all’Hôtel Villa Emden nonché quelli amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di sostenibilità. 2Le condizioni di gestione dell’Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.

Art. 8 Casa sull’Isolino

La casa presente sull’Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.

Art. 9 Autorizzazioni e concessioni

Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico. Capitolo quarto Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione

Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.3 Pubblicato nel BU 2020, 190. 3 Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.

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