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Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

Ticino · 842.110 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 dei supplenti ed assessori
  3. Art. 3 La carica di supplente
  4. Art. 4 Decadenza dalla carica
  5. Art. 5 Nomina in caso di vacanza
  6. Art. 6 Verbale delle udienze
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1

Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti: a) prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC; b) redige il verbale delle udienze; c) cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale; d) versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti; e) redige, se del caso, contratti normali di lavoro; f) redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali. Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,

Art. 2 dei supplenti ed assessori

1I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino. 2Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.

Art. 3 La carica di supplente

1Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo. 2La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.

Art. 4 Decadenza dalla carica

1Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica: a) quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa; b) quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera; c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi. 2La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

Art. 5 Nomina in caso di vacanza

Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.

Art. 6 Verbale delle udienze

Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti: a) la composizione dell’UCC; b) la comparsa delle parti; c) l’elenco dei mezzi di prova esperiti; d) le conclusioni delle parti; e) le proposte di conciliazione formulate dall’UCC; f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro. Entrata in vigore 842.110

Art. 7

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2011, 338. 1 Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.

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