Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento definisce l’attività del Centro di dialettologia e di etnografia del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Ticino · 446.110 · regulation
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Il presente regolamento definisce l’attività del Centro di dialettologia e di etnografia del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Il Centro di dialettologia e di etnografia documenta, studia e valorizza la realtà linguistica ed etnografica della Svizzera italiana attraverso: a) l'indagine della lingua, dei dialetti, della cultura popolare e del patrimonio materiale e immateriale; b) la gestione e la valorizzazione della collezione etnografica del Cantone Ticino e di altre collezioni appartenenti allo Stato o in suo affidamento; c) il coordinamento dei musei riconosciuti dal Cantone ai sensi della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990; d) la collaborazione con istituti accademici e scolastici, enti, associazioni e persone che operano nel settore culturale con scopi di interesse pubblico; e) la consulenza al pubblico.
1Il Centro di dialettologia e di etnografia promuove in proprio, nei limiti del possibile, la ricerca negli ambiti di sua competenza, e collabora per questo con istituti accademici e altri enti. 2Il Centro cura la diffusione dei risultati e delle conoscenze attraverso la pubblicazione di opere a stampa e digitali nonché l’organizzazione di eventi, corsi e manifestazioni. 3I programmi di ricerca più estesi, segnatamente il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana e il programma Onomastica ticinese, sono finanziati prioritariamente da enti esterni al Cantone. 4L’organizzazione e la vigilanza sulla qualità scientifica dei programmi di ricerca e delle iniziative di ampia portata realizzati dal Centro sono definiti da regolamenti specifici emanati dal Dipartimento.
1Il Centro di dialettologia e di etnografia provvede alla corretta conservazione e al restauro degli oggetti e dei materiali delle collezioni, alla loro catalogazione e alla pubblicazione dei relativi dati. 2Il Centro integra la collezione appartenente al Cantone in base a una politica di acquisizione in accordo con i musei regionali, accettando donazioni e provvedendo all’acquisto di testimonianze materiali, entro i limiti delle risorse disponibili. 3Il Centro organizza e partecipa a esposizioni, progetti e iniziative destinate a promuovere la conoscenza dei beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento. 4Le donazioni e gli acquisti, come pure il prestito di oggetti e la messa a disposizione di materiali audiovisivi a terzi, sono vincolati alla stipulazione di contratti specifici.
Il Centro di dialettologia e di etnografia: a) gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990; 446.110 b) valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990; c) fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la valorizzazione e la mediazione; d) fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento di oggetti; e) promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di formazione; f) supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione dei musei etnografici ticinesi.
1La consulenza e il supporto tecnico del Centro di dialettologia e di etnografia in favore dei musei regionali riconosciuti dal Cantone sono gratuiti, sempre che l’impegno sia compatibile con una gestione amministrativa razionale. 2La consulenza al pubblico è gratuita, se l’impegno non supera l’ora di lavoro. 3Per le consulenze che richiedono un impegno maggiore, per le prestazioni di restauro e conservazione materiale e per le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati al beneficiario in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale. 4Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni dei funzionari dell’Amministrazione cantonale.
Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: a) al direttore del Centro di dialettologia e di etnografia fino a 10'000 franchi; b) al direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi; c) al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi; d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025. Pubblicato nel BU 2024, 350.