Art. 1 Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
1Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento.
2Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente
regolamento, e in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali (art. 30 cpv. 1 legge);
b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza (art. 30
cpv. 2 legge);
c) esercita il diritto di ricorso giusta l’art. 12g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge).
3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide:
a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di
lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33
cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei
Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);
b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e
cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo
contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);
c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35
cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.
Art. 2 Sezione dello sviluppo territoriale
1La Sezione dello sviluppo territoriale (in seguito SST) prende le decisioni non attribuite
per competenza ad altre autorità.
2In particolare, la SST:
a) gestisce la procedura relativa ai decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);
b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti sui decreti di protezione, di ponderare
gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del DT o del Consiglio di
Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione;
d) elabora linee guida sui temi disciplinati dalla legislazione in materia di protezione della natura
(art. 5 legge);
e) decide il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura,
di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art.
33 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art.
33 cpv. 3 legge);
f) decide il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale
e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure il relativo contributo dei
Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);
g) decide il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale
(art. 35 cpv. 2 e 36 legge) sino a fr. 100’000.–.
Art. 3 Ufficio della natura e del paesaggio
1L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato
della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN.
2In particolare, esso:
a) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad
eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili;
b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura
e del regolamento (art. 4 legge);
c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge);
d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie
adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge;
e) elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);
f) attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di
valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale;
g) verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione;
h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).
Art. 4 Museo di storia naturale
Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN):
a) svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali (art. 4 legge);
b) cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone
Ticino (art. 4 legge);
c) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili (art. 22 e
segg. legge);
d) stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 della legge;
e) svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento.
Art. 5 Comuni
1I Comuni:
a) assicurano la protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei
geotopi d’importanza locale (art. 16 legge e art. 16 regolamento);
b) segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di compromettere la protezione delle componenti
naturali (art. 31 cpv. 1 legge);
c) collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura (art. 31 cpv. 2 legge e art. 9
regolamento).
2I Municipi:
a) esigono la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie
adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge relativi ad oggetti degni di protezione
di importanza locale;
b) svolgono gli altri compiti dettagliati dal regolamento.
Art. 6 Patriziati, enti regionali di sviluppo e associazioni
1I Patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali; in particolare essi
segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di comprometterle (art. 31 cpv. 1 legge).
2Gli Enti regionali di sviluppo tengono conto delle esigenze della protezione della natura
nell’allestimento dei programmi di sviluppo (art. 31 cpv. 3 legge).
3Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio collaborano con il Cantone e i Comuni
alla realizzazione degli obiettivi della legge (art. 32 legge).
Capitolo secondo
Definizioni
Componenti naturali
Art. 7 (art. 2 legge)
1. Costituiscono comparti naturali le porzioni di territorio, in cui la natura è
predominante per la ricchezza di ambienti e popolazioni animali, vegetali o fungine, oppure quale
testimonianza di processi naturali.
2. Singoli elementi naturali del paesaggio (elementi emergenti) sono componenti isolate che si
distinguono per il loro grado di naturalità (sorgenti e cascate, massi erratici, singoli alberi, ecc.).
3. Sono biotopi gli spazi vitali di popolazioni indigene di vegetali, funghi o animali (torbiere, prati
magri, boschi golenali, siepi e cespuglieti, ecc.).
4. Sono geotopi le porzioni limitate di territorio di particolare significato morfologico (es. fenomeni
carsici come grotte e doline, fenomeni di erosione fluviale o glaciale come le gole o le rocce
montonate), geologico (es. giacimenti di minerali, manifestazioni del corrugamento alpino) o
paleontologico (es. affioramenti fossiliferi).
5. La flora è l’insieme delle specie vegetali che crescono allo stato selvatico sul territorio
cantonale.
6. Sono funghi l’insieme delle specie fungine che crescono allo stato selvatico sul territorio
cantonale.
7. La fauna è l’insieme delle popolazioni animali che vivono allo stato selvatico sul territorio
cantonale.
8. Per rocce s’intendono gli aggregati di minerali nelle loro manifestazioni più diverse:
magmatiche, metamorfiche o sedimentarie (es. granito, gneiss, arenaria).
9. Per minerali s’intendono le strutture cristalline, singole e omogenee (es. i cristalli di quarzo, i
granati, le rose di ferro, ecc.), come pure i composti minerari dei filoni metalliferi (es. minerali di
piombo, oro e argento).
10. I fossili sono resti di organismi (oppure loro tracce) appartenuti a epoche remote, conservati
nella crosta terrestre grazie a processi di mineralizzazione.
TITOLO II
Misure di promozione
Valorizzazione e recupero
1L’utilizzazione del suolo (agricoltura, selvicoltura) e delle acque (correzioni dei corsi
d’acqua, captazioni, immissioni di acque reflue e rilascio di deflussi) devono rispettare e
promuovere, per quanto possibile, la diversità biologica del territorio.
2La compensazione ecologica all’interno dei comprensori intensivamente sfruttati (all’interno e
all’esterno degli insediamenti) persegue lo scopo di:
a) migliorare le funzioni ecologiche, in particolare favorendo la varietà delle specie;
b) collegare fra loro biotopi isolati, ricostituendo ambienti naturali o seminaturali, o se necessario
creandone di nuovi;
c) integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate;
d) diversificare il paesaggio.
Rapporto sulla natura
Art. 9 (art. 7 e 31 cpv. 2 legge)
1Il rapporto sulla natura è allestito, di regola ogni quattro anni, allo scopo di illustrare la
situazione delle componenti naturali, riferire circa l’efficacia dei provvedimenti di protezione già
adottati e proporre, se del caso, nuove misure.
2Esso è elaborato dall’UNP, previa raccolta presso i Comuni delle informazioni relative ai loro
interventi.
3Il rapporto è adottato dal Consiglio di Stato e reso di pubblica consultazione mediante il sito web
del Cantone.
TITOLO III
Misure di protezione
Capitolo 1
Oggetti e principi della protezione
Oggetti particolarmente degni di protezione
Sono particolarmente degni di protezione:
a) i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni
naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto;
b) gli elementi naturali emergenti, che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità,
valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio;
c) i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’art.
14 cpv. 3 OPN;
d) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio
scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica;
e) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione
della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della
propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste
rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle
sopravvissute in situ all’ultima glaciazione (endemiti);
f) le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico;
g) tutti i fossili.
Provvedimenti generali
1Interventi suscettibili di pregiudicare oggetti particolarmente degni di protezione
possono essere autorizzati solo se indispensabili nel luogo previsto e rispondenti ad esigenze
preponderanti. Per i biotopi, nella ponderazione degli interessi si considerano gli aspetti elencati
all’art. 14 cpv. 6 OPN.
2Nel caso in cui tali interventi debbano essere autorizzati, al responsabile dell’intervento sono
ordinati provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.
3Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi degni di protezione è ordinato al responsabile
dell’intervento di provvedere alla loro ricostituzione o ad una sostituzione confacente nella
medesima regione.
Capitolo 2
Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi
Sezione 1
Classificazione e inventari
Inventari
Art. 12 (art. 11 legge)
1L’UNP elabora e aggiorna gli inventari cantonali, di carattere informativo, nei quali
sono elencati i comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi:
a) particolarmente degni di protezione d’importanza cantonale;
b) per i quali si propone la protezione a livello locale.
2I Municipi elaborano e aggiornano l’inventario comunale dei comparti naturali, elementi naturali
emergenti, biotopi e geotopi particolarmente degni di protezione d’importanza locale.
3L’inventario comunale, di carattere informativo, è approvato dall’UNP.
Sezione 2
Istituzione della protezione
Categorie di protezione
Art. 13 (art. 12 legge)
Le categorie di protezione sono definite come segue.
I. Riserva naturale
1La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e protetto
nella sua integrità.
2Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso,
o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati.
3La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva
naturale orientata) o per motivi di studio.
II. Zona di protezione della natura
1La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro
specificità e particolarità.
2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso,
ma regolato con riguardo alle finalità di protezione.
3Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti.
III. Zona di protezione del paesaggio
1La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici
protetti nel loro complesso.
2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio,
garantito.
3Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e
forestali.
IV. Parco naturale
Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici
importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate
ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche.
V. Monumento naturale
1Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente.
2Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi
intervento suscettibile di modificarne l’aspetto.
3Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un
perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la
conservazione o la valorizzazione del monumento.
Strumenti del Cantone
a) pianificazione del territorio
Art. 14 (art. 13 cpv. 1 legge)
1I comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale sono protetti dal Cantone con
piani d’utilizzazione cantonali (art. 44 e segg. Lst) oppure mediante i piani regolatori comunali (art.
18 e segg. Lst). In questo caso la protezione è disposta dal Consiglio di Stato in sede
d’approvazione del piano (art. 29 Lst).
2Lo strumento adottato:
a) indica i contenuti naturalistici protetti;
b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a IV dell’art. 13;
c) disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione
ammessi, come pure le misure di valorizzazione;
d) individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.
b) decreto di protezione
Art. 15 (art. 13 cpv. 2, 14 e segg. legge)
1Gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza nazionale e cantonale sono
protetti mediante decreto di protezione, che
a) indica i contenuti naturalistici protetti;
b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;
c) disciplina almeno l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di
gestione ammessi; può inoltre stabilire le misure di valorizzazione.1
2La SST consulta i proprietari, i gestori e i Comuni interessati, in particolare sull’estensione della
protezione e sui provvedimenti previsti, in vista dell’elaborazione del decreto di protezione.
3Il decreto è adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato per trenta giorni presso i Comuni
interessati, previo annuncio sul foglio ufficiale e avviso personale (per lettera semplice) ai
proprietari interessati.
4In presenza di una revisione o modifica del piano regolatore comunale, il decreto può essere
coordinato con la procedura di piano regolatore giusta la Lst; si applica la legge sul coordinamento
delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord). Di conseguenza:
a) il progetto di decreto è pubblicato per osservazioni contestualmente alla pubblicazione di cui
all’art. 27 Lst;
b) il decreto è adottato contestualmente all’approvazione del piano regolatore giusta l’art. 29
cpv. 1 Lst.2
Strumenti del Comune
Art. 16 (art. 16 legge)
I comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza locale sono
protetti mediante il piano regolatore comunale, che:
a) indica i contenuti naturalistici protetti;
b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;
1 Lett. modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.
2 Cpv. introdotto dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.
c) disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione
ammessi, come pure le misure di valorizzazione;
d) individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.
Sezione 3
Gestione dei biotopi
Accordi di gestione
Art. 17 (art. 17 legge)
1Gli accordi di gestione sono stabiliti per la durata di almeno sei anni.
2Essi mirano a garantire la conservazione e il recupero del valore naturalistico del biotopo,
mediante la definizione e l’adozione di adeguate modalità gestionali e tecniche, come pure con la
delimitazione di zone cuscinetto attorno al biotopo, a protezione dalle attività suscettibili di
comprometterne l’integrità.
3Al gestore è riconosciuto un equo compenso per l’esecuzione delle misure di gestione definite
dall’accordo, tenuto conto dei contributi già previsti dalla legislazione in materia di agricoltura; esso
è stabilito in base ad una Direttiva cantonale emanata dal DT.
Capitolo 3
Protezione di flora, funghi e fauna
Prevenzione dall’estinzione delle specie
Art. 18 (art. 18 LPN; art. 14 OPN; art. 18 legge)
1La prevenzione dall’estinzione delle specie ai sensi dell’art. 18 della legge, è
perseguita in particolare mediante l’elaborazione di strategie, la definizione di specie prioritarie di
conservazione e lo sviluppo di piani d’azione.
2Le strategie analizzano la situazione dei gruppi di specie interessati e definiscono gli obiettivi di
conservazione e gli attori coinvolti. I piani d’azione definiscono i comparti territoriali di particolare
interesse per la singola specie, identificano gli spazi vitali, analizzano i fattori di minaccia e
propongono le misure necessarie.
3L’UNP, in collaborazione con il MCSN, elabora le strategie, definisce le specie prioritarie di
conservazione a livello cantonale e sviluppa i relativi piani di azione.
Flora, funghi e licheni protetti
(art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge; art. 2 Legge raccolta funghi)
Art. 19
1Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:
a) elencate nell’allegato 2 all’OPN;
b) elencate nell’allegato 1 al regolamento.
2Sono vietati la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, la distruzione, il trasporto, l’offerta
in vendita, la vendita e la compera delle specie vegetali e fungine e dei licheni protetti.
3L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.
Raccolta di piante, fiori e licheni
Art. 20 (art. 18 cpv. 2 e 3 legge)
1La raccolta di qualsiasi specie di piante, fiori e licheni che crescono allo stato
selvatico, non protette ai sensi dell’art. 19, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella
mano.
2Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio),
dev’essere chiesto il permesso all’UNP.
Art. 21 Raccolta di bacche
1La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per
persona.
2La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È
ammesso l’uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l’utilizzo
di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente naturale.
3L’UNP può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento
per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi
commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro
guadagno dalla raccolta di bacche e simili.
4L’autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta,
agli incaricati della sorveglianza (art. 35).
Vegetazione ripuale
Art. 22 (art. 21 LPN, art. 20 legge)
1È vietata la manomissione di ogni specie vegetale sulle rive di laghi, di stagni e di
corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia).
2L’UNP può concedere deroghe in casi eccezionali, segnatamente nell’ambito di interventi di
valorizzazione di biotopi, rinaturazione e rivitalizzazione delle acque, nonché di progetti utili alla
protezione contro le piene o strettamente d’ubicazione vincolata.
Fauna protetta
Art. 23 (art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge)
1Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:
a) soggette a protezione giusta l’art. 7 legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e nella legge sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;
b) elencate nell’allegato 3 all’OPN;
c) elencate nell’allegato 2 al regolamento.
2È vietato, per malizia o a scopo alimentare o di lucro:
a) uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure
danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;
b) condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia,
vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.
3L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.
Cattura di animali
Art. 24 (art. 18 cpv. 3 legge)
1La cattura di animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale, non protetti
ai sensi dell’art. 23, è soggetta ad autorizzazione dell’UNP nei seguenti casi:
a) cattura a scopo di lucro;
b) cattura a scopo scientifico, didattico, terapeutico o collezionistico di specie particolarmente
degne di protezione giusta l’art. 10 lett. e o all’interno di oggetti particolarmente degni di
protezione giusta l’art. 10 lett. a-d.
2È riservata la legislazione in materia di caccia e pesca.
Bandite di raccolta
Art. 25 (art. 21 legge)
1Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di cinque
anni, rinnovabili.
2Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale della flora, della
fauna o dei funghi; esse possono essere generali o limitate a singole specie.
3L’UNP provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.
Capitolo 4
Protezione di rocce, minerali e fossili
Autorizzazioni
a) Principi
Art. 26 (art. 22 e segg. legge)
1La ricerca e la raccolta di rocce e di minerali sono soggette all’autorizzazione del
MCSN.
2La ricerca e la raccolta di fossili sono vietate su tutto il territorio cantonale; il MCSN può
concedere deroghe solo nell’ambito di studi scientifici condotti in collaborazione con il MCSN
stesso.
3Il cercatore deve avere con sé l’autorizzazione ed esibirla a richiesta delle persone incaricate
della sorveglianza (art. 35).
b) Categorie di autorizzazione
Art. 27 (art. 23 legge)
Sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione personale (patente): ha validità annuale (1. gennaio – 31 dicembre) e si
distingue in:
– autorizzazione scientifica, per comprovate finalità scientifiche
– autorizzazione commerciale, nei casi di vendita del materiale estratto con un introito annuo
superiore a fr. 6'000.–
– autorizzazione dilettantistica, negli altri casi
b) autorizzazione per escursioni, rilasciata:
– a persone singole, al massimo per una settimana l’anno
– a gruppi di almeno cinque persone, su base giornaliera.
Art. 28 c) Richiesta
1La richiesta di autorizzazione personale (patente) deve indicare:
a) i dati personali e il domicilio del richiedente;
b) lo scopo della ricerca.
2Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:
a) la documentazione e le referenze che comprovino tale scopo;
b) l’indicazione delle zone di esplorazione;
c) l’oggetto specifico della ricerca e della raccolta;
d) la durata prevista dell’attività di ricerca e di raccolta.
d) Tasse
Art. 29 (art. 24 legge)
Sono stabilite le seguenti tasse:
a) per la patente scientifica: nessuna tassa;
b) per la patente commerciale:
1. domiciliati nel Cantone: fr. 2’000.–
2. domiciliati fuori Cantone: fr. 3’000.–
c) per la patente dilettantistica:
1. domiciliati nel Cantone: fr. 150.–
2. domiciliati fuori Cantone: fr. 250.–
3. richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.–
d) per l’autorizzazione per escursioni:
1. a persone singole (una settimana): fr. 70.–
2. a gruppi di più di 5 persone:
– fino a 10 persone fr. 200.– al giorno
– da 11 a 20 persone fr. 350.– al giorno
– per più di 21 persone fr. 500.– al giorno.
Art. 30 e) Rifiuto o revoca
Il MCSN può negare o revocare le autorizzazioni senza indennità quando l’interesse
pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle disposizioni di legge.
Mezzi per la ricerca e la raccolta
a) Principio
Art. 31 (art. 25 legge)
Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di
tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.
b) Deroghe
Art. 32 (art. 24 e 25 cpv. 3 legge)
1Il MCSN può concedere deroghe per l’uso di esplosivi, macchine perforanti o altri
mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (come sostanze chimiche, leve
idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente, quando si tratti di singoli giacimenti il
cui sfruttamento richieda necessariamente l’uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse
pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio.
2È esclusa la concessione di deroghe la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti, come pure
durante il periodo di caccia alta.
3La richiesta di deroga deve contenere:
a) l’ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25’000) e la
descrizione del giacimento;
b) le modalità di estrazione;
c) l’indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l’attività;
d) l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;
e) per l’uso di esplosivi, il permesso d’uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;
f) per l’uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile
da parte del titolare del permesso, che preveda la copertura per almeno fr. 1’000'000.– per
sinistro e per l’insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.
4La concessione della deroga è soggetta alle seguenti tasse:
a) per l’uso di macchinari e mezzi non manuali o suscettibili di arrecare danno alla natura e al
paesaggio (ad esclusione degli esplosivi), fr. 250.–;
b) per l’uso di esplosivi, fr. 500.–.
Informazione, presentazione e consegna
Art. 33 (art. 27 e segg. legge)
1I cercatori sono tenuti a notificare al MCSN una lista dettagliata dei ritrovamenti
effettuati, nel caso delle patenti entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello del rilascio,
rispettivamente entro 60 giorni nel caso delle autorizzazioni per escursioni.
2Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al MCSN.
3I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico,
nonché i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche, devono essere sempre
consegnati al MCSN.
Bandite di ricerca e di raccolta
Art. 34 (art. 29 legge)
1Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni,
rinnovabili.
2Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento dell’ambiente naturale.
3Il MCSN provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.
TITOLO IV
Disposizioni organizzative e finanziarie
Capitolo 1
Sorveglianza
Sorveglianza
Art. 35 (art. 30 cpv. 2 legge)
1La sorveglianza del territorio, e segnatamente delle componenti naturali, compete
all’UNP, al corpo delle guardie della natura (art. 36 e segg.), al personale forestale, ai
guardiacaccia, ai guardapesca, alla polizia, agli altri servizi del Cantone ed a terzi delegati dal DT.
2Essi segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN per rocce, minerali e fossili, ogni intervento non
conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio.
3Il DT coordina le attività di sorveglianza.
Guardie della natura
a) Costituzione e requisiti
Art. 36 (art. 30 cpv. 3 legge)
1Il corpo delle guardie della natura (in seguito guardie) è costituito da persone che
collaborano a titolo volontario alle attività di protezione della natura del DT, nei limiti dei compiti
loro assegnati.
2Le guardie devono adempiere i seguenti requisiti:
a) aver compiuto l’età di diciotto anni;
b) essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell’esercizio dei diritti civili;
c) essere incensurati e di condotta irreprensibile.
Art. 37 b) Compiti
Le guardie della natura:
a) sensibilizzano e informano la popolazione in merito al valore del paesaggio e delle sue
componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme
giuridiche;
b) effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato di conservazione dei
biotopi, dei geotopi e delle aree protette;
c) vigilano sull’applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei
funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili;
d) segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN, ogni intervento non conforme alle disposizioni
in materia di protezione della natura e del paesaggio;
e) nell’ambito delle loro mansioni, possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali
competenti in materia di foreste, della protezione delle acque, della caccia e della pesca,
nonché con la polizia cantonale e comunale.
Art. 38 c) Designazione
1Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si
annunciano all’UNP.
2Le guardie sono designate dal DT dopo aver seguito un corso di formazione e superato un
esame di idoneità.
3Dopo aver prestato dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al direttore del
DT, esse ricevono una tessera di legittimazione della validità di tre anni.
4L’UNP procede al rinnovo della tessera, previa verifica delle attività svolte e dell’aggiornamento
delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio.
Art. 39 d) Prestazioni dell’UNP
1L’UNP:
a) organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;
b) provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di
aggiornamento;
c) organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.
2Esso provvede affinché le guardie ricevano:
a) la tessera di legittimazione;
b) buste affrancate per la corrispondenza;
c) le leggi e i regolamenti necessari;
d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;
e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.
Art. 40 e) Servizio
1Le guardie svolgono la loro attività sotto la direzione e per conto dell’UNP.
2Esse devono prestare almeno 50 ore di servizio all’anno e sono tenute a partecipare ai corsi di
formazione e di aggiornamento organizzati dall’UNP.
3Nell’ambito delle loro mansioni, le guardie:
a) si attengono al principio dell’oggettività, della correttezza e del comportamento diligente;
b) si presentano con la tessera di legittimazione, che deve essere sempre esibita prima di ogni
intervento;
c) osservano il segreto d’ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del servizio.
4Le guardie svolgono il servizio gratuitamente. In casi particolari l’UNP può riconoscere un
rimborso per spese direttamente legate all’attività svolta o all’acquisto di materiale.