Law

2.4.4 Ordinanza municipale sugli artisti di strada del 16 luglio 2020

Lugano · 17058952 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 46ad4daaa589e7fe698523f36c1a1c361fda39202e211ab424e2ab035c05bd82

Contents: 13 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

13 provisions

Art. 1

Oggetto e scopo La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dellattività degli artisti di strada. 11 Municipio valorizza le varie forme dell'arte di strada, autorizzandone lo svolgimento, allo scopo di animare i quartieri cittadini ed in particolare quello del centro.

Propose a change

Art. 2

L'arte di strada e attività ammesse L'arte di strada consiste nella libera espressione artistica esercitata in luogo pubblico, in modo occasionale ed itinerante, senza pretesa di un corrispettivo per la prestazione ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. L'arte di strada comprende, ad esempio, attività: a. musicali, vocali, recitative e figurative di artisti o gruppi; b. giochi di abilità e di prestigio; c. attività di saltimanco, mimo, clown, giocoliere e statua vivente. Tali attività sono ammesse purché non richiedano l'impiego di installazioni o strutture fisse o mobili. Nella zona pedonale del centro, compresa tra la via Nassa - piazza Maraini - via Pessina - piazza Cioccaro e piazza Dante, sono ammessi solo i seguenti strumenti musicali: a. a corda (violino, violoncello, chitarra, mandolino, ecc.); b. a fiato con ancia (flauto, clarino, oboe, ecc.); c. tastiere (pianola, fisarmonica, ecc.).

Propose a change

Art. 3

Luogo e orari delle esibizioni 1 |Uo egli orari delle esibizioni sono stabiliti di volta in volta con il rilascio dellautorizzazione. - - P. 2 di 4 - L . l u g an o. c h Città di Lugano Ordinanza 2.4.4 y 2 Le esibizioni sono autorizzate: a. nella zona pedonale del centro (esclusa piazza della Riforma): da] lunedì al venerdì dalle ore 12.15 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 (giovedì fino alle ore 21.00); i] sabato dalle ore 12.15 alle ore 16.00; b. nelle altre zone tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.30. Restrizioni possono essere adottate in occasione di celebrazioni o manifestazioni. 3 Lesibizione di uno stesso artista o gruppo nella zona pedonale del centro può avere la durata massima di 30 minuti al giorno per ciascun luogo assegnato. 4 Non è consentito esercitare l'arte di strada nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove può arrecare disturbo.

Propose a change

Art. 4

Autorizzazione e durata 1 L'autorizzazione viene rilasciata dalla Polizia comunale. La sua validità è di a] massimo quattro giorni consecutivi. 2 In un anno possono essere rilasciate, a un medesimo artista o gruppo, quattro autorizzazioni al massimo. 3 Di regola nella zona pedonale non vengono autorizzati più di due artisti o gruppi al giorno. 4 11 Municipio, in occasione di particolari eventi o per esigenze di ordine pubblico, può concedere deroghe alla durata delle esibizioni o al numero delle autorizzazioni. 5 Lartista deve esibire l'autorizzazione su richiesta della Polizia comunale.

Propose a change

Art. 5

Tassa di cancelleria 1 Per gni autorizzazione o rinnovo viene percepita una tassa di cancelleria di CHF 20.--. 2 L'artista o gruppo di strada è esentato dalla tassa per l'occupazione dell'area pubblica.

Propose a change

Art. 6

Qualità degli artisti di strada Gli artisti di strada devono dimostrare di possedere sufficienti qualità artistiche. 2 Il rilascio dellautorizzazione può essere subordinato alla presentazione di un attestato di frequenza o di fine corso ottenuto presso una scuola del ramo artistico interessato.

Propose a change

Art. 7

Questua e compensi 1 vietata la questua, ossia l'elemosina o la raccolta di offerte a scopo di carità. P. 3 di 4 - L . l u g an o. c h Città di Lugano Ordinanza 2.4.4 y 2 E autorizzata la raccolta di compensi versati spontaneamente dal pubblico nei raccoglitori posati a tale scopo sul luogo dell'esibizione.

Propose a change

Art. 8

Responsabilità 11 Comune di Lugano non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallattività dellartista di strada.

Propose a change

Art. 9

Divieti 1 Nell'esercizio dell'arte di strada, sono vietati: a. l'uso di megafoni e di altri apparecchi elettronici per la produzione, la riproduzione e l'amplificazione della voce e del suono; b. l'uso di animali di qualisiasi specie durante l'esibizione; c. l'uso di fuoco, materiali infiammabili ed imbrattanti; Sono in ogni caso vietate le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume ed alla moralità o che arrechino disturbo a[[a pubblica quiete.

Propose a change

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi tempo, in particolare: a. se il livello sonoro è tale da recare disturbo; b. se l'esibizione comporta inconvenienti per il transito di pedoni e veicoli oppure per attività commerciali di privati o amministrative delle autorità; c. se esibizione si pone in contrasto con le disposizioni di cui allart. 9.

Propose a change

Art. 11

Riserva di legge Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle vigenti normative in materia.

Propose a change

Art. 12

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni del Comando di Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. 2 ontro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. 3 Le decisioni del Consiglio di stato sono impugnabili a] Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

Propose a change

Art. 13

Abrogazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella del 27 settembre 1999. Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. P. 4 di 4 - L . l u g an o. c h Città di Lugano Ordinanza 2.4.4 y Per il Municipio 11 Sindaco 1[ Segretario Aw. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16 settembre 2020.

Propose a change

← Find another law