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21 provisions
Art. 1 controllo del mandato pubblico
Nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino
(detta in seguito «Banca») da parte del Gran Consiglio è istituita una Commissione di controllo
denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del
Cantone Ticino» (detta in seguito «Commissione»).
Art. 2 Scopo del regolamento
Questo regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e il campo di attività
della Commissione, nonché la procedura che regola i rapporti della stessa con il Gran Consiglio e
il Consiglio di Stato nell’ambito dell’adempimento del mandato di vigilanza sulla Banca dello Stato
del Cantone Ticino e nel processo di approvazione dei conti annuali della Banca e relativo scarico
agli organi della stessa.
Capitolo secondo
Organizzazione
A. Composizione
Art. 3 Ufficio presidenziale
1La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato:
a) un Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) un Segretario.
2I mandati sono rinnovabili.
3Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale.
B. Organizzazione
Art. 4 Convocazione
1La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. La
Commissione definisce il programma di lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso
per conoscenza all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca e alla
Presidenza del Gran Consiglio.
2Il Presidente della Commissione notifica all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione
della Banca l’ordine del giorno delle sedute della Commissione.
Art. 5 Convocazione straordinaria
Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con
preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.
Art. 6 Costituzione
La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre
membri.
Deliberazioni
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Art. 7
1Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2L’astensione al voto non è ammessa.
3In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.
4Il voto è aperto.
5La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto
segreto.
6Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della
Commissione.
Art. 8 Verbale - Protocollo delle decisioni
1La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni,
che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.
2Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.
3Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto
condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento.
4La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un’adeguata
struttura per l’archivio dei documenti.
Capitolo terzo
Competenze
Art. 9 In generale
La Commissione svolge i compiti di controllo, di vigilanza e di preavviso previsti dalla
Legge, secondo la procedura fissata con questo regolamento.
Art. 10 Competenze di controllo del mandato pubblico
1La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel
documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi
lo scopo della Legge (articolo 3).
2In particolare la Commissione verifica:
a) il raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca
per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale;
b) gli strumenti utilizzati dalla Banca per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del
mandato pubblico;
c) le priorità d’intervento predisposte dalla Banca nell’ambito del mandato pubblico.
3La Commissione ha diritto di esigere dalla Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono
per svolgere il suo mandato.
Art. 11 Competenze di preavviso
1La Commissione preavvisa l’approvazione dell’esercizio della Banca ai sensi dell’art.
39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze.
2In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i
rappresentanti della Banca.
3È riservato l’art. 17 di questo regolamento.
4Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la
Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.
Art. 12 Limiti di competenza della Commissione
Sono escluse dai compiti della Commissione le verifiche riservate alla competenza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell’Ufficio di revisione esterno ai
sensi della legislazione federale applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del
Cantone Ticino).
Art. 13 Richieste di informazione
1Ogni richiesta va formulata all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione
della Banca, che fornirà le informazioni e la documentazione direttamente o per il tramite della
Direzione Generale.
1 Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
2 Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
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2Alla Commissione non possono essere forniti documenti o informazioni attinenti alle relazioni
bancarie della clientela.
3Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all’attenzione della FINMA e dell’Ufficio di revisione
esterno della Banca.
Art. 14 Principio della riservatezza
I documenti e le informazioni acquisite dalla Commissione, con l’eccezione di quelli
indicati nell’art. 39 cpv. 2 della Legge sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere
strettamente confidenziale: richiamato l’art. 320 Codice penale svizzero non possono essere
trasmessi o divulgati a terzi.
Capitolo quarto
Rapporto della commissione al Gran Consiglio
Art. 15 Termini
1La Commissione allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, un rapporto sul grado di
raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico della Banca.
2Prima di trasmetterlo al Gran Consiglio lo invia al Consiglio di amministrazione della Banca per le
sue osservazioni.
Art. 16 Contenuto generale
Il rapporto allestito dalla Commissione deve contenere una valutazione complessiva
dell’espletamento del mandato pubblico da parte della Banca e precisare il grado di
raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai
sensi dell’art. 3a della Legge.
Art. 17 Valutazione specifica sul mandato pubblico
1Le verifiche sul corretto adempimento del mandato pubblico vengono eseguite
analizzando il bilancio sociale ed ambientale annuale allestito dalla Banca.
2Esse devono tener conto in particolare dei seguenti criteri:
a) la qualità del rapporto intrattenuto dalla Banca con i clienti privati (individui, aziende, gruppi od
organizzazioni) e pubblici (istituzionali);
b) l’importanza del contributo allo sviluppo dell’economia cantonale;
c) la qualità del rapporto della Banca con l’ambiente (bilancio sociale ed ambientale);
d) l’incidenza dell’esecuzione del mandato pubblico sul risultato d’esercizio della Banca.
Capitolo quinto
Art. 18 Indennità
Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dal Consiglio di Stato
conformemente al Regolamento del 5 maggio 2008 concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro
e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.
Capitolo sesto
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 Entrata in vigore
1Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.3
2Esso si applica a partire dal corrente esercizio della Banca.
Art. 20 Norma transitoria
La Commissione in carica al giorno dell’entrata in vigore scade al termine della corrente
legislatura.
Art. 21 Disposizioni abrogative
È abrogato il Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della
Banca dello Stato del Cantone Ticino del 31 maggio 2005 emanato dalla Commissione del
controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato.
3 Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 138.
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Pubblicato nel BU 2010, 138.