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Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

Ticino · 960.150 · regulation

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Contents: 21 provisions
  1. Art. 1 controllo del mandato pubblico
  2. Art. 2 Scopo del regolamento
  3. Art. 3 Ufficio presidenziale
  4. Art. 4 Convocazione
  5. Art. 5 Convocazione straordinaria
  6. Art. 6 Costituzione
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Verbale - Protocollo delle decisioni
  9. Art. 9 In generale
  10. Art. 10 Competenze di controllo del mandato pubblico
  11. Art. 11 Competenze di preavviso
  12. Art. 12 Limiti di competenza della Commissione
  13. Art. 13 Richieste di informazione
  14. Art. 14 Principio della riservatezza
  15. Art. 15 Termini
  16. Art. 16 Contenuto generale
  17. Art. 17 Valutazione specifica sul mandato pubblico
  18. Art. 18 Indennità
  19. Art. 19 Entrata in vigore
  20. Art. 20 Norma transitoria
  21. Art. 21 Disposizioni abrogative

21 provisions

Art. 1 controllo del mandato pubblico

Nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (detta in seguito «Banca») da parte del Gran Consiglio è istituita una Commissione di controllo denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino» (detta in seguito «Commissione»).

Art. 2 Scopo del regolamento

Questo regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e il campo di attività della Commissione, nonché la procedura che regola i rapporti della stessa con il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato nell’ambito dell’adempimento del mandato di vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino e nel processo di approvazione dei conti annuali della Banca e relativo scarico agli organi della stessa. Capitolo secondo Organizzazione A. Composizione

Art. 3 Ufficio presidenziale

1La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato: a) un Presidente; b) un Vice Presidente; c) un Segretario. 2I mandati sono rinnovabili. 3Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale. B. Organizzazione

Art. 4 Convocazione

1La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. La Commissione definisce il programma di lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso per conoscenza all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca e alla Presidenza del Gran Consiglio. 2Il Presidente della Commissione notifica all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca l’ordine del giorno delle sedute della Commissione.

Art. 5 Convocazione straordinaria

Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.

Art. 6 Costituzione

La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre membri. Deliberazioni 960.150

Art. 7

1Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 2L’astensione al voto non è ammessa. 3In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente. 4Il voto è aperto. 5La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto segreto. 6Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della Commissione.

Art. 8 Verbale - Protocollo delle decisioni

1La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni, che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati. 2Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione. 3Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento. 4La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un’adeguata struttura per l’archivio dei documenti. Capitolo terzo Competenze

Art. 9 In generale

La Commissione svolge i compiti di controllo, di vigilanza e di preavviso previsti dalla Legge, secondo la procedura fissata con questo regolamento.

Art. 10 Competenze di controllo del mandato pubblico

1La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi lo scopo della Legge (articolo 3). 2In particolare la Commissione verifica: a) il raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale; b) gli strumenti utilizzati dalla Banca per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del mandato pubblico; c) le priorità d’intervento predisposte dalla Banca nell’ambito del mandato pubblico. 3La Commissione ha diritto di esigere dalla Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per svolgere il suo mandato.

Art. 11 Competenze di preavviso

1La Commissione preavvisa l’approvazione dell’esercizio della Banca ai sensi dell’art. 39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze. 2In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i rappresentanti della Banca. 3È riservato l’art. 17 di questo regolamento. 4Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.

Art. 12 Limiti di competenza della Commissione

Sono escluse dai compiti della Commissione le verifiche riservate alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell’Ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino).

Art. 13 Richieste di informazione

1Ogni richiesta va formulata all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca, che fornirà le informazioni e la documentazione direttamente o per il tramite della Direzione Generale. 1 Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159. 2 Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159. 960.150 2Alla Commissione non possono essere forniti documenti o informazioni attinenti alle relazioni bancarie della clientela. 3Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all’attenzione della FINMA e dell’Ufficio di revisione esterno della Banca.

Art. 14 Principio della riservatezza

I documenti e le informazioni acquisite dalla Commissione, con l’eccezione di quelli indicati nell’art. 39 cpv. 2 della Legge sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale: richiamato l’art. 320 Codice penale svizzero non possono essere trasmessi o divulgati a terzi. Capitolo quarto Rapporto della commissione al Gran Consiglio

Art. 15 Termini

1La Commissione allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico della Banca. 2Prima di trasmetterlo al Gran Consiglio lo invia al Consiglio di amministrazione della Banca per le sue osservazioni.

Art. 16 Contenuto generale

Il rapporto allestito dalla Commissione deve contenere una valutazione complessiva dell’espletamento del mandato pubblico da parte della Banca e precisare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai sensi dell’art. 3a della Legge.

Art. 17 Valutazione specifica sul mandato pubblico

1Le verifiche sul corretto adempimento del mandato pubblico vengono eseguite analizzando il bilancio sociale ed ambientale annuale allestito dalla Banca. 2Esse devono tener conto in particolare dei seguenti criteri: a) la qualità del rapporto intrattenuto dalla Banca con i clienti privati (individui, aziende, gruppi od organizzazioni) e pubblici (istituzionali); b) l’importanza del contributo allo sviluppo dell’economia cantonale; c) la qualità del rapporto della Banca con l’ambiente (bilancio sociale ed ambientale); d) l’incidenza dell’esecuzione del mandato pubblico sul risultato d’esercizio della Banca. Capitolo quinto

Art. 18 Indennità

Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dal Consiglio di Stato conformemente al Regolamento del 5 maggio 2008 concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato. Capitolo sesto Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 Entrata in vigore

1Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.3 2Esso si applica a partire dal corrente esercizio della Banca.

Art. 20 Norma transitoria

La Commissione in carica al giorno dell’entrata in vigore scade al termine della corrente legislatura.

Art. 21 Disposizioni abrogative

È abrogato il Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 31 maggio 2005 emanato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato. 3 Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 138. 960.150 Pubblicato nel BU 2010, 138.

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