Art. 1 Scopo
1Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati. 2Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’applicazione di questo regolamento.1
Ticino · 813.350 · regulation
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1Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati. 2Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’applicazione di questo regolamento.1
1Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento. 2Per ogni circondario è designato un medico delegato. 3Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.
1Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal regolamento. 2Il Dipartimento, previo pubblico concorso, designa i medici delegati entro l’anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata di quattro anni.
1Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario. 2Spetta in particolare al medico delegato: a) l’esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva richiesti dalle circostanze e d’intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario; b) l’attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione; c) l’esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale; d) l’esecuzione dei compiti di medicina legale, forense e ufficiale, ordinati dall’Autorità giudiziaria e dal Medico cantonale, o richiesti dall’Autorità di polizia. Per l’esecuzione delle ispezioni su cadaveri può valersi della collaborazione dell’Istituto cantonale di patologia; e) la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d’informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale. 3Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale. 4Il medico delegato s’impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.
1I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale. 2I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto. 1 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. 813.350
1Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li riunisce almeno una volta all’anno per giornate di studio e di aggiornamento e stende un programma e un rapporto d’attività. 2È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento. Indennità
1I medici delegati, per l’esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità fissate in questo regolamento. Lo Stato riconosce un’indennità di base e un compenso per ogni prestazione particolare. 2Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 sono aumentate del 10% quando l’indice svizzero dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicembre 1997), un aumento del 10%. L’adeguamento avviene il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’aumento (10%).
1L’indennità di base è di fr. 2000.-- annui. 2Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato per la sua collaborazione con l’autorità sanitaria e per le mansioni di carattere generico, che non possono essere quantificate in modo specifico. 3L’indennità di base può essere aumentata in base ad accordi particolari per situazioni straordinarie.
I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM): voce Frs 001 visita agli apprendisti 40 002 visite ai dipendenti dello Stato richieste dal Medico cantonale 003 visite e sopralluoghi richiesti dall’Ufficio di sanità per edifici di uso pubblico e collettivo, in quanto non siano da retribuirsi dai privati 120/ora +trasferta 004 attività richieste dal Medico cantonale per misure volte a limitare la propagazione di malattie e a mantenere/promuovere la salute dei cittadini, in quanto non siano da retribuirsi dai privati 120/ora +trasferta
Per prestazioni date prevalentemente a favore dei privati, i medici delegati possono esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT- FTAM): voce Frs 005 visite prescritte da specifiche disposizioni o richieste dall’Autorità cantonale al personale di prestini, pasticcerie, alberghi, esercizi pubblici con il rilascio del certificato +esami speciali 006 visite d’idoneità psicofisica per gli operatori sanitari oltre il settantesimo anno d’età 007 visite ordinate dalla Sezione della circolazione per la stesura di certificati ufficiali 008 visita di controllo per la dichiarazione di abitabilità/inabitabilità di case o locali 60/200 +trasferta 009 presenza all’esumazione di una salma 80 +trasferta 010 sopralluoghi richiesti da privati o eseguiti nel loro interesse 60-150 +trasferta 813.350
Per prestazioni medico-legali ordinate dall’Autorità giudiziaria, dal Medico cantonale, dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcolati secondo la seguente tariffa: voce Frs 011 consultazione semplice su fatti esposti al medico dall’Autorità giudiziaria per trarne giudizio di comportamento 30-60 012 visita semplice comandata d’ufficio su persona vivente, con breve rapporto 60-150 013 perizia medica con rapporto, su persona vivente, intesa a constatare e riferire su determinati fatti e stabilire la causa e la natura (primo esame fisico, primo esame psichico, ogni ulteriore esame, esami di laboratorio, esami speciali) secondo tariffa OCMT- FTAM 014 perizie desunte dagli atti: a) consultazione, coordinazione degli atti: per ogni gruppo di 10 pagine di protocollo o loro frazione superiore alle metà (le frazioni inferiori alle 5 pagine non vengono computate): b) eventuali convocazioni di testi o imputati per ulteriori chiarimenti, per persona: c) eventuali visite integrative: d) elaborazione critica e stesura della perizia: 65-150 015 Esame semplice di cadavere per constatazione di legge, con eventuale piccolo rapporto: a) entro il raggio di 2 km: b) di notte: 016 prelievo per alcoolemìa su persona vivente (+28 franchi di trasferta se richiesto unicamente questo atto) 017 prelievo per alcoolemìa su cadavere 160 018 comparizione del medico quale perito davanti a qualsiasi funzionario o Autorità giudiziaria 110-300 esami di laboratorio ed esami speciali (da aggiungersi alle visite e alle perizie) secondo tariffa cantonale per le casse malati indennità chilometriche oltre il raggio di 2 km secondo tariffa OMCT-
1Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un intervento di polizia, il Medico cantonale, d’intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo. 2La retribuzione a carico del Dipartimento delle istituzioni è di: voce Frs 021 picchetto notturno nei giorni feriali 80 022 picchetto festivo (con due notti) oppure normale picchetto di sabato e domenica 3Turni e recapiti sono comunicati ai posti di polizia e agli organi di esecuzione della pena interessati; eventuali costi per il collegamento (apparecchi di ricerca persona) sono assunti dallo Stato.
Tariffe per l’esecuzione di compiti speciali organizzativi, promozionali ed informativi, connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere aggiunte dal Dipartimento. Pagamento delle prestazioni 813.350
Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno civile sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano all’Ufficio di sanità del Dipartimento, alla fine dell’anno.
1L’Ufficio di sanità esercita il controllo sull’esatta applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni. 2Contro le decisioni dell’Ufficio di sanità è dato reclamo. 3Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.
I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni previste da questo regolamento salvo l’espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.
1È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991. 2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicato nel BU 1998, 301. 2 Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.