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7 provisions
Art. 1 Deroga
1Limitatamente al bacino idroelettrico di Carassina (n. 77 nella mappa ufficiale allegata
alla patente di pesca) è consentito l’esercizio della pesca senza limitazioni nel numero di catture
giornaliero e senza misure minime, in deroga all’articolo 22 capoversi 1, 2 e 5 RALCSP.
2L’estensione di cui al capoverso 1 inizia dalla entrata in vigore del presente decreto esecutivo e
termina la sera che precede l’inizio delle operazioni di svuotamento.
Art. 2 Patente
L’estensione di cui all’articolo 1 è ammessa unicamente per i detentori di patenti di pesca
categoria D1 valide per l’anno 2026.
Art. 3 Orari
Fanno stato gli orari indicati nell’articolo 4 RALCSP.
Art. 4 Statistica
Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, rispettivamente
registrate nell’applicazione Pesca TI per i detentori di patente digitale, secondo le disposizioni
indicate all’articolo 8 RALCSP.
Art. 5 Esercizio della pesca in altri corpi d’acqua
1Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d’acqua, è vietato avere con sé
pesci inferiori alla misura minima o comportanti il superamento del numero massimo di catture
consentite previsti dall’articolo 22 capoversi 1, 2, 3 e 5 RALCSP, anche se catturati nel bacino di
Carassina.
2L’esercizio della pesca nei corsi d’acqua a monte del bacino idroelettrico di Carassina è vietato fino
a sabato 6 giugno 2026 compreso.
Art. 6 Attrezzi consentiti e disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto esecutivo, fanno stato
le normative cantonali e federali applicabili.
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente1.
1 Entrata in vigore: 15 maggio 2026 - BU 2026, 158.
923.120
Pubblicato nel BU 2026, 158.