Art. 5
I pensionamenti anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo soggiacciono alle norme in base alle quali furono pronunciati e sono adeguati al rincaro secondo la legge speciale.
Ticino · 177.300 · decree
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I pensionamenti anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo soggiacciono alle norme in base alle quali furono pronunciati e sono adeguati al rincaro secondo la legge speciale.
In deroga all’ art. 14 cpv. 1 lett. c) LCP, per i funzionari il cui stipendio assicurato aumenta a causa del cambiamento del massimo assicurabile secondo l’ art. 10 cpv. 3 LCP, viene versato alla Cassa pensioni il relativo capitale di copertura, a carico dello Stato per il 62% e del dipendente per il 38% entro il 31 dicembre 1986.
Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 dicembre 1985. Pubblicato nel BU 1986, 10. 1 Art. modificato dal DL 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 639.