1Il beneficiario che svolge una formazione deve informare il personale nel momento in
cui la sua partecipazione ad essa viene confermata. Il beneficiario è totalmente o parzialmente
esentato dall’obbligo di partecipazione previsto nell’articolo 37, così come per i lavori di
manutenzione riportati nell’articolo 19.
2Il beneficiario che è iscritto ad una formazione consegna tempestivamente al personale una copia
della conferma d’iscrizione.
Art. 42 Collaborazione con partner esterni
Le attività proposte dal Centro potranno essere organizzate e svolte in collaborazione
con partner esterni alla struttura. In tal caso, il beneficiario si impegna a rispettare le direttive dei
partner.
Art. 43 Attività di svago volontarie
Allo scopo di far conoscere gli usi e costumi del Cantone, nonché il territorio, il Centro
organizza delle attività ricreative alle quali il beneficiario può partecipare.
Capitolo ottavo
Contatti e visite
Art. 44 Contatti
1Ogni beneficiario deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire relazioni
con il mondo esterno, nonché a interagire con il territorio.
2Sono riservate le restrizioni necessarie nell’interesse della sicurezza e della disciplina del Centro
d’alloggio e quelle che vengono ordinate dal Direttore.
Art. 45 Visite
1I beneficiari hanno diritto di ricevere visite secondo le modalità e nei termini previsti dal
presente articolo. Le visite sono consentite tra le ore 9 e le ore 21. L'accesso di visitatori può essere
limitato a locali o strutture adibite a tale scopo. Il Direttore può concedere eccezioni.
2Le visite vanno annunciate con un preavviso di almeno 24 ore, per il tramite dell’apposito
formulario. Il Direttore può concedere delle deroghe.
3In caso di mancata sottoscrizione del protocollo d'entrata, l'accesso non sarà autorizzato.
4Il Direttore può negare l’accesso al Centro ai visitatori che disturbano o alterano la quiete e/o la
sicurezza dei beneficiari.
Art. 46 Congedi
1I beneficiari hanno diritto ad assentarsi dalla struttura per un massimo di 30 giorni
all’anno.
2Il congedo non può superare i 7 giorni consecutivi e in ogni caso il beneficiario deve farne richiesta
al personale almeno 48 ore prima tramite apposito formulario. In determinate circostanze i permessi
devono essere rilasciati in collaborazione con le competenti autorità.
3La durata effettiva può essere limitata se le circostanze del caso lo giustificano. Durante l'assenza
dal Centro il sostentamento finanziario è ridotto secondo le disposizioni in vigore presso l’URAR. In
caso di assenza le chiavi vanno depositate presso la ricezione del Centro. Il beneficiario deve
sempre indicare presso chi si reca e lasciare un recapito al quale sia raggiungibile.
Art. 47 Assenze ingiustificate
1Il beneficiario che non rientra al Centro ed è privo di un permesso di congedo viene
considerato come assente ingiustificato. Un’assenza ingiustificata può avere come conseguenza
l’immediata decurtazione delle prestazioni assistenziali.
2Se l’assenza si prolunga oltre le 72 ore il personale annuncia la scomparsa alle autorità competenti
e il posto letto può essere riassegnato. I beni del beneficiario sono stoccati e conservati per un
massimo di 3 mesi. In caso di ricomparsa e in assenza di una giustificazione idonea, il beneficiario
sarà chiamato a compensare il Centro per i costi di stoccaggio e di eventuale smaltimento. La notte
si calcola da mezzogiorno al mezzogiorno del giorno seguente.
3In caso di ricomparsa, il personale indirizza il beneficiario scomparso all’URAR per riassegnazione.
Art. 48 Accesso al Centro
Tutte le persone che accedono al Centro si attengono alle disposizioni vigenti,
segnatamente:
a) devono essere autorizzate dal Direttore, ad eccezione dei rappresentanti delle autorità
giudiziarie e delle commissioni di sorveglianza riconosciute dalla Confederazione e/o dal
Cantone;
b) compilare e sottoscrivere un protocollo d’accesso;
c) devono legittimarsi con documenti d’identità validi, che verranno scansionati. La scansione sarà
conservata, per 48 ore, dopodiché viene distrutta;
d) devono portare un abbigliamento adeguato e decoroso;
e) devono depositare all’entrata gli oggetti non autorizzati, secondo le indicazioni del personale;
f) devono comportarsi in modo adeguato e rispettoso;
g) possono essere sottoposte in qualsiasi momento a un controllo sulla persona e/o sulle cose;
h) devono attenersi strettamente alle indicazioni del personale.
Art. 49 Corrispondenza e pacchi
1Di principio la corrispondenza postale non è limitata.
2Non è garantito alcun servizio di ricezione di invii postali. Gli invii destinati ad un beneficiario e
consegnati al personale, sono trasmessi al destinatario non appena possibile.
3Il beneficiario si fa carico delle spese di invio e di ricezione.
Capitolo nono
Sanzioni
Art. 50 Infrazioni disciplinari
1Costituiscono un’infrazione disciplinare:
a) l’inosservanza delle disposizioni impartite dal personale del Centro;
b) l’inosservanza delle regole d’ordine;
c) il rifiuto di partecipare alle attività di pulizia e manutenzione a favore dei beneficiari del Centro
d’alloggio e ogni tentativo di turbarne lo svolgimento;
d) i danni causati volontariamente o per negligenza grave alle attrezzature, installazioni o ogni
altro bene appartenenti al Centro d’alloggio, al personale, ad altri beneficiari o a terzi;
e) gli atti di violenza fisica o verbale contro beneficiari, il personale o terzi;
f) lo sperpero di generi alimentari;
g) l’introduzione, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi,
altri oggetti pericolosi, mezzi di comunicazione non permessi;
h) la fabbricazione e il commercio di bevande alcoliche all’interno del sedime del Centro;
i) l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di sostanze ai sensi della
legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato
o informazione non autorizzati;
j) l’inosservanza delle norme di condotta del congedo;
k) la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare;
l) il tentativo o gli atti preparatori per la commissione di un’infrazione disciplinare;
m) ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri
disposti in materia di asilo.
2L’azione penale rimane riservata.
Art. 51 Procedure disciplinare
1Se un beneficiario, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione
disciplinare, è soggetto a una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione.
2Prima di decidere la sanzione, il beneficiario è informato dal personale e sentito riguardo ai fatti a
lui imputati. Egli ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto. Il personale allestisce un
verbale del colloquio.
3La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari del
beneficiario, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.
4La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere succintamente motivata e contenere i
rimedi di diritto.
5Tutte le infrazioni disciplinari, nelle quali si configura un atto perseguibile penalmente, sono
segnalate all’autorità competente.
Art. 52 Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono:
a) l’ammonimento scritto;
b) la riduzione o la soppressione temporanea delle prestazioni assistenziali;
c) modifica del regime di alloggio;
d) la sospensione della remunerazione per le attività di pulizia e manutenzione a favore dei
beneficiari del Centro d’alloggio.
Art. 53 Diritto di reclamo
1Contro le decisioni del Direttore è dato reclamo alla Sezione del militare e della
protezione della popolazione. Il reclamo deve essere presentato entro 5 giorni e non ha effetto
sospensivo.
2La Sezione può concedere, su istanza, l’effetto sospensivo.
Art. 54 Traduzioni
In caso di divergenze interpretative fra il testo in lingua italiana e le traduzioni scritte in
altre lingue del presente regolamento, la versione in lingua italiana fa stato.
Art. 55 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2025, 177.
1 Entrata in vigore: 12 settembre 2025 - BU 2025, 177.