1Il presente regolamento fissa le norme e l’organizzazione del Centro cantonale
polivalente di Camorino (CCP). Ove necessario, il Direttore del Centro emana le disposizioni di
dettaglio.
2Esso si applica al personale e a tutte le persone ospitate nel Centro. Il regolamento è valido anche
per i minorenni, riservata ogni eventuale disposizione specifica prevista dal quadro legale vigente.
Art. 2 Destinazione
1Il Centro è principalmente destinato a ospitare persone attribuite al Canton Ticino
nell’ambito dell’asilo. Rientrano quali ospiti del centro di principio le persone:
a) la cui domanda d’asilo non è ancora stata evasa (permesso N);
b) la cui ammissione è stata concessa in via provvisoria (permesso F);
c) che beneficiano di uno statuto di rifugiato e di un diritto di dimora (permesso B);
d) che beneficiano di una protezione provvisoria (permesso S), quale possibile punto d’affluenza
del “piano d’accolta” stabilito dal Consiglio di Stato.
2Il Centro può essere utilizzato anche per altri scopi di protezione, previa autorizzazione da parte
del Direttore e del Capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. In tale caso
può essere stipulata una convezione che definisce in particolare la durata e l’uso previsto.
3Qualora la Segreteria di Stato della migrazione dovesse emanare una decisione di non entrata in
materia (NEM) o una decisione negativa con rinvio nei confronti di un ospite, egli non potrà più
essere ospitato presso il Centro dalla cresciuta in giudicato della decisione.
Il Direttore può concedere una deroga, permettendo all’ospite di rimanere nel Centro al massimo 60
giorni dopo la crescita in giudicato, solo a condizione che vi sia una decisione di attribuzione ad un
nuovo alloggio emessa dall’URAR.
Art. 3 Denominazioni
Nel presente regolamento s’intende per:
- Dipartimento: il Dipartimento delle istituzioni;
- Sezione: la Sezione del militare e della protezione della popolazione;
- Centro: il Centro cantonale polivalente di Camorino;
- Direttore: il Capo ufficio del Centro cantonale polivalente di Camorino;
- Beneficiario: la persona assegnata al Centro d’alloggio ai sensi del presente regolamento;
- Personale: le persone professionalmente subordinate o a disposizione del Direttore;
- Personale di sicurezza: personale delle Strutture carcerarie cantonali che sono attribuite al
Centro e personale della ditta di sicurezza privata operante nel Centro su mandato cantonale;
- Ente preposto all’integrazione: l’ente che su mandato cantonale, garantisce
l’accompagnamento sociale e la presa a carico a livello di integrazione dei beneficiari in
collaborazione con il personale del Centro;
- URAR: Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati.
Art. 4 Organizzazione e principi
1Il Centro è posto sotto la conduzione del suo Direttore.
2Il Direttore è subordinato alla Sezione.
3Il regolamento deve essere applicato con imparzialità. Nessuno può essere discriminato, in
particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’orientamento sessuale, dell’età, della
lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o
di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
4Il personale, per quanto concerne le persone minorenni, agisce di concerto con l’autorità
competente.
Capitolo secondo
Ammissione e consegna alloggio
Art. 5 Ammissione
1Una persona, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, può essere accolta nel Centro solo a
seguito dell’attribuzione da parte dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR). Al momento
dell'attribuzione l'URAR, rispettivamente su suo mandato l’ente preposto all’integrazione, trasmette
al Centro i dati dell'ospite, come ad esempio quelli anagrafici, sociali, sanitari e inerenti le relazioni
tra i singoli individui.
2Il beneficiario è accolto dal personale e fornisce ogni informazione utile alla costituzione del
fascicolo individuale. Egli autorizza in particolare il personale a fotocopiare i suoi documenti.
Art. 6 Fascicolo individuale
1Le informazioni relative al beneficiario devono comprendere in particolare:
a) i dati sull’identità del beneficiario, sul suo stato civile (comprese le informazioni relative al
coniuge), sulle relazioni famigliari e degli eventuali minori sotto la sua/loro tutela;
b) la data e l’ora dell’arrivo del beneficiario nel Centro;
c) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;
d) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale del beneficiario;
e) situazione sullo stato di formazione o professionale nel paese d’origine;
f) conoscenze linguistiche;
g) altre eventuali informazioni rilevanti.
2Il Centro conserva il fascicolo individuale di ogni beneficiario composto dalle informazioni raccolte
all’accoglienza e da ogni documento utile. Il fascicolo è ugualmente conservato in forma digitale
sull’applicativo Tutoris.
3Dopo la partenza, il fascicolo individuale del beneficiario viene conservato dal Centro, in formato
digitale, per almeno cinque anni.
Art. 7 Informazione al beneficiario
1Il beneficiario deve essere informato sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che
si applicano a seconda del suo statuto giuridico e all’interno del Centro.
2All’arrivo del beneficiario, il personale procede ad un primo colloquio in cui le regole base vengono
spiegate tramite l’utilizzo di un dispositivo di traduzione simultanea.
3Il personale convoca il beneficiario al quale verrà spiegato, con il supporto dell’ente preposto
all’integrazione ed eventualmente con l’assistenza di un interprete, in una lingua che comprende,
segnatamente:
a) i diritti e doveri all’interno della struttura;
b) il sistema di gestione del Centro e della struttura, incluso il presente regolamento;
c) il dispositivo relativo la gestione dei rifugiati su territorio cantonale.
In questa sede, il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere la documentazione inerente al suo
soggiorno.
4Una copia del presente regolamento e delle principali leggi applicabili in materia d’asilo è
disponibile presso la ricezione del Centro.
Art. 8 Oggetti e beni personali
1All’arrivo del beneficiario al Centro, può essere effettuato un controllo dei suoi oggetti
(borse, valigie ecc.). Detti oggetti potranno essere sottoposti a un periodo di quarantena per
questioni sanitarie, veterinarie, o altri motivi d’interesse collettivo.
2Tutti gli oggetti personali rimangono a disposizione del beneficiario, a meno che motivi di sicurezza
non lo impediscano.
3Gli oggetti che non possono rimanere a disposizione del beneficiario sono ritirati e custoditi per la
durata della sua permanenza presso il Centro.
4Il personale allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal personale
e dal beneficiario, che ne riceve copia.
5Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
6I medicamenti lista A e B (secondo indicazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica) vengono
ritirati, a meno che un’apposita prescrizione medica non giustifichi che restino al beneficiario. Se le
circostanze lo giustificano, il personale contatta subito un medico alfine di verificare la possibilità per
il beneficiario di restare in possesso di un medicamento per il quale non dispone dell’apposita
prescrizione medica.
7Apparecchiature elettriche non a norma, in cattivo stato o considerate pericolose sono vietate e
possono quindi essere ritirate.
8Il beneficiario è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso.
Art. 9 Oggetti pericolosi e armi
1Il possesso, la detenzione, la realizzazione e in ogni caso l'introduzione nella struttura
di armi e di oggetti pericolosi, atti ad essere utilizzati impropriamente quali armi (comprese le armi
bianche da lancio ecc.), sono tassativamente vietati. Fanno eccezione gli utensili utilizzati in cucina
o in altre attività previa autorizzazione del personale del Centro.
2In caso di violazione della presente norma tali oggetti verranno immediatamente confiscati.
3Il personale è tenuto a notificare alle autorità la detenzione di armi per le verifiche del caso.
4È escluso qualsiasi risarcimento per gli oggetti e le armi confiscate.
Art. 10 Animali
1Il possesso e l’introduzione di animali nel Centro sono vietati.
2La violazione di tale norma comporta la confisca dell’animale secondo indicazioni dell’Ufficio del
veterinario cantonale.
3Il Direttore può concedere deroghe per comprovati motivi medici. In tale caso, di concerto con
l’Ufficio del veterinario cantonale, l’animale sarà sottoposto ai dovuti controlli sanitari.
Art. 11 Consegna alloggio
1Ad ogni beneficiario viene assegnata una sistemazione abitativa.
2Al momento della consegna degli spazi abitativi viene eseguito un verbale di entrata in presenza
del beneficiario e di un rappresentante del personale che lo firmano in duplice copia, una per ogni
parte.
3Al momento dell’uscita dal Centro, rispettivamente in caso di cambiamento della sistemazione
abitativa, viene effettuata una verifica dello stato degli spazi abitativi utilizzati che viene riportato su
un verbale d’uscita redatto in duplice copia. Il beneficiario è tenuto a riconsegnare gli spazi abitativi
nello stato in cui li ha ricevuti. In caso di mancato rispetto di questa disposizione le spese di pulizia
e i lavori di ripristino sono posti a carico del beneficiario.
4Eventuali richieste di modifica relative alla disposizione del mobilio nelle camere devono essere
sottoposte al personale che ne valuterà la fattibilità e la pertinenza.
5Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei beneficiari e del personale, le camere e gli armadi
possono essere controllati da personale autorizzato, dal Direttore o dalla polizia in qualsiasi
momento, senza preavviso.
Art. 12 Partenza
1L’uscita definitiva dal Centro è subordinata all’attribuzione di un alloggio individuale o in
un’altra struttura collettiva da parte dell’URAR oppure ad una decisione d’autorità amministrativa o
giudiziaria.
2Al beneficiario vengono restituiti gli oggetti che non ha potuto conservare personalmente al suo
arrivo, e che sono stati conservati secondo le disposizioni dell’articolo 8, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 9. Egli deve firmare una ricevuta per i beni restituiti.
Capitolo terzo
Regimi di alloggio
Art. 13 Regime di base
1Di principio, il beneficiario è collocato in regime di base: camera da letto senza cucina
e priva di servizi igienici privati. Se speciali condizioni lo rendano strettamente necessario, ad
esempio per motivi di salute, il beneficiario è collocato in un alloggio in condivisione o in un
appartamento.
2Un nucleo famigliare può essere collocato in un appartamento, nel limite della disponibilità.
3Il beneficiario può essere collocato in un appartamento, nel limite delle disponibilità, se giunge
accompagnato da un figlio minorenne.
Art. 14 Alloggi in condivisione
1Di principio i beneficiari che risiedono nel Centro da alcuni mesi e che in seguito al
processo integrativo dimostrano maggior autonomia vengono collocati in alloggi in condivisione, nel
limite della disponibilità.
2Questi dispongono di zone condivise che possono essere messe a disposizione dei beneficiari se
il Direttore lo ritiene opportuno.
Art. 15 Appartamento
1I beneficiari che dimostrano un buon livello di autonomia vengono di principio collocati
in un appartamento all’interno del Centro, nel limite della disponibilità.
2Il Direttore ha la facoltà di mantenere liberi fino ad un massimo di due appartamenti per necessità
legate alla protezione della popolazione.
Art. 16 Modifica del regime di alloggio
Il Direttore decide le modifiche del regime di alloggio dopo consulto con l’Ente preposto
all’integrazione.
Art. 17 Trasferimenti
Il beneficiario viene informato che l’URAR può trasferirlo in un altro centro del Cantone
in base al suo percorso integrativo, per motivi logistici, di sicurezza, sanitari, o per altre necessità.
Capitolo quarto
Ordine
Art. 18 Regole d’ordine
1L’emanazione delle regole di dettaglio inerenti all’occupazione e la vita nei centri
d’alloggio è di competenza del Direttore.
2In assenza di una diversa regolamentazione, i beneficiari sono tenuti a rientrare nel Centro entro
le ore 23. Il Direttore è autorizzato a concedere delle deroghe.
3L’uso di telefoni cellulari all’interno del Centro è di principio autorizzato.
4Ogni beneficiario è tenuto a mantenere un comportamento atto a favorire la vita comune e la
cooperazione fra i beneficiari del Centro e il personale, segnatamente:
a) rispettare ogni direttiva d’ordine impartita dal personale;
b) impegnarsi attivamente nelle occupazioni lavorative e sociali;
c) parlare a voce bassa all’interno del Centro e nelle sue adiacenze;
d) osservare il silenzio durante il riposo notturno fra le ore 22 e le ore 6;
e) non usufruire di postazioni letto e spazi comuni destinati ad altri beneficiari;
f) mantenersi all’interno delle aree autorizzate;
g) mantenersi al di fuori dei locali tecnici e delle aree destinate al personale;
h) fumare unicamente nelle aree appositamente designate;
i) non abusare nel consumo di bevande alcoliche;
j) osservare un’igiene personale adeguata;
k) prestare la massima cura nei confronti della struttura ospitante, dell’infrastruttura, del materiale
e dell’equipaggiamento messo a disposizione;
l) collaborare con il personale;
m) segnalare ogni incidente o danno constatato all’interno o nelle adiacenze del Centro;
n) non ostacolare la gestione della sicurezza;
o) non ostentare stemmi, emblemi, simboli o altro che possano incitare all’odio o alla
discriminazione;
p) non fotografare/filmare all’interno del perimetro del Centro;
q) non assumere comportamenti che possano mettere in pericolo la propria integrità o quella di
altre persone o cose.
Art. 19 Pulizia
1Il beneficiario provvede giornalmente all’ordine e alla pulizia degli spazi abitativi a lui
assegnati.
2Egli deve avere cura dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli oggetti del Centro.
3È possibile abbellire le sistemazioni abitative, appendendo in misure limitata quadri, immagini o
altro; essi non devono però offendere gli altri beneficiari o il personale. In tal caso il Direttore si
riserva la possibilità di rimuovere quanto esposto. In qualsiasi caso devono poter essere appesi e
tolti senza rovinare i muri. È vietato scrivere o disegnare su muri, pareti, porte, mobili e
apparecchiature.
4Ogni beneficiario deve contribuire – nel limite delle sue capacità fisiche e psichiche – alle pulizie
degli spazi comuni. Il personale fissa dei turni per la pulizia, la manutenzione e il riordino degli spazi
comuni (cucine, docce, bagni, corridoi, scale, uffici, esterni ecc.). I lavori vengono eseguiti in gruppo
durante le ore di attività giornaliere. Questa gestione ha lo scopo di incrementare il processo
integrativo. Il contributo fornito sarà compensato finanziariamente come indicato nell’articolo 38.
Art. 20 Rifiuti
Ogni beneficiario è tenuto a smaltire i propri rifiuti in maniera consona, adeguata e in
particolare secondo una raccolta differenziata, facendo capo agli appositi contenitori e seguendo le
procedure previste nelle direttive del Centro.
Art. 21 Danni
1Il beneficiario è tenuto ad annunciare i danni. Egli è responsabile di ogni danno causato
intenzionalmente o per negligenza.
2Il risarcimento del danno intenzionalmente o per negligenza provocato è dovuto indipendentemente
da eventuali provvedimenti penali o disciplinari.
Art. 22 Utilizzo dispositivi mobili e internet
1Di principio, è ammesso l'utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici nel Centro.
2Se il buon funzionamento del Centro lo richiede, il Direttore può limitarne l'uso.
3All'interno del Centro è vietato effettuare filmati, registrazioni audio e fotografie. In modo particolare
è vietato fotografare e filmare la struttura, il personale e i beneficiari. È quindi vietata la condivisione
sui social media e su internet in generale di qualsiasi contenuto audio/video riguardante il Centro, i
suoi ospiti e il personale.
4La trasgressione di questa regola può avere come conseguenza la privazione temporanea del
telefono cellulare o di altri dispositivi.
5Ciascun beneficiario è tenuto a rispettare l'utilizzo di internet, dei social media e di qualsiasi
strumento di comunicazione, l'integrità fisica, psichica e sessuale delle persone.
6È tassativamente vietato utilizzare tali strumenti inoltre per divulgare messaggi razzisti, xenofobi,
incitanti alla violenza di qualsiasi tipo, di odio, di discriminazione, così come pure simpatizzare per
individui, organizzazioni o Stati che violano i diritti dell'uomo, la libertà personale, la libertà religiosa
e qualsiasi altro diritto fondamentale.
7In caso di violazione del presente articolo, il mezzo di comunicazione potrà essere confiscato e se
del caso consegnato alle competenti autorità se sussiste il concreto sospetto di reato. In nessun
caso il beneficiario ha diritto al risarcimento per la confisca.
Art. 23 Riprese fotografiche e/o video
Riprese video o fotografiche possono essere autorizzate dal Direttore per fini legati alla
sicurezza, per motivi didattici e di promozione della struttura. In questi ultimi due casi è pure
necessario il consenso dei beneficiari interessati.
Art. 24 Abbigliamento e tenuta personale
1L’abbigliamento deve sempre essere adeguato alle circostanze.
2Il Centro fornisce un pacchetto base (abbigliamento e prodotti per l’igiene personale) al beneficiario
che ne è sprovvisto.
3In base al vestiario disponibile presso il Centro, il beneficiario avrà la possibilità di acquistare ad un
prezzo simbolico altri capi d’abbigliamento all’interno del Centro.
Art. 25 Sostanze stupefacenti
1Il consumo, il possesso e lo spaccio di sostanze stupefacenti è proibito nel Centro.
2In caso di sospetto o di accertata violazione, il personale è obbligato a darne immediata
comunicazione alle autorità competenti.
3A tale scopo, il Direttore può decidere di effettuare dei controlli mirati.
Art. 26 Fumo e utilizzo di sigarette elettroniche
Al di fuori delle aree appositamente indicate non è consentito fumare o utilizzare sigarette
elettroniche.
Art. 27 Sistema di allarme antincendio
1Il Centro è dotato di un sistema d’allarme antincendio. Tutti i beneficiari sono tenuti
obbligatoriamente a partecipare alle esercitazioni organizzate regolarmente dai responsabili del
Centro. Tali esercitazioni possono essere estese anche ad altri possibili pericoli. In caso di pericolo
effettivo, i beneficiari sono tenuti a seguire le indicazioni del personale e quelle degli enti di primo
intervento.
2L’utilizzo improprio del sistema d’allarme è severamente vietato. I costi generati a causa
dell’intervento degli enti di primo intervento, per il ripristino del sistema o qualsiasi altro costo
causato volontariamente o per negligenza, saranno a carico del responsabile.
3In caso di non rispetto di quanto indicato, il Direttore può prendere delle misure disciplinari
adeguate come previsto nell’articolo 52.
Capitolo quinto
Sicurezza
Art. 28 Perquisizione
1Allo scopo di garantire la sicurezza, i beneficiari, gli spazi a loro assegnati, insieme agli
oggetti e agli apparecchi elettronici che portano con sé, possono essere perquisiti per ricercare:
a) documenti di viaggio e d’identità;
b) armi od oggetti pericolosi non ammessi nel Centro;
c) stupefacenti e altre sostanze secondo l’articolo 2 della legge sugli stupefacenti del 3 ottobre
1951 (LStup);
d) valori patrimoniali di dubbia provenienza.
2La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della dignità umana.
3La perquisizione deve sempre essere effettuata da un membro del personale di sicurezza con la
presenza di almeno un altro membro del personale.
Art. 29 Coordinamento nell’ambito del mantenimento dell’ordine
Nella misura del possibile i turbamenti dell’ordine all’interno del Centro vanno risolti
applicando metodi di mediazione. In caso di necessità, il ristabilimento dell’ordine può essere
eseguito dal personale di sicurezza, anche appartenente ad un ente di primo intervento. Solo in
circostanze eccezionali, il personale può tentare di intervenire alfine di tranquillizzare i beneficiari.
Art. 30 Impiego della forza fisica
1Nei confronti dei beneficiari è vietato l’impiego della forza fisica se non da parte del
personale di sicurezza nei casi seguenti e nella misura strettamente necessaria e proporzionale,
segnatamente:
a) per impedire atti di violenza contro sé stessi, terzi o cose;
b) per vincere la resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti dal personale di sicurezza o di
polizia.
2I membri del personale di sicurezza che hanno dovuto far uso della forza fisica hanno l’obbligo di
immediata segnalazione e di rapporto al Direttore.
3I membri del personale di sicurezza che fanno uso della forza fisica sono responsabili delle loro
azioni e delle eventuali conseguenze penali. Rimangono riservate le norme previste dalla legge sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Art. 31 Uso dei mezzi di coercizione
1Non può essere usato alcun mezzo coercitivo nei confronti dei beneficiari, se non al fine
di evitare danni alle persone o cose, di garantire l’incolumità di un beneficiario, del personale o per
misure di sicurezza.
2L’uso di mezzi di coercizione deve essere limitato al tempo strettamente necessario e controllato,
nel limite del possibile, da personale sanitario.
3Chi ha dovuto far uso di mezzi di coercizione ha l’obbligo di immediata segnalazione e di rapporto
al Direttore.
4I membri del personale di sicurezza che impiegano mezzi di coercizione sono responsabili delle
loro azioni e delle eventuali conseguenze penali. Rimangono riservate le norme previste dalla legge
sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Art. 32 Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato nel Centro
1Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, il beneficiario
può essere temporaneamente trattenuto all’interno del Centro, in un locale appositamente
attrezzato, sorvegliato e chiuso, se:
a) il fermo previsto è proporzionato, e
b) il beneficiario:
1. mette in serio pericolo altre persone;
2. mette in serio pericolo sé stesso, oppure;
3. minaccia di causare gravi danni materiali.
2All’atto di un fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti, e se del caso
gli altri organi responsabili. Il beneficiario può essere trattenuto fino all’arrivo dell’autorità di polizia
competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l’autorità di polizia competente o un
altro organo responsabile non si presentano, il fermo di breve durata va interrotto.
3All’inizio del fermo di breve durata il beneficiario è perquisito e gli vengono ritirati tutti gli oggetti
pericolosi. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere del
beneficiario.
4È escluso l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora
compiuto 15 anni.
5I membri del personale di sicurezza che decidono di propria iniziativa di privare un beneficiario
della sua libertà sono responsabili delle loro azioni e delle eventuali conseguenze penali.
Rimangono riservate le norme previste dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Capitolo sesto
Salute
Art. 33 Visita medica
1Il beneficiario è di principio autonomo nella gestione della propria salute.
2Il Centro mette a disposizione un servizio sanitario per la distribuzione di medicinali, se il
beneficiario non è in grado di gestire i suoi trattamenti medici. Il beneficiario può, durante i momenti
adibiti a questo scopo, chiedere consiglio medico al servizio sanitario. Nel caso in cui il personale
infermieristico o medico non dovesse essere presente, il beneficiario è tenuto, in caso di urgenza,
a richiedere l’intervento di primo soccorso 144. In caso di bisogno, il beneficiario può contare sul
personale presente nel Centro.
3Se è necessaria una visita medica o specialistica, il beneficiario fa capo al servizio sanitario o al
personale. Le date e gli orari concordati per gli appuntamenti sono vincolanti e devono essere
rispettati; salvo per le urgenze, in caso di mancato rispetto, la fattura potrebbe essere posta a carico
del beneficiario.
4Su richiesta, il beneficiario può essere accompagnato da un membro del personale del Centro o
da un ente esterno. Il Centro non è tenuto a mettere a disposizione del personale nel caso in cui la
situazione non lo permetta o se non lo ritiene necessario.
5Durante la sua permanenza nel Centro il beneficiario è assicurato secondo la legge federale
sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal).
Art. 34 Medicinali
1Il beneficiario può detenere tra i suoi effetti personali i medicamenti acquistabili senza
ricetta medica e i medicinali di lista A e B se prescritti da un medico. Il beneficiario è unico
responsabile dei medicamenti che possiede e del loro utilizzo.
2In caso di bisogno il beneficiario può domandare assistenza al personale sanitario del Centro per
l’assunzione dei suoi medicinali. Il personale sanitario, in collaborazione con il personale e il medico
curante, può decidere di gestire la terapia per un beneficiario, se ne vede la necessità.
3Il Centro detiene una “farmacia di casa” che è messa a disposizione dei beneficiari previa domanda
al personale del Centro. Il Centro declina ogni responsabilità in caso di uso improprio di tali
medicinali.
Capitolo settimo
Attività
Art. 35 Principio
1Il Centro organizza attività per incrementare il percorso integrativo del beneficiario.
Queste non devono entrare in conflitto con le attività e le misure previste dalla strategia
d’integrazione sociale, linguistica e di inserimento professionale messa in atto dal Dipartimento della
sanità e della socialità. Il beneficiario è tenuto a partecipare a queste attività nel limite delle sue
capacità fisiche e di salute.
2Il Centro organizza attività di svago a carattere volontario.
Art. 36 Organizzazione
1Le attività sono organizzate settimanalmente e assegnate, secondo i criteri di
pianificazione sviluppati dal personale, in collaborazione con l’ente predisposto all’integrazione.
2Ogni beneficiario può essere assegnato ad un gruppo in base a dei criteri oggettivi che rispecchiano
il livello d’integrazione della persona, delle sue conoscenze professionali e linguistiche, delle sue
capacità personali.
3Ogni beneficiario è tenuto a controllare regolarmente l’albo informativo per essere a conoscenza
delle attività a cui deve partecipare.
Art. 37 Obbligo di partecipazione
Se un beneficiario partecipa a tutte o una parte delle attività proposte dal Centro, egli è
tenuto a presenziare o giustificare tempestivamente la sua assenza. Il Direttore può prendere delle
sanzioni in caso di assenza ingiustificata come previsto nell’articolo 52.
Art. 38 Retribuzione
1Ogni mese il personale calcola l’ammontare della remunerazione che versa al
beneficiario.
2È autorizzata la trattenuta dal sostentamento di un massimo di fr. 200.– a nucleo famigliare a
garanzia di eventuali danni. L’eventuale saldo disponibile viene restituito alla partenza del
beneficiario.
Art. 39 Partecipazione alle spese
1Le spese direttamente legate allo svolgimento delle attività proposte dal Centro sono a
carico di quest’ultimo.
2Per spostamenti a scopi privati, ciascun beneficiario deve munirsi autonomamente di un titolo di
trasporto valido. Nella misura in cui un beneficiario dovesse disattendere tale disposizione ed essere
quindi multato dalla società di trasporto del caso, l'importo della multa sarà integralmente a carico
del beneficiario. Per il pagamento della multa, a seconda del caso e delle circostanze, il Centro potrà
optare (con il consenso del beneficiario) per una deduzione dal sostentamento o dal contributo per
lo svolgimento di programmi occupazionali, così come pure di qualsiasi altro mezzo utile a
recuperare l'importo della multa.
Art. 40 Lavoro
1Il beneficiario che esercita un’attività lavorativa è, nel limite della percentuale
d’occupazione, esentato integralmente o parzialmente dall’obbligo di partecipazione previsto
nell’articolo 37, così come per i lavori di pulizia e manutenzione riportati nell’articolo 19.
2Il beneficiario che svolge un’attività lucrativa deve annunciarlo all’autorità competente e informare
il personale nel momento in cui il contratto viene stipulato, una copia dello stesso dev’essere
tempestivamente consegnata al personale.