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Legge di procedura per le contravvenzioni

Ticino · 311.100 · statute

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Tassa di giustizia
  3. Art. 3 Applicazione del diritto federale
  4. Art. 4 a. Termine di pagamento
  5. Art. 5 b. Pagamento a rate e proroga dei termini
  6. Art. 6 c. Incasso delle multe
  7. Art. 7 d. Procedura di incasso
  8. Art. 8 e. Commutazione
  9. Art. 9 Condono
  10. Art. 10 Autorità legittimate a ricorrere
  11. Art. 11 Rappresentanza

11 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

1La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali. 2La procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. 3Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.

Art. 2 Tassa di giustizia

Al condannato è applicata, per l’emanazione del decreto d’accusa, una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 2000.--; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

Art. 3 Applicazione del diritto federale

1Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) si applica alla prescrizione dell’azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali. 2È pure applicabile l’art. 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità. Esazione della multa

Art. 4 a. Termine di pagamento

L’autorità amministrativa che ha emanato il decreto d’accusa fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

Art. 5 b. Pagamento a rate e proroga dei termini

L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e prorogare i termini.

Art. 6 c. Incasso delle multe

1In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe. 2L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all’opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale.

Art. 7 d. Procedura di incasso

1L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore. 2Se il contravventore appare solvibile, essa procede all’incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 8 e. Commutazione

1La multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata. 2Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CP. 3Se l’autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice dell’applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Corte di appello e di revisione penale. 311.100

Art. 9 Condono

1Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese.1 2La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 10 Autorità legittimate a ricorrere

Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.

Art. 11 Rappresentanza

Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l’imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all’albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati. Pubblicata nel BU 2010, 253. Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 253. 1 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489. 2 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366. 3 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.

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