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10 provisions
Art. 1 Scopo
La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per
migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.
Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in
particolare:
a) l’educazione, la formazione e la cultura,
b) l’assistenza alle famiglie e la salute pubblica,
c) l’infrastruttura, segnatamente nel campo della produzione agricola, dell’alloggio primario e dei
servizi di urbanizzazione essenziali.
Art. 2 Forme
La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:
a) aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti
o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;
b) aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da
organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;
c) partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ambito della
cooperazione transfrontaliera.
Art. 3 Procedura
L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con
relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione.
L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni.
Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto
finanziario.
Capitolo II
Aiuto umanitario
Art. 4 Scopo
L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare
la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle
popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato.
Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali
sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni
diplomatiche.
Art. 5 Forme
L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:
a) aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle
organizzazioni nazionali citate all’art. 2, lett. b;
130.350
b) in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da organizzazioni cantonali
come all’art. 2, lett. a);
c) partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ambito della cooperazione
transfrontaliera.
Art. 6 Procedura
Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento
dettati dall’urgenza.
Sostegno di azioni che salvaguardano
Art. 7 i diritti dell’uomo
Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di
Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti
dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole.
Capitolo III
Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza.
Disposizioni finali
Art. 8 Finanziamento
Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo.
In base al rendiconto annuale il Consiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati.
Art. 9 Competenza
L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.
Art. 10 Disposizioni finali
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed
entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2002, 14.
1 Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.