Law

Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario

Ticino · 801.410 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b1ff2d040ce44545e56747d5457203df185a46f6c20899492dab5ca693f4781b

Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Obbligo di formazione
  2. Art. 2 Piano di formazione
  3. Art. 3 Obiettivo formativo
  4. Art. 4 Potenziale formativo
  5. Art. 5 Adempimento dell’obiettivo
  6. Art. 6 Compensazioni finanziarie
  7. Art. 7 Fase transitoria e monitoraggio
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Obbligo di formazione

I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.

Art. 2 Piano di formazione

Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.

Art. 3 Obiettivo formativo

1Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto: a) del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale; b) delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana; c) del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio. 2L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.

Art. 4 Potenziale formativo

1Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori: a) le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni; b) la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura); c) le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1; d) il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3. 2I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.

Art. 5 Adempimento dell’obiettivo

1I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni. 2L’impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie. 3In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.

Art. 6 Compensazioni finanziarie

1Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell’allegato 4. 2L’impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1. 801.410 3La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di ottenere l’indennizzo medio ponderato per punto. 4La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l’indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2. 5La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.

Art. 7 Fase transitoria e monitoraggio

1È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021. 2Le compensazioni di cui all’articolo 6 si applicano di conseguenza. 3Entro la scadenza della fase transitoria viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023. Pubblicato nel BU 2022, 236. Allegato 1 Elenco delle formazioni e dei perfezionamenti post-diploma a. Formazione professionale di base (secondario II) - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti - Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con maturità professionale - Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con AFC - Maturità specializzata sanitaria - Certificato di scuola specializzata - Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo) SUPSI b. Scuola specializzata superiore (SSS) - Infermiere/a SSS - Infermiere/a SSS - formazione abbreviata - Soccorritore/trice dipl. SSS - Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria - Specialista in attivazione dipl. SSS - Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche - Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica - Podologo/a dipl. SSS c. Scuola universitaria professionale (SUP) - Bachelor in cure infermieristiche SUPSI - Bachelor in fisioterapia SUPSI - Bachelor in ergoterapia SUPSI - Bachelor in ostetricia SUP CH - Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH - Master in cure infermieristiche SUPSI d. Perfezionamento post-diploma - Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia - Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense - Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti Allegato 2 Coefficienti standard applicati alle singole professioni sanitarie (personale in dotazione con titolo di studio secondo l'allegato 1 o titolo equipollente) per il calcolo della prestazione di formazione 801.410 Coefficienti Standard Settore acuto (somaticoacutoriabilitazione, psichiatria) Lungo degenza Cure a domicilio Professione o gruppo di professioni Ambito Settimane ogni ETP Settimane ogni ETP Settimane ogni 1000 ore di cure prestate Il gruppo delle professioni delle cure e dell'assistenza comprende: - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - Operatore/trice sociosanitario (OSS) - Infermiere/a diplomato/a SSS - Infermiere/a SUPSI somaticoacuto riabilitazione psichiatria 11.9 7.9 7.9 8.5 5.9 9.3 5.8 10.7 6.6 4.9 6.3 5.0 Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica Soccorritore/trice dipl. SSS Bachelor in fisioterapia SUPSI Bachelor in ergoterapia SUPSI Bachelor in ostetricia SUP CH Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH 16.0 Queste professioni, anche nel caso in cui siano presenti negli effettivi, non vengono considerate per il calcolo del potenziale della lungodegenza e delle cure a domicilio. Le prestazioni di formazione effettivamente fornite sono tuttavia riconosciute. Allegato 3 Fattori di ponderazione delle singole formazioni Cura e assistenza - Secondario II Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani 1.0 Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti 1.0 Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale 1.0 Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1.0 Cura e assistenza - Terziario Infermiere/a SSS 1.0 Infermiere/a SSS - formazione abbreviata 1.0 Bachelor in cure infermieristiche SUPSI 1.0 Ostetricia Bachelor in ostetricia SUP 1.0 Soccorso Soccorritore/trice SSS 1.0 Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria 1.0 Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche 1.0 Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica 1.0 Bachelor in fisioterapia 1.0 Bachelor in scienze alimentari e dietologia 1.0 Bachelor in ergoterapia 1.0 Specialista in attivazione dipl. SSS 1.0 801.410 Podologo/a dipl. SSS 1.0 Attività formative non formalizzate Giornata conoscitiva 1.0 Certificato di scuola specializzata 1.0 Maturità specializzata sanitaria (24 settimane) 1.0 Stage preformativo scuola infermieri SSS e Modulo complementare (preformativo) SUPSI 1.0 Allegato 4 Indennizzo forfettario riconosciuto per le formazioni delle professioni sanitarie oggetto di applicazione del sistema di incentivi Formazioni Genere di formazione pratica Settimane all'anno (TI) Indennizzo1 per settimana in fr. Cura e assistenza - Secondario II Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani Tirocinio 35.6 56.18 Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti Tirocinio 36.6 54.64 Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale Stage 15.7 108.49 Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1 Tirocinio 32.1 52.96 Cura e assistenza – Terziario Infermiere/a SSS Stage 18.0 300 Infermiere/a SSS - formazione abbreviata Stage 18.0 300 Bachelor in cure infermieristiche SUPSI Stage 10.0 300 Ostetricia Bachelor in ostetricia SUP Stage 13.3 300 Soccorritore Soccorritore/trice SSS Stage 6.0 300 Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria Stage 26.3 300 Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche Stage 25.5 300 Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica Stage 23.7 300 Specialista in attivazione dipl. SSS Stage 17.6 300 Podologo/a dipl. SSS Stage 12.0 300 Bachelor in fisioterapia Stage 10.0 300 Bachelor in scienze alimentari e dietologia Stage 13.3 300 Bachelor in ergoterapia Stage 10.0 300 1Importi raccomandati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

← Find another law