Art. 1 Ratifica
1È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato). 2È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.2
Ticino · 730.510 · decree
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1È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato). 2È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.2
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.
…3
1L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo. 2Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Esso entra in vigore5 con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Pubblicato nel BU 1996, 70 e 211. 1 Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66. 2 Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66. 3 Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66. 4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 5 Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.