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7 provisions
Art. 1 a. In materia di LPP
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la
vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza
a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).
Art. 2 b. In materia di fondazioni classiche
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la
vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di
carattere comunale.
Art. 3 c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità
Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a
un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.
Rimedi giuridici
Art. 4 a. Istituti di previdenza professionale
1Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto
sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:
a) le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli
articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993;
b) le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP;
c) le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP;
d) il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1 LPP.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
del 23 giugno 2008.
Art. 5 b. Fondazioni
1Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data
facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.
2Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di
ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.
Art. 6 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per
le decisioni.
Art. 7 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente
al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
1 Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 278.
852.100
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.2
Pubblicata nel BU 2012, 7.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.