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Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

Ticino · 852.100 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 a. In materia di LPP
  2. Art. 2 b. In materia di fondazioni classiche
  3. Art. 3 c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità
  4. Art. 4 a. Istituti di previdenza professionale
  5. Art. 5 b. Fondazioni
  6. Art. 6 Disposizioni di esecuzione
  7. Art. 7 Entrata in vigore

7 provisions

Art. 1 a. In materia di LPP

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).

Art. 2 b. In materia di fondazioni classiche

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.

Art. 3 c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità

Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale. Rimedi giuridici

Art. 4 a. Istituti di previdenza professionale

1Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica. 2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per: a) le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993; b) le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP; c) le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP; d) il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1 LPP. 3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

Art. 5 b. Fondazioni

1Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni. 2Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni. 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

Art. 6 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.

Art. 7 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 1 Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 278. 852.100 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.2 Pubblicata nel BU 2012, 7. 2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.

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