Law

Legge sulla protezione dei dati personali

Ticino · 163.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 cce04c03ff606b94a2c8aa05a63a703b8a0b3a8aa4be5cbdf97fd194521accf2

Contents: 38 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 a) in generale
  3. Art. 3 b) procedure speciali
  4. Art. 4 Definizioni
  5. Art. 5 Eccezione
  6. Art. 6 Motivi giustificativi5
  7. Art. 7 Principi7
  8. Art. 8 Responsabilità
  9. Art. 9 Raccolta
  10. Art. 10 a) a organi pubblici
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 c) disposizioni comuni
  15. Art. 15 Elaborazione senza riferimento a persone specifiche
  16. Art. 16 Elaborazione su mandato
  17. Art. 17 Sicurezza
  18. Art. 18 Informazione19
  19. Art. 19 Registro
  20. Art. 20 Registro centrale
  21. Art. 21 distruzione22
  22. Art. 22 Consultazione dei registri
  23. Art. 23 a) principio
  24. Art. 24 b) limitazioni
  25. Art. 25 Rettifica
  26. Art. 26 Interruzione di una elaborazione e altri diritti
  27. Art. 27 Diritti nei confronti di più organi
  28. Art. 28 norme applicabili
  29. Art. 29
  30. Art. 30 a) Funzione e organizzazione28
  31. Art. 31 a) Funzione e composizione34
  32. Art. 32 Sanzioni40
  33. Art. 33 Segreto d’ufficio41
  34. Art. 34 Tasse
  35. Art. 35 TITOLO VII43
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Disposizioni esecutive
  38. Art. 38 Entrata in vigore

38 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici ai sensi dell’articolo 2. Campo d’applicazione

Art. 2 a) in generale

1La legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati. 2Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano demandati compiti pubblici. 3La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano.

Art. 3 b) procedure speciali

1Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.2 2Qualora la procedura civile, penale o amministrativa comporta la creazione di archivi di dati, la presente legge è sempre applicabile.

Art. 4 Definizioni

1Sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. 2Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati. 3È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati. 4È considerata elaborazione sistematica l’operazione che implica regolarità o durata (per opposizione all’elaborazione di dati nel singolo caso di necessità).4 5È considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l’identificazione delle persone interessate. 6È considerato organo responsabile l’autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione. 1 Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128. 2 Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 3 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 4 Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514. 7Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell’archivio. 8Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l’indirizzo.

Art. 5 Eccezione

Agli archivi della polizia cantonale, si applica la legislazione speciale. TITOLO II Principi per l’elaborazione dei dati personali

Art. 6 Motivi giustificativi5

1I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale. 2L’elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l’adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata. 3La base legale prevede, in particolare, l’oggetto e lo scopo dell’elaborazione, l’organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Art. 7 Principi7

1I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito. 2L’elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede. 3I dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all’adempimento del compito. 4I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti. 5I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell’elaborazione lo richieda, completi.

Art. 8 Responsabilità

1L’organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti legali è responsabile della protezione dei dati. 2Ogni organo che utilizza l’archivio di dati risponde dell’esattezza dei dati che elabora. 3La responsabilità civile per i danni causati da un organo a terze persone con l’elaborazione dei dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Art. 9 Raccolta

1I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata. 2Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono essere indicati la base legale e lo scopo dell’elaborazione. Negli altri casi, queste informazioni vanno comunicate, su richiesta, alla persona interrogata, purché le stesse non compromettano l’adempimento dei compiti legali. Trasmissione.

Art. 10 a) a organi pubblici

Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se: a) l’organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure b) i dati, nel caso specifico, sono indispensabili all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali, oppure c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito. 5 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514. 6 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514. 7 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514. 8 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 514. 9 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 10 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426. b) a persone private 1) in generale

Art. 11

1Dati personali possono essere trasmessi a persone private se: a) l’organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge, oppure b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell’art. 25a, alla loro trasmissione, oppure c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito. 2Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico l’organo responsabile può trasmettere dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull’informazione e la trasparenza dello Stato se: a) i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici, e b) sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati. 3In ogni caso, dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a chiunque possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione. 4Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni simili di interesse generale. 2) Tramite l’Ufficio controllo abitanti e il Municipio

Art. 12

1L’Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l’indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l’istante fa valere un interesse legittimo. 2Il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri, ai sensi dell’art. 4 cpv. 7, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali. 3Il Municipio può trasmettere altri dati su una singola persona, purchè l’istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela. 3) Tramite servizi cantonali13

Art. 13

Il servizio che gestisce il registro cantonale della popolazione trasmette agli istanti e alle medesime condizioni i dati di cui all’art. 12 cpv. 1; fino alla funzionalità di detto registro, il servizio cantonale che gestisce il Registro degli stranieri evade le richieste concernenti cittadini stranieri.

Art. 14 c) disposizioni comuni

1La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata. 2Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario è a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata. 3L’organo responsabile può permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.15 4L’organo responsabile può rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell’art. 11 cpv. 2. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.16 11 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426. 12 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 13 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 14 Art. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 15 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426. 16 Cpv. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426. d) trasmissione all’estero Art. 14a17 1I dati personali non possono essere trasmessi all’estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata. 2Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all’estero soltanto se: a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all’estero; b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico; c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia; d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente alla loro elaborazione. 3L’organo responsabile informa l’Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. 4Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempiute le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

Art. 15 Elaborazione senza riferimento a persone specifiche

1L’organo responsabile può elaborare o trasmettere a terzi dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca, se: a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione; b) il destinatario trasmette i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo responsabile; c) i risultati dell’elaborazione sono pubblicati in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate; e d) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto e delle altre disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati. 2Se dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

Art. 16 Elaborazione su mandato

1Se l’organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni, convenzioni o in altro modo. 2Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest’ultimo.

Art. 17 Sicurezza

Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita. TITOLO III Norme per gli archivi di dati Automazione.

Art. 18 Informazione19

1Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto, sin dall’inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate. 2Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l’organo responsabile ne informa l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.20

Art. 19 Registro

1L’organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico. 17 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 18 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128. 19 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 20 Cpv. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 2Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi dell’elaborazione, la natura e l’origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in comune l’archivio e i destinatari regolari dei dati personali. 3Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate e che: a) sono utilizzati solo a breve termine; b) sono pubblicati conformemente alla legge; c) sono solo copie o strumenti di lavoro.

Art. 20 Registro centrale

1L’incaricato cantonale della protezione dei dati gestisce il registro centrale degli archivi di dati. 2Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro. 3È riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale, qualora, conformemente all’art. 31b nominano una propria autorità di vigilanza. Conservazione, archiviazione e

Art. 21 distruzione22

1I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati. 2L’organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione, archiviazione e distruzione dei dati personali, ove ciò non sia determinato da norme speciali del diritto federale o cantonale. 3Conformemente alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011, l’organo responsabile offre all’istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l’attività corrente. 4L’organo responsabile determina in collaborazione con l’istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti. 5L’organo responsabile distrugge i dati personali che l’istituto archivistico competente ha designato privi di valore archivistico, tranne quando tali dati: a) sono resi anonimi; b) devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata. TITOLO IV Diritti della persona interessata

Art. 22 Consultazione dei registri

Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati. Informazione

Art. 23 a) principio

1Chiunque può esigere dall’organo responsabile informazioni in merito all’eventuale elaborazione di dati che lo riguardano. 2Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e, su richiesta, per iscritto. 3A meno che importanti motivi lo impediscano, la persona interessata, può, su richiesta, consultare direttamente i propri dati.

Art. 24 b) limitazioni

1L’informazione può essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano. 2Se l’informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento, essa può essere data a una persona di sua fiducia. 21 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128. 22 Nota marginale modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128. 23 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128. 3Se l’istante non è in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela, l’informazione può inoltre essere limitata o rifiutata quando: a) la stessa comporta un eccessivo onere amministrativo e l’istante non ne intende sopportare le spese; b) i dati personali sono definitivamente archiviati; c) i dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche.

Art. 25 Rettifica

1Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall’organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati. 2Se l’organo responsabile contesta l’inesattezza, gli incombe di produrre la prova dell’esattezza dei dati personali, se ciò non può senz’altro essere preteso dall’istante. 3Qualora non fosse possibile provare né l’esattezza né l’inesattezza di dati personali, in particolare se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano, la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch’essa annotata. Diritto di blocco Art. 25a24 1La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati; l’organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto. 2Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se: a) l’organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge, oppure b) il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche e la difesa di altri interessi degni di protezione. 3È riservato l’art. 11 cpv. 2.

Art. 26 Interruzione di una elaborazione e altri diritti

Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall’organo responsabile che: a) un’elaborazione illecita di dati personali sia interrotta; b) i dati personali raccolti, conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate; c) l’illegalità di un’elaborazione sia constatata.

Art. 27 Diritti nei confronti di più organi

1Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune, la persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo. 2Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personale è accolta, l’organo responsabile ne informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati, ritenuto che la persona interessata abbia un interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga. Procedura:

Art. 28 norme applicabili

In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 29

…26 TITOLO V Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni27 24 Art. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 426; precedente modifica: BU 2000, 383. 25 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 26 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 27 Sottotitolo modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. Incaricato cantonale della protezione dei dati

Art. 30 a) Funzione e organizzazione28

1Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all’alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato. 2L’Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate. 3All’Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale. b) Compiti generali30 Art. 30a31 L’Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente: a) sorveglia l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dei soggetti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2; b) informa le persone interessate sui loro diritti; c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili; d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali; e) invita l’autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie; f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone; g) esercita l’alta vigilanza in materia di protezione dei dati sugli Incaricati comunali per la protezione dei dati; h) ogni anno presenta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Questo rapporto viene pubblicato; i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati; j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con loro ogni informazione utile. c) Competenze e modo d’intervento32 Art. 30b33 1L’Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi. 2Egli accerta i fatti d’ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l’Incaricato nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare collaborare all’istruttoria. 3Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l’elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All’Incaricato non può essere opposto il segreto d’ufficio. 4Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda all’organo responsabile di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli informa della raccomandazione l’autorità superiore competente. 5Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l’Incaricato può chiedere all’organo responsabile o all’autorità superiore competente di limitare o di cessare immediatamente l’elaborazione dei dati personali. 28 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383. 29 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383. 30 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 31 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383. 32 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 33 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383. 6Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all’autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all’Incaricato. 7L’Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell’autorità di ricorso. Commissione cantonale per la protezione dei dati

Art. 31 a) Funzione e composizione34

1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.36 2La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario che ne assume la presidenza. 3La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge. b) Competenze e procedura Art. 31a37 1Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.38 2La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest’ultimo; l’organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte. 3La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale. 4La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso l’Incaricato cantonale della protezione dei dati. 5Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l’organo che elabora i dati e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati. Autorità di vigilanza comunali Art. 31b39 I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

Art. 32 Sanzioni40

Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10’000.--.

Art. 33 Segreto d’ufficio41

1L’organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all’obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla legge. 2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni. 3La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale. TITOLO VI Tasse

Art. 34 Tasse

1Il Consiglio di Stato e il Municipio per l’attività dei loro organi emanano le prescrizioni sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano in particolare, gli importi per gli estratti e gli attestati. 34 Nota marginale modificata dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 35 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedente modifica: BU 2000, 383. 36 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228. 37 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 38 Cpv. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228. 39 Art. introdotto dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 40 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 41 Nota marginale modificata dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383. 42 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 2Sono comunque esenti da tasse: a) l’autorizzazione a consultare i registri e i dati b) il trattamento delle richieste giusta gli art. 25 e 26, se hanno l’effetto di eliminare un’illegalità.

Art. 35 TITOLO VII43

…44

Art. 36

…45 TITOLO VIII Norme finali

Art. 37 Disposizioni esecutive

1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge. 2Esso regolamenta in particolare: a) i principi della sicurezza dei dati; b) l’organizzazione e la gestione della autorità cantonale di vigilanza.

Art. 38 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.46 Pubblicata nel BU 1990, 209. 43 Titolo abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 44 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. 45 Art. abrogato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549; precedenti modifiche: BU 2000, 383; BU 2002, 130. 46 Entrata in vigore: 10 luglio 1990 - BU 1990, 209.

← Find another law

Legge sulla protezione dei dati personali